Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23960 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 24/10/1995
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avverso la sentenza del 11:5=2024 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio trasmissione atti alla Corte di appello di Milano; udite le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’A
NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenz emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. con la quale la Corte di appello di Mil ha rideterminato la pena nella misura concordata tra le parti per il rea tentata rapina aggravata, ma ha rigettato la richiesta di sostituzione della detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva.
Ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito illustrati.
1.1. Con il primo deduce la violazione degli artt. 599-bis, 444, 545-bis proc. pen. e 56 I. 689/91 per avere la Corte di appello pronunciato una sent difforme dal contenuto dell’accordo raggiunto dalle parti, che espressame prevedeva la conversione della pena in detenzione domiciliare, sen concessione di autorizzazione al lavoro. Le parti possono concordare anc l’applicazione di una pena sostitutiva, ma la sentenza che recepisce l’accord può disattenderne il contenuto, come previsto in caso di patteggiamento.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 545-bis c proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU per avere la Corte di appello omesso pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva nel disposit
La Corte di appello ha accolto la proposta di concordato, ma non h stabilito nulla sulla pena sostitutiva: non ha deciso immediatamente n fissato un’udienza successiva ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pe rigetto è stato reso noto all’atto della lettura del dispositivo.
1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt.545-bis., 4 178 cod. proc. pen. e 24 Cost. perché la Corte di appello non si è pronuncia sede di lettura del dispositivo, lasciando intendere di non poter de immediatamente, ma non ha differito la decisione ad un’udienza successiv omettendo qualsiasi decisione sul punto con grave violazione del contradditto e del diritto di difesa. Diversamente, in motivazione la Corte ha dimostra poter decidere allo stato degli atti, senza necessità di acquisire elementi u a sostegno della decisine negativa.
1.4. Con il quarto motivo denuncia !a violazione degli artt. 20-bis e cod. pen., 58 1.689/91 e d.lgs. 150/2022 in relazione all’art. 27, comma 3, e artt.3 e 4 CEDU per avere la Corte deciso in modo parzialmente difform dall’accordo raggiunto dalle parti senza rendere una motivazione rafforz rispetto al parere favorevole espresso dal Procuratore Generale; sono s infatti, valutati i precedenti penali già noti al Procuratore Generale; non considerata la condotta successiva alla commissione del reato né resa idonea motivazione, che risulta ancor più illogica, se si considera che la Corte ha modificato la misura cautelare sostituendola con arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto sia pur c diverse declinazioni, attengono all’unico tema posto dal ricorso ovvero l’om decisione sulla pena sostitutiva in violazione dell’accordo raggiunto dalle La prospettazione difensiva, tuttavia, muove da una non corretta impostazio 1 .
poiché trascura che la richiesta di sostituzione della pena non rientr nell’accordo raggiunto dalle parti ex art.599-bis cod. proc. pen..
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del motivo risulta che vi era stata rinuncia ai motivi, ad eccezione di quelli inerenti la l’accordo era stato raggiunto, prima dell’udienza, con il PG, sulla proposta scr redatta dal difensore relativamente alla misura della pena secondo il calco recepito e riportato in sentenza.
Soltanto in udienza il difensore aveva precisato che la rinuncia ai moti non includeva la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con detenzione domiciliare e depositava in udienza istanza di sostituzione co richiesta di autorizzazione al lavoro; su tale richiesta il PG manteneva ferm consenso, ma lo limitava alla detenzione domiciliare senza estenderlo all richiesta di autorizzazione al lavoro.
Da tale sequenza si ricava che la richiesta di sostituzione della pena n rientrava nell’accordo scritto già raggiunto con il P.G. e ribadito in udienza e sulla richiesta formulata in udienza di sostituzione della pena detentiva breve c contestuale richiesta di autorizzazione al lavoro vi era stata, comunque, u interlocuzione tra le parti e la Corte di appello, sentite le parti, aveva immediatamente in sentenza, motivando le ragioni del rigetto.
E’ pacifico che la richiesta di pena sostitutiva possa essere avanza anche nell’ambito delle procedure a pena concordata tra le parti -in tal sens anche la recente modifica dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 31 del 2024-, ma occorre che essa faccia parte dell’accordo, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo a patteggiamento, ma con orientamento estensibile anche al concordato, stante la comune GLYPH base GLYPH negoziale GLYPH dei GLYPH due GLYPH istituti GLYPH (Sez. GLYPH 2, n. GLYPH 8396 GLYPH del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 287579, Sez. 6, ord., n. 30767 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284978; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484), mentre nel caso di specie, come già detto, la richiesta di sostituzione della non risultava inserita nell’accordo e sulla richiesta, nei termini formula udienza, non può dirsi fosse stato raggiunto un completo accordo, vincolante pe la Corte di appello.
Peraltro, essendo stato sul punto garantito il contraddittorio, non vi ragione di disporre un rinvio di udienza, cosicché la Corte di appello, pur n accogliendo la richiesta di sostituzione della pena, ha recepito l’accordo concl tra imputato e Pubblico ministero sulla pena e del tutto legittimamente non h applicato l’art. 599-bis, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., ma ha pronunci sentenza nella cui motivazione ha poi illustrato le ragioni ostative alla rich
i
sostituzione della pena, che va ribadito, non costituisce un diritto dell’imputato
per la sola compatibilità della pena detentiva con il limite dei quattro stabilito dalla legge, comportando la verifica di ulteriori presupp
discrezionalmente valutabili dal giudice.
Proprio in un caso analogo questa Corte (Sez. 5, n. 27468 del 08/04/2024,
Causo, n.m.) ha rigettato il ricorso dell’imputato, escludendo che la sente potesse ritenersi viziata per non avere la Corte di appello rigettato la richie
concordato e disposto la prosecuzione del giudizio, essendo stato chiarito che
Corte di appello non aveva inteso rigettare la richiesta di concordato e che, a volendo accoglierla, non doveva disporre la prosecuzione del giudizio e invitare
parti alla discussione sugli originari motivi di appello. In motivazione si è a precisato che, quand’anche si dovesse ritenere che la Corte di appello ha deci
in difformità dall’accordo, poiché in tal caso ai sensi del comma 3-ter dell
599-bis cod. proc. pen. la richiesta e la rinuncia ai motivi restano privi dì effetto
l’imputato potrebbe dolersi solo del mancato accoglimento dei motivi di appello la cui rinuncia ha perso effetto, ed eventualmente dei vizi della motivazione
ordine al loro mancato accoglimento, ma tale profilo non risulta oggetto d ricorso.
Per completezza va detto che in altra fattispecie sovrapponibile a quella esame, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamen infondato e proposto per ragioni non consentite, avendo il ricorrente concordat la pena detentiva e solo in sede di discussione per la prima volta chiesto que sostitutiva, versandosi in una non consentita modifica unilaterale della pe concordata (Sez. 6, n.7002 del 9 gennaio 2024, Previte, n.m.).
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso, 21 maggio 2025