Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33953 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33953 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a null (PAKISTAN) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d’appello di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 20 settembre 2024, in · parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna di NOME in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 7 1ett. c) i e 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Tagliunol’8 ottobre 2021), ha sostituito la pena di mesi 6 di arresto e euro 2000 di ammenda con quella di 188 giorni di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso un ente da individuarsi a cura , dell’UEPE RAGIONE_SOCIALE Brescia e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la predetta sentenza.
NOME è stato ritenuto responsabile per avere guidato il ciclomotore Piaggio, in orario notturno e precisamente alle ore 3.15, in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, accertato tramite l’uso di apparecchiatura etilometrica che aveva rilevato un tasso alcolemico alla prima prova di 1,63 g/I e alla seconda prova di 1,58 g/I.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, COGNOME ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mera irregolarità dell’omesso deposito dell’alcoltest. L’accertamento con etilometro è atto a cui il difensore ha diritto d assistere; ai sensi dell’art. 366 cod. proc. pen. i verbali degli atti compiuti d pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria a cui il difensore ha diritto di assiste sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto. Nel caso di specie tale adempimento non era stato assolto, ma il verbale relativo ad accertamento con etilometro era stato depositato solo al momento dell’esercizio dell’azione penale. L’omesso avviso integra, secondo il difensore, una nullità relativa che, in quanto ritualmente eccepita, determina la inutilizzabilità dell’accertamento di cui pertanto il giudic non può tenere conto (in tal senso Sez 4 n. 42020 del 2003; Sez 4 n. 18351 del 2006).
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva. Nell’atto di appello si era rilevato come dal verbale di accertamenti urgenti datato 8 ottobre 2021 non risultasse che l’apparecchio utilizzato per l’alcoltest fosse stato sottoposto alle verifiche annuali e si era evidenziato come tale previsione fosse necessaria secondo quanto stabilito dalla Sorte di cassazione civile (Sez VI 10 febbraio 2022
n. 42889). La Corte aveva ritenuto assolto da parte della accusa l’onere di provare la omologazione dell’etilometro e le verifiche periodiche a cui era stato sottoposto sulla base di quanto indicato in una comunicazionetizia di reato che era stata acquisita agli atti del dibattimento senza il consenso dell’imputato: la concorde volontà RAGIONE_SOCIALE parti di acquisire atti, ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. deve essere espressa in modo esplicito e, ai fini del perfezionamento dell’accordo, non può essere equiparata al consenso la mancata opposizione della parte. In ogni caso nella comunicazione in atti non erano indicate le date RAGIONE_SOCIALE revisioni o quanto meno dell’ultima: la circolare ministeriale n. 87/91 del RAGIONE_SOCIALE precisa che le visite periodiche vanno effettuate annualmente e che gli etilonnetri non possono essere utilizzati se non in regola con le predette visite periodiche. Anche la Corte di Cassazione ha affermato la necessità della visita preventiva e della taratura obbligatoria annuale degli etilonnetri e ha precisato che il verbale di accertamento deve contenere l’attestazione dei dati relativi allo svolgimento di tali adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità dell’operazione di accertamento (ez. VI civile 24 gennaio 2019, n. 1921). La stessa Corte di Cassazione penale ha ripreso tali principi con riferimento all’ apparecchio per l’alcoltest nella sentenz n. 38618 del 6 giugno 2019, sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale sugli apparecchi autovelox.
Secondo il ricorrente, dunque, allorquando l’alcoltest risulti positivo / costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a visite periodiche. Nel caso di specie /il PM non aveva provato che l’etilometro fosse stato sottoposto a verifiche periodiche, sicché i risultati dell’accertamento dovevano essere ritenuti inutilizzabili. L’irregolare funzionamento dell’etilometro era dimostrato dal fatto che nella prima prova, recante il n. NUMERO_DOCUMENTO, era stata indicata la dicitura “volume insufficiente”, mentre la seconda prova recava il n. NUMERO_DOCUMENTO, sicchè le due prove utilizzate non riportavano numeri consecutivi. Il difensore ne deduce che l’imputato era stato sottoposto a tre prove ed il risultato della seconda era stato omesso, oppure che la prova n.NUMERO_DOCUMENTO non era stata effettuata, senza che se ne sappia il motivo. Su tale profilo la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsivoglia motivazione.
