Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11061 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Padova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinan impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, adita in qua di giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre n. 150, rigettava l’istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sost avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, condannato alla pena di due anni quattro mesi di reclusione con sentenza della medesima Corte del 14 settembr 2022, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2023.
Il diniego della sostituzione si basava sulla gravità dei plurimi f bancarotta, sull’intensità del dolo, sulla negativa personalità del reo ritenuta inidoneità della pena sostitutiva a fini rieducativi.
Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore fiducia.
Nell’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge penale e vizio motivazione. Il giudice dell’esecuzione avrebbe reso una szatuizione contra dittoria rispetto a quella del giudice della cognizione il quale, in grado di a sulla richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 599-bis del codice di rit valorizzando il comportamento processuale di COGNOME, che già in primo grad aveva optato per riti deflattivi – aveva quantificato la pena finale comple per i fatti continuati di bancarotta in misura inferiore al minimo edittale p per la fattispecie singola di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La ratio sottostante alla disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. del 2011 è quella di consentire, per i procedimenti penali non ancora definiti data di entrata in vigore della novella, l’applicabilità delle nuove pene sosti nel rispetto del principio di retroattività della lex mitior. Per i procedimenti all’epoca pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, quale quello che ha d origine al presente giudizio, l’applicazione è rimessa al giudice dell’esecuzion
E’ conseguenziale allora ritenere che il giudice in tali termini adit quanto formalmente operi nella fase esecutiva, debba porsi retrospettivament nella stessa posizione del giudice della cognizione (Sez. 1, n. 2356 12/10/2023, dep. 2024, § 1.4 del Considerato in diritto), preliminarme attingendo dagli esiti di quest’ultimo giudizio l’esistenza delle condizio procedere alla sostituzione.
Costituisce, del resto, principio di ordine AVV_NOTAIO quello per cui il g dell’esecuzione esercita i poteri valutativi attribuitigli dall’ordinamento ne in cui ciò gli è consentito dalle pronunce di cognizione già intervenute, s poter rivisitare il corrispondente giudizio di merito. Al riguardo, il g dell’esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di f contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (v. Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264-01, riferita alla materia de continuazione).
Pare evidente, nella specie, che la statuizione del giudice dell’esecuz in ordine alla gravità oggettiva e soggettiva dei reati commessi, sia in str contrasto con quella del giudice di cognizione, che aveva accolto la propost concordato sulla pena, riducendola (senza tenere conto della diminuente per rito) ad una misura assai prossima al minimo edittale, con implicita oppo valutazione degli indici di cui all’art. 133 cod. pen.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d appello di Venezia per rinnovato giudizio in ordine all’idoneità della richiesta sostitutiva ad assicurare la rieducazione del condannato e a prevenire il per di commissione di altri reati, che muova tuttavia da una cornice valuta coerente con le risultanze del processo di cognizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d appello di Venezia.
Così deciso il 28/11/2023