Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8215 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Manduria (TA) il 25/10/1988
avverso GLYPH sentenza dei 08/01/2024 della Corte di appello di Lecce – Sez. dist. di Taranto;
vistt gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio, in relazione alla mancata applicazione di una pena sostitutiva.
RITENUTO IN FATTO
i. NOME COGNOME con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce- sez. dist. di Taranto dell’8 gennaio 2024, che ne ha confermato la condanna per i reati di detenzione per la vendita di sostanze . stupefacenti dei tipo hashish e marijuana e di detenzione di munizioni per arma 03 fuoco.
Il suo ricorso poggia su due motivi.
2.1. Il primo consiste nell’erronea applicazione dell’art. 545-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello respinto la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, da lui avanzata con l’atto d’appello, sostenendo che, a norma della disciplina transitoria prevista dall’art. 95, d.lgs. n 150 del 2022, detta richiesta dovesse essere proposta al giudice di primo grado, dinanzi al quale il processo pendeva al momento dell’entrata in vigore di tale norma, e che, non essendo ciò avvenuto, l’istanza non potesse essere rassegnata per la prima volta in appello.
Il ricorrente censura tale decisione, rilevando di non aver inteso avvalersi di tale disciplina transitoria, bensì di aver semplicemente appellato la sentenza di primo grado, nella parte in cui non aveva disposto l’applicazione di una pena sostitutiva, deducendo che il primo giudice avrebbe potuto farlo anche in assenza ai una specifica richiesta dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano vizi della motivazione relaUva al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento di attenuanti generiche, giustificato in sentenza con l’assenza di non meglio precisati fatti ‹atipici» e nonostante la stessa Corte d’appello abbia rilevato l’esistenza di un unico, modesto e risalente precedente penale.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’annullamento della sentenza con rinvio, in relazione alla mancata applicazione di una pena sostitutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso merita l’accoglimento.
Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, in discussione non viene l’applicazione dell’anzidetta disciplina transitoria ed a quale giudice se ne dovesse fare richiesta. Non si tratta, cioè, di stabilire se, pendendo il processo in phrno grado all’atto della entrata in vigore del citato art. 95, l’istanza dovesse essere necessariamente presentata al giudice procedente o potesse essere proposta anche nel giudizio di appello (nel qual caso, peraltro, va detto per inciso che ciò è comunque avvenuto tempestivamente, essendo stata avanzata dal Pesare con i motivi del gravame ed essendo sufficiente che ciò avvenga, ai più tardi, nel corso dell’udienza di discussione dell’appello e non necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: vds. Sez. 2, n. 12991 dei 01/03/2024, Generali, Rv. 286017; Sez. 4, n. 4934 dei 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del
19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902).
La questione controversa, piuttosto, è quella se sia possibile avanzare detta richiesta per la prima volta con l’atto d’appello, quando, cioè, essa non sia stata formulata, neppure in sede di conclusioni, al giudice di primo grado, e dunque se l’imputato dolersi, sostanzialmente, della mancata determinazione officiosa in tal senso da parte di quel giudice.
La soluzione non può che essere affermativa (in questi termini, con riferimento alla sanzione sostitutiva pecuniaria ex art. 53, legge n. 689 del 1981, Sez. 1, 1T 15293 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281064).
A differenza, infatti, di quanto accade per il ricorso per cassazione, per i quale l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., prevede il divieto di proporre doglianze non avanzate con i motivi d’appello, non vi è alcuna disposizione, nel codice di rito, che vincoli l’appellante a circoscrivere i motivi del gravame ai soli capi e punti oggetto delle richieste conclusive da lui rassegnate al giudice di primo grado o, comunque, alle duestioni già sottoposte a tale giudice.
Ne consegue che, a prescindere dalla relativa disciplina transitoria, e non dovendo essere necessariamente attivato a richiesta dell’imputato il subprocedimento di cui all’art. 545-bis, cod. proc. pen., legittimamente Pesare aveva censurato con l’atto d’appello il mancato esercizio officioso, da parte del primo giudice, del relativo potere discrezionale, chiedendo di porvi rimedio al giudice d’appello, il quale sarebbe stato conseguentemente tenuto a provvedere sul punto (sull’obbligo del giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sul tenia di indagine devolutogli, una volta che l’imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame, per l’evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell’impugnante, vds. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216238).
Limitatamente, dunque, all’applicazione o meno delle pene sostitutive, la sentenza impugnata dev’essere annullata, con rinvio al giudice di merito perché provveda sul punto, implicando tale decisione valutazioni di fatto, non consentite a questa Corte.
2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché del tutto aspecifico.
Correttamente la sentenza impugnata ha osservato che, per il riconoscimento di attenuanti generiche, è necessaria la presenza di un quid pluris suscettibile di apprezzamento, trattandosi di un istituto premiante sotto il profilo sanzionatorio (tra le tante, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275640): elemento che, però, né con l’atto d’appello, né con il presente ricorso, la difesa è stata in grado d’indicare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 1’11 febbraio 2025.