Anche l’indicazione degli indici sintomatici dell’ebbrezza alcolica – prosegue il difensore- non sarebbe rilevante. La pretesa difficoltà di espressione verbale da parte dell’imputato può essere spiegata con la difficolta di percepire le parole espresse da un soggetto straniero; l’alito vinoso vale a dimostrare la pregressa assunzione di alcol, ma non anche uno stato di alterazione, tale da mettere in
pericolo la circolazione stradale; le difficoltà di equilibrio sono state indicate modo generico e non valgono pertanto a provare lo stato di ebbrezza.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. proc. peri. La Corte aveva argomentato che la condotta era stata “di apprezzabile pericolosità” in quanto avvenuta orario notturno, ma non aveva considerato che l’imputato non aveva posto in essere condotte di guida pericolose e che il controllo era avvenuto in una zona di traffico non intenso. Il difensore ricorda che la Corte di Cassazione ha già affermato non essere corretta la motivazione che escluda la particolare tenuità del fatto in base alla circostanza di avere commesso il fatto in orario notturno (‘ez. 4 del 17 maggio 2023 n. 31843).
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche. Il difensore ricorda che l’imputato non ha posto in essere alcuna condotta di guida pericolosa, ma è stato fermato nel corso di un regolare controllo: per ben tre volte è risultato idoneo alla visita esperita dalla RAGIONE_SOCIALE ed ha sempre svolto regolare attività lavorativa; il precedente penale a suo carico si riferisce ad un fatto del 2013 e, quindi, molto risalente nel tempo.
2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte disposto la esecuzione immediata della pena sostitutiva, senza che la sentenza di secondo grado sia ancora passata in giudicato. La Corte, infatti, pur non avendo l’imputato chiesto di eseguire la pena prima del passaggio in giudicato della sentenza e pur non avendo rinunciato all’impugnazione, aveva fissato l’ udienza di verifica dell’effettivo svolgimento del lavoro all’I. luglio 2025, non tenendo conto del possibile annullamento della sentenza a seguito di impugnazione.
Il AVV_NOTAIO Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto all’ultimo motivo e da rigettare nel resto.
Il primo COGNOME motivo, relativo al mancato deposito degli atti relativi all’accertamento del tasso alcolemico, è manifestamente infondato.
La Corte, in replica all’analoga doglianza formulata con i motivi di appello osservato che l’omesso deposito nella segreteria del pubblico ministero del ver contenente gli esiti dell’alcoltest determina una mera irregolarità che non i sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto ma determina solo la decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio dell’attività difensivél
La motivazione adottata appare rispettosa dell’orientamento del giurisprudenza di legittimità che si è venuto consolidando, secondo cui il ver contenente gli esiti del cosiddetto alcooltest, per l’accertamento della gu stato di ebbrezza alcolica, non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366, c 1, cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 cod. proc. assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso (Sez. 4 n. 116 02/12/2020, Rv. 280957 – 01; Sez. 4, n. 49407 del 21/11/2013, Rv. 257885; Sez. 4, n. 24876 del 08/04/2008, Rv. 240296; Sez. 4, n. 27736 del 08/05/2007 Rv. 236933; Sez. 4, n. 26738 del 07/02/2006, Rv. 234512; in senso contrario registrano solo le pronunce citate nel ricorso, ormai risalenti e superate). la polizia giudiziaria, quando procede ad un atto urgente ai sensi dell’art. 35 proc. pen., ha solo l’obbligo, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avv persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difen fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell’eventuale nomina, n nominare un difensore d’ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura deposito di cui al citato art. 366 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 18610 del 17/12 dep. 2004, Rv. 228339).
3.11 secondo motivo, con cui si è censurata la ritenuta utilizzab T ; COGNOME r COGNOME j dell’accertamento con apparecchio tetiTdffl1. ?ffil1 di cui non era stata provata né l’omologazione, né la sottoposizione alle revisioni periodiche, è manifestame infondato.
3.1.L’omologazione e le verifiche periodiche dell’apparecchio ,eti1~ 2 9-sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. Esec. CdS. La p recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che all’attribuzione dell della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE veri periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un on allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). La circostanza che il citato art. 379 prescriva l’omologaz e la periodica verifica dell’etilometro, dunque, non comporta che, a soste dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati de rilevazione etilometrica con i dati relativi all’esecuzione di tali operazioni, K
si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione). Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni dell’art. 379 Reg. [sec. CdS debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, COGNOME, non massimata) e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute.
