Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45903 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45903 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da Pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo Nei confronti di NOME, nato DATA_NASCITA in Marocco NOME, nato il DATA_NASCITA in Marocco
avverso la sentenza in data 08/06/2023 del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; letta la memoria inviata dal difensore degli imputati.
RITENUTO IIN FATTO
Con sentenza del 08/06/2023 il Tribunale di Fermo ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, a NOME la pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00
di multa, sostituendo la pena detentiva con euro 9.600,00 di pena sostitutiva della multa, e a NOME la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, sostituendo la pena detentiva con euro 8.400,00 di pena sostitutiva della multa.
Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Fermo, deducendo l’illegalità della pena in ragione della disposta sostituzione con la multa di pena detentiva superiore ad un anno, in violazione dell’art. 20-bis c:od. pen.
Ha inviato requisitoria il P.G. concludendo per l’annullamento con rinvio.
Ha inviato una memoria il difensore dell’imputato, nella quale deduce che la pena è semmai illegittima ma non illegale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla sentenza impugnata si evince che le parti si sono accordate sull’applicazione di una determinata pena detentiva e pecuniaria, modulata in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, e che il Giudice, dopo aver dato atto della applicabilità della pena richiesta, ha proceduto alla sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della multa.
Ma in tal modo è incorso in un duplice errore: da un Iato ha applicato una procedura bifasica, non contemplata nel caso di sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. essendo previsto da tale disposizione che anche la pena sostitutiva deve semmai formare oggetto di accordo; dall’altro ha applicato una pena sostitutiva illegale, essendo consentita la sostituzione della pena detentiva con la multa solo entro il limite di anni uno, secondo il chiaro disposto dell’art. 20bis, cod. pen., introdotto dal d.lgs. 150 del 2022.
Non si tratta di un profilo di mera illegittimità della pena così applicata, in quanto l’art. 20-bis cod. pen. stabilisce la cornice entro la quale è consentita la sostituzione della pena detentiva in rapporto a ciascun tipo di pena sostitutiva, la quale oltre quel limite deve ritenersi non consentita e dunque illegale.
In concreto, poiché all’originario e legittimo accordo intercorso tra le parti, di per sé ritenuto congruo, tanto che la pena che ne forma oggetto è stata altresì riportata nel dispositivo, si è sovrapposta l’illegale sostituzione della pena detentiva, deve in questa sede pronunciarsi l’annullamento senza rinvio nei
confronti di entrambi gli imputati della sola sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva: ne discende che il patteggiamento conserva il suo valore per quanto attiene alla determinazione della pena prima della sostituzione, senza necessità di un rinvio al Tribunale.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione nei confronti di NOME e di NOME della pena detentiva concordata con la pena pecuniaria sostitutiva.
Così deciso il 25/10/2023
Depositato in Cancelleria
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