Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30303 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 9 novembre 2023 dalla Corte di appello di Messina lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il diniego della sostituzione della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Messina per il reato di cui all’art. 646 e 61, n. 11, cod. pen.
Deduce quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Con i primi tre motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in merito al diniego della sostituzione della pena detentiva, lamentando, in primo luogo, l’omessa valutazione della memoria difensiva trasmessa il 3 novembre 2023.
Nel merito, deduce che la Corte, nel negare l’invocata sostituzione, ha operato una reformatio in peius dell’imputazione, considerando, non l’importo oggetto di appropriazione indebita contestato, pari a 28.000 euro, bensì il maggiore importo di 60.000 riferito dalla persona offesa. Ha, inoltre, contraddittoriamente affermato che l’imputato non ha manifestato alcuna resipiscenza, pur dando atto che lo stesso ha restituito l’importo di 7.000 euro. In termini illogici, inoltre, ha reputato l’inidone della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati a fronte dell’avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Sostiene, inoltre, il ricorrente che la sentenza ha, invece, trascurato che le emergenze processuali hanno dimostrato che l’imputato ha agito al fine di operare una sorta di compensazione inerente al rapporto di lavoro; che lo stesso è incensurato e che, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso ha trovato altro impiego lavorativo.
1.2. Con il quarto motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di legge in relazione al punto della decisione inerente la condanna alle spese processuali che, in tesi difensiva, è stata illegittimamente disposta posto che: «il giudizio di rinvio è stato sollecitato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di cassazione»; in detto giudizio non vi è stata alcuna condanna, unico presupposto che legittima la condanna al pagamento delle spese processuali; il Tribunale, con la sentenza di primo grado, non aveva condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali avendo concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi tre motivi di ricorso sono fondati.
Va, innanzitutto, premesso che, come emerge dalla sentenza rescindente, nella fattispecie in esame trova applicazione, in quanto più favorevole, la disciplina antecedente la riforma delle sanzioni sostitutive (oggi pene sostitutive) introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che, peraltro, modificando l’art. 58 della legge
n. 689 del 1981, ha stabilito l’incompatibilità tra la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (accordato nella fattispecie in esame al ricorrente) e la sostituzione della pena detentiva.
Ciò premesso, coglie nel segno il ricorrente nell’evidenziare i plurimi vizi della motivazione della sentenza impugnata, sintomatici di un esercizio non adeguato del potere discrezionale spettante al giudice, nel valutare la possibilità di sostituzione della pena detentiva.
L’art. 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, anche nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, prevede, infatti, che tale valutazione discrezionale deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo, dunque, in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato.
La sentenza impugnata, omettendo di considerare che all’imputato è stata concessa la sospensione condizionale della pena e le ricadute correlate al giudizio prognostico favorevole a tal fine formulato, ha escluso l’idoneità rieducativa delle pene sostitutive sulla base di una erronea e contraddittoria valutazione della gravità del fatto e della successiva condotta del reo.
Quanto alla gravità del fatto, la Corte territoriale, senza valutare la possibile incidenza della sua valutazione sul divieto di reformatio in peius, ha considerato l’ammontare della somma sottratta, facendo, tuttavia, riferimento ad un importo superiore a quello contestato al ricorrente nel capo di imputazione.
La sentenza, inoltre, ha contraddittoriamente considerato l’assenza di resipiscenza dell’imputato, pur dando atto della parziale restituzione della somma sottratta.
Come già condivisibilmente affermato da questa Corte, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, è manifestamente illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, pur concedendo all’imputato la sospensione condizionale della pena, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata per la necessità di assicurare “un minimo di efficacia afflittiva e rieducativa” alla stessa, senza osservare i criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., prendendo in esame le modalità del fatto, la personalità del condannato e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale al fine di valutare l’idoneità della sostituzione al reinserimento sociale dello stesso e di formulare una prognosi circa l’adempimento delle prescrizioni applicabili (Sez. 2 n. 21459 del 07/03/2019, Diouf, Rv. 276064).
L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso ha una valenza assorbente rispetto all’esame del-serriatn> motivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso il 23 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Pr sidente