Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11575 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11575 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Gramsh (Albania) il 04/02/1990, avverso la sentenza del 25/06/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
Milano;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 6 febbraio 2023 del Tribunale di Busto Arsizio che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose commesso ai danni di NOME COGNOME e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, l’aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre alla pena pecuniaria.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del
suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi, tutti volti ad attaccare il diniego dell’applicazione di una pena sostitutiva della pena detentiva breve.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 20-bis e 133 cod. pen., dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e dell’art. 27, terzo comma, Cost.
La Corte di appello ha motivato il diniego affermando che le condizioni personali del ricorrente, privo di regolare attività lavorativa e di documentata dimora, non consentivano di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che non poteva ritenersi idonea a rieducare il condannato ed a prevenire ulteriori reati, considerato che l’Hoxha prima del delitto aveva commesso una ricettazione e successivamente ad esso un furto in abitazione ed era stato trovato in possesso di beni di ingente valore dei quali non aveva saputo giustificare la provenienza, cosicché doveva ritenersi che egli traesse da attività illecite i mezzi per il proprio sostentamento e non fosse affidabile circa il rispetto delle prescrizioni.
Sostiene, allora, il ricorrente che il Tribunale, nel pervenire a tale conclusione, non ha tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale dal quale emergeva che le due condanne ritenute ostative erano relative a reati dichiarati estinti in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Lo svolgimento di un’attività lavorativa e la disponibilità di una stabile abitazione erano ineludibili presupposti per l’accesso alla misura alternativa di cui all’art. 47 dell’Ordinamento penitenziario.
Anche l’esito positivo dell’affidamento in prova, dichiarato con ordinanza del 18 settembre 2023, valeva quale sintomo del percorso di rivisitazione dei propri errori da parte del condannato. Né la Corte territoriale aveva sospeso l’udienza ai sensi dell’art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. per acquisire la documentazione attestante l’occupazione e la dimora dell’Hoxha. I fatti per i quali è già stata pronunciata condanna risalgono, peraltro, ad oltre dieci anni prima della sentenza qui impugnata.
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere qui sintetizzati unitariamente, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione per effetto del travisamento del certificato del casellario giudiziale, dal quale emergeva il possesso di una occupazione e di una stabile dimora, essendo stati dichiarati estinti con ordinanza del 18 settembre 2023, per effetto dell’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, i reati che la Corte di appell aveva ritenuto ostativi. Risulta, quindi, evidente il contrasto tra il contenuto della motivazione ed il certificato del casellario giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Dal certificato del casellario giudiziale risultava che con ordinanza del 14 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza aveva ammesso l’Hoxha all’affidamento in prova al servizio sociale e che con ordinanza del 9 giugno 2023 era stata dichiarata l’estinzione della pena detentiva per esito positivo della messa alla prova per entrambi i reati annotati del certificato del casellario giudiziale e ritenuti ostativi dalla Corte di merito.
Ne consegue che il giudizio prognostico negativo espresso dalla Corte di appello appare contraddittorio e privo di giustificazione, atteso che per effetto dell’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali i reati per i qu l’imputato era stato già giudicato erano ormai estinti e con essi ogni loro effetto penale. L’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con il conseguente effetto estintivo, lascia intendere che sia intervenuto l’effetto rieducativo di tale strumento.
Quanto alla mancata dimostrazione, da parte dell’Hoxha, del possesso di una stabile dimora e di una lecita occupazione, la Corte di appello ben avrebbe potuto esercitare i poteri di cui all’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., per acquisire d’ufficio la prova in ordine a tali circostanze.
Ai sensi della disposizione appena citata, il giudice, nel motivare in ordine al percorso che l’ha condotto a negare la sanzione sostitutiva, non può limitarsi semplicemente a constatare la mancanza di elementi di valutazione acquisibili d’ufficio (Sez. 3, n. 38127 del 06/06/2024, COGNOME, Rv. 287022, in motivazione).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego della pena sostitutiva della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 07/02/2025.