Pena sostitutiva: i limiti della discrezionalità del giudice
La concessione della pena sostitutiva rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per evitare il carcere in caso di condanne brevi. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico e dipende da una valutazione complessa effettuata dal magistrato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini del potere decisionale del giudice di merito in questa materia.
Il caso e il ricorso
Un imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello che aveva negato la sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa. La difesa lamentava un vizio di motivazione, ritenendo che il diniego fosse privo di una giustificazione adeguata e basato su criteri generici. Il fulcro della contestazione riguardava l’applicazione dell’art. 53 della Legge 689/1981, che disciplina appunto la pena sostitutiva.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come la motivazione fornita dai giudici di secondo grado fosse esente da vizi logici o giuridici. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la scelta di sostituire o meno la pena detentiva è rimessa alla piena discrezionalità del giudice di merito. Questa valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità se è supportata da un ragionamento coerente.
I criteri di valutazione
Secondo l’orientamento consolidato, il giudice deve basarsi sui criteri indicati dall’art. 133 del Codice Penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che non è necessario un esame minuzioso di tutti i parametri contemplati dalla norma. È sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti prevalenti per giustificare il diniego della pena sostitutiva.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura discrezionale del beneficio. La Corte ha chiarito che il giudice di merito non ha l’obbligo di confutare ogni singola tesi difensiva, né di analizzare singolarmente ogni parametro dell’art. 133 c.p. Se il provvedimento impugnato evidenzia elementi ostativi chiari e logici, come la gravità della condotta o precedenti specifici, la decisione di negare la pena sostitutiva è legittima. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato generico, poiché non riusciva a scalfire la solidità logica della sentenza di appello, limitandosi a una critica superficiale del percorso argomentativo del giudice.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che la pena sostitutiva non è un diritto incondizionato dell’imputato, ma una facoltà del giudice legata a una prognosi favorevole sul futuro comportamento del condannato. Per ottenere tale beneficio, è essenziale che la difesa fornisca elementi concreti che possano orientare positivamente la discrezionalità del magistrato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando l’importanza di presentare motivi di impugnazione specifici e fondati.
Il giudice è obbligato a concedere la pena sostitutiva per condanne brevi?
No, la concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta la gravità del reato e la capacità a delinquere del soggetto.
Quali criteri deve seguire il giudice per negare il beneficio?
Il giudice deve fare riferimento ai parametri dell’articolo 133 del Codice Penale, motivando la decisione in modo logico e coerente.
Cosa accade se il ricorso contro il diniego è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41647 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41647 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI”O E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio de motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva della pena detentiva, è manifestame infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego risul essere esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5);
che, in ogni caso, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la sostituzion pene detentive brevi ai sensi dell’art. 53 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 è rimes alla discrezionalità del giudice di merito e, secondo il consolidato orientamento giurisprudenza di questa Corte, pur essendo tale valutazione legata ai medesimi criteri prev dall’art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l’esam di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cas Rv. 279876);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente