Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7975 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7975 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocata NOME COGNOME, che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 dicembre 2024 che, in sede rescindente a seguito di annullamento con rinvio della Seconda sezione penale della Corte di cassazione con sentenza del
21 febbraio 2024, ha disposto, ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. p sostituzione della pena detentiva di mesi cinque e giorni dieci di reclusione con il lavoro di pubblica utilità.
Il ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 627 e 545-bis cod. proc. pen.) evidenziando che, per effetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla sentenza del 21 febbraio 2024 dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, la Corte di appello di Brescia avrebbe dovuto applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non solo sulla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, pena irrogata con sentenza del Tribunale di Brescia del 27 novembre 2021 revocata dalla Corte di appello di Brescia con la sentenza del 5 luglio 2022, ma anche sulla pena che era stata irrogata al COGNOME con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Genova del 20 aprile 2021 (irrevocabile il 6 maggio 2021), poiché il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciutogli era stato parimenti revocato con detta sentenza del 5 luglio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa e, conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa, giacché la revoca formale non è che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta “ope legis” al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato.
Ne consegue che il giudice di appello – svolgendo un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, dunque, che si contravvenga al divieto di “reformatio in peius” – ha il potere, anche se l’impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere attribuito al giudice dell’esecuzione.
La competenza della Corte di appello, tuttavia, non si estende all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla revoca del beneficio che restano di competenza del giudice dell’esecuzione della sentenza (cfr. Sez. 1, n. 790 del 27/01/1999, De Caria, Rv. 212754 – 01), a meno che non si sia in presenza di richiesta di applicazione della continuazione tra reati.
Nel caso in esame, ferma la statuizione di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Genova del 20 aprile 2021 (irrevocabile il 6 maggio 2021), per effetto della seconda condanna, adottata dalla Corte di appello di Brescia con la sentenza del 5 luglio 2022, la competenza a disporre la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non rientrava nella competenza della Corte di appello di Brescia che, quale giudice della cognizione, può adottare solo provvedimenti relativi alla pena sostitutiva relativa al processo di cognizione.
Né, allo stato, è prevista una competenza generalizzata del giudice dell’esecuzione all’applicazione delle pene sostitutive, non prevista dalla Riforma Cartabia che, invece, ne ha attribuito l’applicazione al giudice della cognizione.
L’art. 95 del d. Igs n. 150 del 2022 – recante disposizioni transitorie – ha, inoltre, previsto che le norme previste dal Capo III della I. n. 689 del 1981, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore della disciplina (31 dicembre 2022) e che la persona condannata a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto n. 150 cit., può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della I. n. 689 cit., al giudice dell’esecuzione, sensi dell’ art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità dell sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della I. n. 689 cit., e del codice di rito relative alle pene sostituti In caso di annullamento con rinvio, infine, provvede il giudice del rinvio.
Nel caso in esame, tuttavia, alla data di entrata in vigore del d. Igs. n. 150 pendeva in RAGIONE_SOCIALEzione non la questione dell’applicazione delle pene sostitutive ma quella della revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena decisa con la sentenza rescindente del 28 marzo 2023.
L’applicazione della pena sostitutiva, per effetto della richiesta dell’imputato, è intervenuta solo nel corso del giudizio rescindente (culminato nella sentenza del 14 settembre 2023), e l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione con la sentenza 21 febbraio 2024 riguardava – non poteva che riguardare – la sostituzione della pena detentiva irrogata per effetto della sentenza di primo grado e la legittimità del diniego ma non poteva riguardare, al di là della richiesta pure formulata dall’imputato, la sostituzione della pena detentiva oggetto della condanna irrevocabile che non rientrava nelle disposizioni in materia recate dal d. Igs. n. 150 del 2024 con una scelta di politica criminale già venuta all’attenzione della Corte Costituzionale, sia pure per profili in parte diversi, e ritenuta n censurabile (cfr. sentenza n. 25 del 2024).
4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si applica la condanna al pagamento della somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende trattandosi di questione che non aveva formato oggetto di esame da parte del giudice del merito al quale, pure, era stata sottoposta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11 febbraio 2026
La Consigliera relatrice
Il Presidente