Pena Sostitutiva e Limiti del Ricorso: L’Analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro ripasso sui limiti del giudizio di legittimità e sui criteri di valutazione per la concessione di una pena sostitutiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la decisione dei giudici di merito sia sulla responsabilità penale sia sul diniego di una sanzione alternativa al carcere. Analizziamo insieme i passaggi chiave di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. Con il primo, lamentava un vizio di motivazione riguardo all’accertamento della sua colpevolezza, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove. Con il secondo motivo, contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che distinguono nettamente il giudizio di merito, incentrato sui fatti, dal giudizio di legittimità, focalizzato sulla corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato respinto?
La Corte ha articolato le sue motivazioni distinguendo nettamente i due motivi di ricorso.
Il Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutare i Fatti
La Cassazione ha ribadito un principio cardine: il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso, in questa parte, si risolveva in “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero un tentativo di ottenere una diversa lettura delle prove, attività preclusa in sede di Cassazione. Non è consentito dedurre il cosiddetto “travisamento del fatto” se ciò implica una semplice rilettura degli elementi a fondamento della decisione.
Il Secondo Motivo sulla Pena Sostitutiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte d’Appello aveva negato la pena sostitutiva basando la sua decisione su un precedente penale specifico dell’imputato, risalente al 2017. Da tale precedente, i giudici di merito hanno desunto che l’imputato non avesse tratto alcun effetto deterrente, rendendo la pena sostitutiva non idonea alla sua rieducazione, come previsto dalla L. 689/1984. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione “congrua e non manifestamente illogica”, e quindi non sindacabile in sede di legittimità. L’accertamento delle condizioni per l’applicazione di sanzioni sostitutive è, infatti, un accertamento di fatto che spetta al giudice di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza due concetti fondamentali per chi si approccia al sistema giudiziario penale. In primo luogo, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. I motivi devono essere strettamente legali, focalizzati su violazioni di legge o vizi logici evidenti nella motivazione. In secondo luogo, la concessione di una pena sostitutiva è una valutazione ampiamente discrezionale del giudice di merito. Se la decisione di negarla è supportata da una motivazione logica e coerente (come la presenza di precedenti specifici che indicano una scarsa capacità di ravvedimento), è molto difficile ottenerne una riforma in Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il ricorso non può basarsi su una richiesta di diversa valutazione delle prove.
Perché è stata negata la pena sostitutiva in questo caso?
La Corte d’Appello ha negato la pena sostitutiva perché l’imputato aveva un precedente penale specifico dal quale non aveva tratto alcun effetto deterrente. Questa circostanza è stata ritenuta indicativa del fatto che la misura alternativa non sarebbe stata idonea alla sua rieducazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, dato che non si possono escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1572 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 06/02/1988
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che: con un primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità; con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
Ritenuto che il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Ritenuto che il secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello, nel valutare i criteri di cui all’art. 133 cod.pen., ha dato rilievo ostativo al precedent specifico risalente al 2017, da cui risulta gravato l’imputato, dal quale ha desunto che il predetto non aveva tratto alcun effetto deterrente tanto che la pena sostitutiva invocata non risultava idonea in concreto alla rieducazione del condannato ai sensi dell’art. 58 I. 689/1984; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; va ricordato che “l’accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico” (Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300; Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 06/12/2024