Pena Sostitutiva: La Discrezionalità del Giudice nella Valutazione Prognostica
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i confini della discrezionalità del giudice nel negare una pena sostitutiva, anche a fronte di elementi apparentemente favorevoli al condannato. La decisione chiarisce come una valutazione prognostica negativa, se logicamente motivata, sia difficilmente censurabile in sede di legittimità, sottolineando il peso che possono avere le pregresse violazioni di obblighi giudiziari.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di una donna per furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), confermata dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputata, anziché rassegnarsi alla detenzione in carcere, ha chiesto la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare. La Corte d’Appello, tuttavia, ha respinto la richiesta. La motivazione del diniego si basava su una violazione di una misura cautelare che era stata imposta alla donna diversi anni prima, nel 2020.
Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la “manifesta illogicità” della motivazione. A suo avviso, il giudice d’appello non avrebbe dato il giusto peso al fatto che, nel frattempo, le erano state concesse altre pene sostitutive per diverse condanne nel 2023 e 2024, circostanza che avrebbe dovuto dimostrare la sua affidabilità attuale.
La Decisione della Corte di Cassazione e la questione della pena sostitutiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte territoriale non presentava alcun vizio di manifesta illogicità. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione circa la concessione di una pena sostitutiva si fonda su un giudizio prognostico ampiamente discrezionale, volto a prevedere se il condannato adempirà o meno alle prescrizioni che gli verranno impartite.
Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel riconoscimento della coerenza logica del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, pur prendendo atto dei successivi provvedimenti favorevoli all’imputata, ha ritenuto che la pregressa violazione della misura cautelare del 2020 costituisse un fondato motivo per dubitare della sua futura adempienza. 
La Cassazione ha chiarito che il giudice di merito ha il potere di ponderare tutti gli elementi a sua disposizione, sia positivi che negativi. In questo quadro, non è illogico attribuire un peso decisivo a un episodio negativo passato, considerandolo un indice sintomatico di una personalità non incline al rispetto delle regole imposte dall’autorità giudiziaria. La scelta di dare prevalenza a questo elemento rispetto ad altri più recenti rientra nella piena discrezionalità del giudice del merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione da parte della Corte di Cassazione, il cui compito è solo verificare l’assenza di vizi logici evidenti e macroscopici nel percorso argomentativo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, consolida il principio secondo cui la discrezionalità del giudice nella valutazione per la concessione delle pene sostitutive è molto ampia. In secondo luogo, evidenzia come anche un singolo episodio di inaffidabilità, sebbene risalente nel tempo, possa legittimamente fondare un giudizio prognostico negativo. Per chi intende contestare un diniego, non è sufficiente proporre una diversa lettura degli elementi fattuali, ma è necessario dimostrare un’autentica e palese contraddizione o illogicità nel ragionamento del giudice, un compito processualmente molto arduo.
 
Un giudice può negare la pena sostitutiva basandosi su una violazione passata, anche se ci sono elementi positivi più recenti?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice di merito ha la facoltà discrezionale di ponderare tutti gli elementi. Può ritenere una pregressa violazione un indicatore sufficientemente grave da giustificare una prognosi negativa sulla futura condotta del condannato, anche a fronte di eventi successivi più favorevoli.
Qual è il limite del controllo della Corte di Cassazione sulla decisione di negare una pena sostitutiva?
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo controllo è limitato a verificare che la motivazione non sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Non può sindacare la scelta del giudice di dare più peso a un elemento piuttosto che a un altro.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per manifesta infondatezza?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito perché le sue argomentazioni sono ritenute palesemente prive di fondamento giuridico. La conseguenza processuale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35534 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35534  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOV
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
 Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna di NOME COGNOME per la fattispecie di cui agli artt. 624bis cod. pen.
Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso fondato un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deduce la manifesta illogicità della motivazione sottesa alla non operata sostituzione della pena con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. L’illogicità sarebbe resa manifesta dall’aver la Corte territoriale motivato in ragione della violazione da parte dell’imputata della misura cautelare applicatale con provvedimento del 31 ottobre 2020 nonostante la documentazione agli atti attestante l’avvenuta sostituzione di (diverse) pene detentive con provvedimenti 2023 e del 2024.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha evidenziato le ragioni sottese alla richiesta di sostituzione, argomentata in forza dell’intervenuta sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, per rati contro il patrimonio oltre che per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, con sentenza del 31 ottobre 2023 (irrevocabile il 7 novembre 2024) nonché con provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 3 aprile 2024 ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. All’esito, con specifica motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, i giudici di merito, confrontandosi con i provvedimenti di cui innanzi, quindi finanche con la detenzione disposta ex art. 47-ter, comma 1bis, ord. pen., hanno valutato come sussistenti fondati motivi per ritenere che l’imputata non adempirà alle prescrizioni impartite. L’iter logico-giuridico sotteso all’esercitata discrezionalità quanto all’apprezzamento della negativa valutazione prognostica (di cui all’art. 58 I. n. 689 del 1981), difatti, fonda in particolar sull’accertata pregressa violazione da parte della prevenuta della misura cautelare personale, ancorché applicatala con provvedimento del 31 ottobre 2020.
 All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025
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Il Presidente