Pena Sostitutiva e Precedenti Penali: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’applicazione di una pena sostitutiva rappresenta un’importante alternativa alla detenzione, mirata a favorire il reinserimento sociale del condannato per reati di minore gravità. Tuttavia, l’accesso a tale beneficio non è automatico ed è subordinato a una valutazione discrezionale del giudice, che tiene conto di diversi fattori, tra cui il passato criminale dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un individuo a cui era stata negata proprio una pena sostitutiva a causa dei suoi precedenti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Quest’ultima aveva confermato la decisione di primo grado, negando l’applicazione di una pena sostitutiva. La difesa del ricorrente contestava tale decisione, sostenendo la necessità di ulteriori accertamenti. L’obiettivo era ottenere una sanzione diversa dal carcere, ma la richiesta si è scontrata con un ostacolo insormontabile: il curriculum criminale dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto la richiesta ‘manifestamente infondata’, confermando in toto la valutazione già compiuta nei precedenti gradi di giudizio. La decisione si basa sull’evidenza di elementi ostativi che precludevano sin dall’inizio la possibilità di concedere il beneficio richiesto.
Le Motivazioni della Decisione sulla Pena Sostitutiva
La Corte ha evidenziato due elementi cruciali e insuperabili che hanno giustificato il rigetto della richiesta di pena sostitutiva:
1. Le plurime condanne precedenti: Il ricorrente aveva già subito diverse condanne per reati della stessa natura. Questo dato è stato considerato un indicatore di una persistente tendenza a delinquere, incompatibile con la finalità rieducativa delle pene sostitutive.
2. L’applicazione di una misura di prevenzione: Al soggetto era stata applicata la misura della sorveglianza speciale, un provvedimento destinato a persone ritenute socialmente pericolose. La presenza di tale misura ha ulteriormente rafforzato il giudizio di inaffidabilità del ricorrente, rendendo inopportuna la concessione di un beneficio come la pena sostitutiva.
Secondo la Cassazione, questi due fattori, oggettivi e documentati, erano sufficienti a giustificare la decisione dei giudici di merito, rendendo superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria richiesta dalla difesa. Il ricorso è stato quindi considerato un tentativo pretestuoso di rimettere in discussione una valutazione corretta e ben motivata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la concessione di pene alternative al carcere non è un diritto, ma un beneficio soggetto a una rigorosa valutazione della personalità e della storia criminale del condannato. La presenza di precedenti penali specifici e di misure di prevenzione personali costituisce un grave ostacolo, spesso insormontabile, all’applicazione di una pena sostitutiva. Per i condannati, ciò significa che la possibilità di evitare il carcere dipende non solo dalla gravità del singolo reato commesso, ma anche dalla propria condotta passata. Per la difesa, questa pronuncia sottolinea l’importanza di basare i ricorsi su argomenti solidi e pertinenti, evitando di contestare valutazioni di merito che, come in questo caso, appaiono fondate su elementi oggettivi e difficilmente confutabili.
Perché il ricorso per ottenere una pena sostitutiva è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva correttamente valutato la presenza di elementi ostativi all’applicazione del beneficio, rendendo le argomentazioni della difesa prive di fondamento.
Quali elementi specifici hanno impedito l’applicazione di una pena sostitutiva in questo caso?
Gli elementi ostativi decisivi sono stati le plurime condanne precedenti per reati della stessa specie e l’applicazione a carico del ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4665 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRANI il 04/03/1978
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto correttamente la sentenza ha avallato il primo giudizio in ordine agli elementi ostativi alla applicazione di una pena sostitutiva – segnatamente le plurime condanne per reati della stessa specie e l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale – rispetto alla generica deduzione difensiva di ulteriori accertamenti al riguardo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore cJla Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024