Pena Sostitutiva: Quando il Giudice Può Negarla? Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’applicazione di una pena sostitutiva in luogo di una detenzione breve non è un diritto automatico per il condannato, ma rientra nel potere discrezionale del giudice. Questo è il principio chiave ribadito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L’analisi di questa decisione offre spunti importanti sui limiti del giudizio di legittimità e sui criteri che guidano la scelta della sanzione penale più adeguata.
Il Caso in Esame
Il ricorrente, condannato in appello per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a pubblico ufficiale), ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, contestava la valutazione delle prove testimoniali e documentali (annotazioni di polizia giudiziaria) che avevano portato alla sua condanna, chiedendo di fatto una nuova analisi del merito della vicenda. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione di una pena sostitutiva, resa possibile dalla recente riforma legislativa (d.lgs. n. 150 del 2022).
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Suprema Corte ha immediatamente respinto il primo motivo di ricorso, ricordando un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove, come le deposizioni dei testimoni, ma unicamente di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a riproporre censure già adeguatamente esaminate e risolte dalla Corte d’Appello, trasformandosi in una richiesta di una nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
La Discrezionalità nella Concessione della Pena Sostitutiva
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo di ricorso. La Corte ha chiarito che la sostituzione della pena detentiva breve non è un automatismo che scatta solo in base all’entità della pena inflitta. Si tratta, invece, di una valutazione discrezionale che il giudice deve compiere tenendo conto della personalità dell’imputato e della finalità rieducativa della pena.
La Motivazione del Diniego
Il giudice di merito aveva negato la sostituzione della pena motivando la sua scelta in modo specifico. La sentenza impugnata evidenziava come l’imputato avesse dimostrato un’ampia ‘intolleranza alle regole dell’autorità’ e un”incapacità di tenere conto delle esigenze di sicurezza proprie dei consociati’. Secondo il giudice, una pena sostitutiva sarebbe stata inidonea a consentire la risocializzazione dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione congrua e logica, confermando che il diniego era stato legittimamente esercitato nell’ambito del potere discrezionale del giudice.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due pilastri argomentativi. Per quanto riguarda la valutazione delle prove, ha stabilito che le censure del ricorrente erano riproduttive di doglianze già esaminate e risolte, e che miravano a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Relativamente alla mancata applicazione della pena sostitutiva, la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato. Ha sottolineato che la sostituzione non è un obbligo per il giudice, ma una scelta discrezionale. La decisione di negare il beneficio era stata correttamente motivata dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto la misura inadatta a promuovere la risocializzazione dell’imputato, data la sua manifesta insofferenza alle regole e all’autorità.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi giuridici di notevole importanza pratica. In primo luogo, riafferma i confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, impedendo che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di giudizio sui fatti. In secondo luogo, e più significativamente, chiarisce che la pena sostitutiva, pur essendo uno strumento importante per deflazionare il sistema carcerario, non può essere concessa indiscriminatamente. La sua applicazione dipende da un giudizio prognostico del giudice sulla sua efficacia rieducativa per il singolo condannato, la cui personalità e condotta sono elementi determinanti per la decisione finale.
La sostituzione di una pena detentiva breve è un diritto automatico dell’imputato?
No, la sua applicazione non è un automatismo derivante dall’entità della pena, ma è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare l’idoneità della misura alla risocializzazione del condannato.
Su quali basi un giudice può negare l’applicazione di una pena sostitutiva?
Il giudice può negarla fornendo una motivazione adeguata, ad esempio ritenendo la misura inidonea a favorire la rieducazione dell’imputato, qualora questi abbia manifestato un’evidente intolleranza per le regole dell’autorità e un’incapacità di considerare le esigenze di sicurezza della collettività.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e le testimonianze di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5543 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova costituita dall’annotazione di polizia giudiziaria e dalle deposizioni rese da COGNOME, COGNOME e COGNOME: a fronte di tale ricostruzione dei fatti e delle loro concrete modalità di svolgimento le censure difensive si risolvono nella richiesta di una valutazione di merito e alternativa delle risultanze di prova, preclusa al giudice di legittimità;
manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso sulla mancata applicazione della pena sostitutiva, come modificata per effetto dell’art. 95 del d. Igs. n. 150 del 2022. La sostituzione della pena breve non è frutto di un automatismo, in ragione della entità di quella irrogata, ma della valutazione discrezionale del giudice che, nel caso in esame, ha motivato la mancata sostituzione (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) ritenendola inidonea “a consentire la risocializzazione dell’imputato, che ha ampiamente manifestato la sua intolleranza alle regole dell’autorità e incapacità di tenere conto delle esigenze di sicurezza proprie dei consociati”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere COGNOME latore COGNOME
Il Presi nte