Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21159 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a IVREA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di IVREA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ivrea, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 18/5/2023, ha rigettato l’istanza con la quale COGNOME NOME ha chiesto ex art. 95 Divo 150 del 2022 l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione alla condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione irrogata con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 22 giugno 2019, irrevocabile in data 24/2/2023.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di inidoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e reinserimento sociale del condannato. Nel primo motivo la difesa rileva che nel provvedimento impugnato, nel quale il rigetto è fondato esclusivamente sulla considerazione che “il reato per il quale è
intervenuta la condanna è all’evidenza indicativo della incapacità del prevenuto a osservare le prescrizioni imposte dall’autorità”, non ci sarebbe alcun riferimento ai criteri posti negli articoli 58, comma 1, L. 689 del 1981 e 133 cod. pen. e che ciò determinerebbe una sostanziale inesistenza dalla motivazione.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 58, comma 1 ultima parte, L. 689/1981. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il riferimento contenuto nel provvedimento all’incapacità del condannato a osservare le prescrizioni sarebbe errato. Dalla lettura della norma, infatti, sarebbe evidente che la valutazione che il giudice deve effettuare in ordine al rispetto o meno delle prescrizioni si riferisce esclusivamente a quelle tese a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato e non, in generale e in astratto, a quelle che attengono alla struttura stessa della pena sostitutiva.
In data 21 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai criteri indicati dall’art. 58 L. 689 del 1981 ai fini della valutazione da effettuare per applicare le pene sostitutive di quella detentiva.
Le doglianze sono fondate.
2.1. Il primo comma dell’art. 58 L. 689 del 1981, così come anche di recente modificato con la L. 150 del 2022, prevede espressamente che la valutazione del giudice deve prendere le mosse dall’idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato e ciò anche quando questo possa essere garantito con la previsione di “opportune prescrizioni” tese ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, la valutazione in ordine all’opportunità di sostituire la pena detentiva deve essere complessiva e deve comunque fare specifico riferimento alla capacità della pena sostitutiva di contribuire alla rieducazione, al recupero sociale, del condannato e ciò anche, eventualmente, introducendo ulteriori e opportune prescrizioni.
Come anche di recente evidenziato, infatti, «in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad
indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono» (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 – 01).
2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato, che non procede ad alcuna verifica quanto all’idoneità o meno della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato e, senza neanche indicare qual è il reato commesso, si limita ad affermare che il prevenuto non sarebbe capace di rispettare delle non meglio specificate prescrizioni, è nella sostanza inesistente.
2.3. Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ivrea.
Così deciso il 2 febbraio 2024
stensore GLYPH Il
Il Presidente