Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29806 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERZIGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’ari:. 367, cod. pen., lamentandone la contrarietà alla legge nella parte in cui ha negato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, a norma degli artt. 53 e 58, legge n. 689 del 1981.
2. Il ricorso è inammissibile.
La discrezionalità del giudice sul punto dev’essere esercitata secondo i criteri dell’art. 133, cod. pen., che regolano il trattamento sanzionatorio (per tutte, Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274).
Sul punto, dunque, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati da tale disposizione, da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
Nello specifico, la Corte d’appello ha ritenuto che l’imputato non offrisse adeguata garanzia di rispetto della sanzione sostitutiva, ricavando tale convinzione dai numerosissimi ed eterogenei precedenti penali di costui, con motivazione, dunque, logicamente ineccepibile.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024.