Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19599 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19599 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECUI 01UNSY6) nato il 18/03/1959
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce i vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di messa alla prova, è inammissi
perché, rammentato che la concessione del beneficio di cui all’art.
464-quater, cod. proc. pen.
implica, oltre a una valutazione positiva sulla idoneità del programma di trattamento, previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiano
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(Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022, B., Rv. 283640 – 01),Vhb escluso, in maniera non implausibile sul piano logico, una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato d
commettere ulteriori reati alla luce dei precedenti penali specifici e reiterati e dall’assen qualsiasi forma di resipiscenza;
rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al rigetto de richiesta di sostituzione della pena detentiva, è inammissibile, avendo la Corte di merito, c
una valutazione discrezionale – il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, escluso i presupposti per la sostituzione all
della personalità dell’imputato, desunta sia dalknodalità del fatto sia dagli indicati preced penali specifici e reiterati, e considerando che, in tema di sostituzione delle pene detent
brevi previste dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato pena sostitutiva di cui è richiesta l’applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, n è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285381);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.