Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37487 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37487 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, nonché la memoria presentata nell’interesse del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata, all’esito del giudizio abbreviato, il 15/02/2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste – assoltolo da altre imputazioni – dichiarava NOME COGNOME responsabile, quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 25/01/2021, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di circa 44 mila euro e lo condannava alla pena di giustizia convertita nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. Pur riconoscendo la sistematicità della truffa ordita a danno di RAGIONE_SOCIALE e della ditta fallita, la sentenza impugnata si risolve nella convinzione del giudicante, disancorata da altre prove, che, invece, forniscono la prova della sua estraneità, a nulla valendo le dichiarazioni del curatore COGNOME, che si limita a da affermare l’assenza di documenti giustificativi dei prelievi resa al COGNOME e ai suoi familiari, risultando dagli atti un rapporto di consulenza tra questi e il ricorrente, le distrazioni poste in essere dallo stesso, il che non si concilia con l’affermata responsabilità di COGNOME, che ha riferito di non aver mai assunto COGNOME, laddove dalla denuncia del ricorrente emergeva anche l’ambiguità della posizione di COGNOME, indicato dallo stesso COGNOME per risolvere le problematiche relative alle irregolarità nelle sue assunzioni.
2.1.1. Il ricorrente ha presentato una memoria a integrazione e corredo delle doglianze proposte con il motivo.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., in quanto la statuizione circa l’applicazione della sanzione sostitutiva è del tutto generica, non indicando neppure l’ente ove il condanNOME dovrà svolgere il lavoro, né il numero complessivo di ore di lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Il primo motivo non merita accoglimento.
2.1. L’imputato è stato condanNOME solo per due dei fatti distrattivi contestatigli.
In primo luogo, è stata ritenuta sussistente la distrazione di circa 24 mila euro, realizzata attraverso il prelievo dal conto corrente societario per la retribuzione della collaborazione esterna di NOME COGNOME e di NOME COGNOME: al riguardo, la sentenza impugnata ha rilevato che, come evidenziato dal curatore, il prelievo era del tutto privo di giustificazione, in quanto, a fronte del contratto di collaborazione esterna risalente alla fine del 2019 o all’inizio del 2020 (peraltro contraddetto dalla reale funzione di amministratore di fatto svolta da COGNOME), nessuna fattura supportava il prelievo stesso.
In secondo luogo, COGNOME è stato condanNOME per la distrazione di 20 mila euro a favore di NOME (madre di NOME), attraverso una serie di bonifici ancora una volta privi di alcuna giustificazione e, in particolare, non sostenuti da alcuna fattura.
2.2. Le doglianze proposte dal ricorso non inficiano la motivazione della sentenza impugnata. L’impugnante insiste sulle truffe subìte ai danni della fallita, ma il dato non è obliterato dalla sentenza impugnata, che, nel quadro ben più ampio delle contestazioni formulate nei confronti del ricorrente, ha individuato due fatti distrattivi consistenti in trasferimenti di denaro del tutto privi di giustificazione rispetto ai quali le condotte truffaldine denunciate sono inidonee a disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251516). Quanto al rapporto di consulenza con NOME COGNOME (che comunque sarebbe irrilevante rispetto al fatto distrattivo a vantaggio di NOME COGNOME e di NOME COGNOME), la sentenza impugnata ha congruamente motivato, richiamando l’assenza di specifici elementi idonei a dar conto della liceità dell’esborso (al di là del rilievo relativo al ruolo di amministratore di fatto attribuito al coimputato). I plurimi riferimenti ad informative della Guardia di finanza e all'”ambiguo” comportamento del consulente del lavoro COGNOME articolano deduzioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici; sollecitazione, peraltro, proposta sottraendosi all’onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto la statuizione circa la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è generica, rinviando a una futura
determinazione di concerto con l’UEPE i contenuti decisori che, qualora (come nel caso di specie) sia necessario, devono formare oggetto del sub-procedimento ex art. 545-bis cod. proc. pen., sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla determinazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Trieste – Ufficio G.I.P. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 13/09/2024.