3.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha in primo luogo richiamato l’orientamento giurisprudenziale su indicato, rilevando che gli elementi di sospetto e di malfunzionamento dell’apparecchiatura introdotti dalla difesa (ovvero il fatto che lo scontrino relativo alla prima prova indichi volume sufficiente e che le due prove non siano contrassegnate da numeri consecutivi), tali non potevano essere considerati: ciò che rileva ai fini dello stato di ebbrezza -ha argomentato la Corte- è unicamente che le due prove abbiano offerto un risultato certo e siano state eseguite, come nel caso di specie avvenuto, a distanza di più di 5 minuti l’una dall’altra, mentre la dicitura volume insufficiente compare solo nello scontrino relativo alla prima misurazione, che comunque contiene anche l’indicazione della validità del test e del tasso alcolennico pari a 1,63 g/I, rileva nonostante l’insufficiente aspirazione: peraltro, i giudici, conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023 Rv 285065), hanno anche osservato che la dicituraí c volume insufficiente-non rappresenta messaggio di errore, ma sta ad indicare la mancata adeguata espirazione da parte del soggetto sottoposto ad accertamento.
In ogni caso- ha proseguito la Corte- la documentazione in atti (verbale di accertamenti urgenti e comunicazione notizia di reato) aveva confermato la regolarità dell’apparecchio, sia sotto il profilo dell’avvenuta omologazione, sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE revisioni periodiche; quanto alla dedotta inutilizzabilità de comunicazion4o-tizia di reato in quanto acquisita al fascicolo del dibattimento in assenza del consenso dell’imputato, la Corte ha richiamato il principio, non sconfessato, della piena utilizzabilità ai fini della decisione dell’atto inserito fascicolo del dibattimento, in assenza di tempestiva opposizione RAGIONE_SOCIALE parti, nel
caso di specie non sollevata (Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, Rv. 281781 – 02) rilevando che l’imputato aveva addirittura rinunciato all’esame dell’organo accertatore inserito nella propria lista, affinché riferisse sul corret funzionamento dell’etilometro.
Infine il regolare funzionamento dell’apparecchio è stato confermato anche dagli indici sintomatici osservati dagli organi accertatori (alitosi etilica, diffic psicomotoria, equilibrio precario, dizione sconnessa), che, con motivazione non manifestamente illogica, la 6rte ha ricondotto allo stato di ebbrezza alcolica.
4.11 terzo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è infondato.
La Corte ha motivato il rigetto, rilevando che l’imputato era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore in piena notte in stato di ebbrezza, testimoniato dal significativo superamento del tasso alcolemico di 1,50 g/I in entrambe le prove e che dal verbale di accertamenti urgenti emergeva come gli agenti avessero proceduto al controllo di NOME, in ragione della sua scorretta condotta di guida, sicché il comportamento dell’imputato aveva creato intralcio alla circolazione.
La decisione non può essere censurata, pur dovendosi effettuare alcune precisazioni.
La struttura della oausa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. in esame è stata compiutamente indagata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza Sez.U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 66590, nella quale si è ricordato come l’ambito di applicazione dell’istituto è stato definito dal legislatore nel modo seguente: da un lato, attraverso “una graduazione qualitativa, astratta, basata sull’entità e sulla natura della pena” ( con la previsione di “un elemento d’impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento” e, a seguito della entrata in vigore dell’art.1 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, con esclusione di alcune categoriL di reati; dall’altro lato, attraverso l’affidamento al giudice di una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore dell’azione e dell’evento, nonché al grado della colpevolezza; si è, infine, limitata la discrezionalità del giudizio, escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l’idea di speciale tenuità (motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.).
La premessa, ricordata dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata, è che la particolare tenuità del fatto potrà essere affermata a fronte di un fatto che sia lesivo del bene giuridico protetto. In tanto verrà in rilievo causa di non punibilità in esame, in quanto ci si trovi di fronte a fatti ” pienamente riconducibili alla fattispecie legale”. In tale ambito, il giudizio sulla tenuità richi
una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo e, dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato.
Con riferimento al parametro RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, si è sottolineato che la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
Per venire più propriamente al tema del ricorso, si deve ribadire che la causa di non punibilità in esame è configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – con riferimento a ogni fattispecie criminosa, compreso il reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibileé con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno dell’articolato, rapportate ai valori gtassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, cit. ).
