Pena Sostitutiva: Quando la Personalità dell’Imputato ne Impedisce l’Applicazione
L’applicazione di una pena sostitutiva al posto della detenzione è un tema centrale nel diritto penale moderno, ma non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la valutazione della personalità dell’imputato e la gravità della condotta siano elementi decisivi per negare tale beneficio. Vediamo nel dettaglio questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due principali violazioni di legge. In primo luogo, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. In secondo luogo, si doleva del mancato riconoscimento dei lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva di quella inflitta.
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel valutare la sua posizione, meritando un trattamento sanzionatorio più mite o addirittura l’esclusione della punibilità.
La Valutazione della Cassazione sulla Pena Sostitutiva
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarando l’impugnazione inammissibile. L’analisi dei giudici di legittimità ha confermato la correttezza delle decisioni prese nei gradi di giudizio precedenti.
Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Sul primo punto, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La motivazione della sentenza impugnata era stata giudicata immune da vizi logici e coerente con le prove raccolte. I giudici di merito avevano evidenziato un “rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata”, un elemento sufficiente a superare la soglia della particolare tenuità e a giustificare una sanzione penale.
Il Diniego della Pena Sostitutiva
Anche il secondo motivo, relativo al rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse “del tutto adeguata”. I giudici di merito avevano basato la loro decisione su un giudizio coerente con le risultanze processuali, evidenziando la “negativa personalità dell’imputato”. Tale valutazione era scaturita non solo dalle modalità della condotta illecita, ma anche da un precedente a carico del soggetto. Secondo la Corte, in un quadro simile, una sanzione come i lavori di pubblica utilità non sarebbe stata in grado di soddisfare le necessarie “esigenze retributive e specialpreventive” della pena.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su un principio cardine del sistema sanzionatorio: la pena deve essere adeguata non solo al fatto commesso, ma anche alla personalità del reo. L’esclusione della non punibilità per tenuità del fatto è stata giustificata dalla gravità oggettiva del comportamento, che superava il limite di una minima offensività. Per quanto riguarda il diniego della pena sostitutiva, la decisione si basa su una valutazione prognostica negativa. La personalità dell’imputato, come desunta dalla sua condotta e dai suoi precedenti, ha portato i giudici a concludere che una sanzione non detentiva non avrebbe avuto l’efficacia deterrente e rieducativa necessaria, fallendo così nel suo scopo specialpreventivo.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che l’accesso a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto o le pene sostitutive non è automatico. Il giudice deve compiere una valutazione complessa che tenga conto di tutti gli elementi del caso, inclusi la gravità oggettiva del reato e il profilo soggettivo del reo. La presenza di una personalità negativa, manifestata attraverso le modalità del reato e precedenti specifici, costituisce un ostacolo legittimo alla concessione di una pena sostitutiva, poiché si ritiene che essa non possa adempiere alle finalità retributive e di prevenzione di futuri reati. La decisione finale è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del ricorso.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
È stata negata perché i giudici hanno ritenuto che il disvalore oggettivo della condotta fosse rilevante, superando così la soglia della tenuità. La motivazione è stata considerata logica e coerente con le prove processuali.
Su quali basi è stata rigettata la richiesta di una pena sostitutiva come i lavori di pubblica utilità?
La richiesta è stata rigettata a causa della personalità negativa dell’imputato, desunta dalle modalità della condotta e da un precedente. La Corte ha ritenuto che tale sanzione non avrebbe soddisfatto le esigenze retributive e specialpreventive della pena.
Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42110 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi de la decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità cx art. 131-his cod. oen.; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai mancato riconoscimento dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena inflitta.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità· di cui all’art 131-his cod. oen. è stata vaiidarnE.. -nte esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i ridetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è sorretto da motivazione del tutto adeguata, non meritevole di essere censurata in questa sede, avendo là corte di merito ; sulla base di un giudizio coerente con le risultanze in atti, rirnarcato come detta sanzione, alla luce della negativa personalità dell’imputato, risultante dalle modalità della condotta e dal precedente annoverato, non soddisfi le esigenze retributive e specialpreventive del caso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 17 ottobre 2024
Il Consigliere estensore