Ne consegue che nella fattispecie di guida in stato di ebbrezza l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità in oggetto dev’essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica (Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, Bruno / Rv. 274910).
In tale senso coglie nel segno il ricorrente nel censurare il riferimento operato ai giudici di merito all’essere avvenuto il reato in orario notturno, in quanto si tratta di elemento integrante la circostanza aggravante di cui al comma 2-sexies dell’art. 186 CdS, di per sè non ostativa alla configurabilità della particolare tenuità dell’offesa (in tal senso Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 – 02).
Tuttavia il ricorrente non si confronta con la seconda parte del ragionamento della Corte di appello, in cui si è spiegato, in maniera non irragionevole, che la condotta nelle sue estrinsecazioni concreta era di gravità non modesta in ragione del pericolo causato dalla circolazione.
5.11 quarto motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice dét -~, 14 csi esprime un giudizio di eig, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fin
della concessione o dell’esclusione. Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tal valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01) ed anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte di appello, che non solo ha richiamato la precedente condanna e la gravità concreta del reato contestato, desumibile dalla condotta di guida pericolosa, ma si è anche soffermata sulle circostanze rappresentate dalla difesa e nuovamente ribadite nel ricorso, osservando, con argomentazione non sindacabile in quanto non manifestamente illogica, che non erano tali da giustificare una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, già determinato nel minimo edittale.
Di contro il motivo di ricorso appare meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALE doglianz -già proposte e avversativo rispetto alle valutazioni della Corte, cui non contrappone alcuna ragione in fatto o in diritto, tale da scardinarne la tenuta logica.
6.11 quinto motivo, con cui si censura la disposizione relativa alla esecuzione immediata della pena sostitutiva, prima del passaggio in giudicato della sentenza, è fondato.
Con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, l’art. 186, comma 9 t e 12 COGNOME rt A 4.1 bis, ce.C15 prevede, al di fuori dei casi in cui operi l’aggravante di aver causato un incidente stradale, la possibilità che la pena detentiva e pecuniaria siano sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. 274 del 2000. caso di svolgimento positivo di esso, il giudice fissa nuova udienza e dichiara estinto il reato, disponendo la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, invece, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, dispone la revoca della pena sostituita con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.
Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto meritevole la richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità a norma dell’art. 189, comma 9 bis, avanzata dall’imputato anche nel giudizio di primo grado e immotivatamente ignorata dal Tribunale. La Corte ha, indi, sostituito la pena di mesi 6 di arresto- e euro 2000 di ammenda con 188 giorni di lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso l’ente che verrà individuato dall’Uepe e ha fissato la verifica in ordine allo effettivo svolgimento dei lavori al 1 luglio 2025.
In tale ultimo passaggio, ovvero con riferimento alla fissazione dell’udienza di verifica in ordine all’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nel possibile pendenza della impugnazione, la sentenza deve essere censurata. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che nel caso in cui sia stata disposta la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità, non è consentita la volontaria esecuzione della pena, come sostituita, prima della definitività della sentenza (Sez. 4, n. 54985 del 24/10/2017, Rv. 271658 – 01). Si è, infatti, affermato, con orientamento a cui il éollegio intende dare continuità, che l’esecuzione di una pena prima della definitività della sentenza che l’ha comminata si pone in contrasto con il fondamento stesso della potestà punitiva dello stato e con il principio di legalità della pena e che il legislatore, nel prevedere l’ipotesi di una revoca della pena sostituita ai sensi dell’art. 186 co. 9 bis C.d.S. da parte del giudice che procede, lungi dal legittimare implicitamente una esecuzione deelavortdi pubblica utilità che preceda la definitività della condanna, ha solo inteso disciplinare situazioni marginali, ravvisabili in tutte le ipotesi in c residui una competenza a pronunciarsi da parte del giudice procedente su aspetti della statuizione diversi dalle questioni penali e incompatibili con la proposizione dell’impugnazione. Ne consegue che la statuizione relativa alla fissazione dell’udienza di verifica dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità in data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza è illegittima, in quanto in contrasto con i principi su indicati in tema di potestà punitiva. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla fissazione dell’udienza del 1′ luglio 2015 per la verifica dell’adempimento concernente l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla fissazione dell’udienza del 1 luglio 2015 per la verifica dell’adempimento concernente
l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma in data 16 settembre 2025
Il Consi COGNOME tensore COGNOME
Il Presidente