Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32938 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione concernente il diniego della pena sostitutiva.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Brescia, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di odierna contestazione, concernenti la detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish di cui all’art.73 comma 4 dPR 309/90, con i fatti giudicati con la sentenza del GIP del Tribunale di Parma in data 15/03/2023, irrevocabile il 29/04/2023 e ha rideterminato la pena in anni due mesi tre di reclusione ed euro 7.000 di multa.
La Corte di appello disattendeva le principali richieste formulate dalla difesa dell’imputato con i motivi di appello con cui si chiedeva una pronuncia assolutoria per assenza della prova della destinazione dello stupefacente allo spaccio, ovvero la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90 e, con riferimento al trattamento sanzionatorio, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la rideterminazione della pena entro la soglia per accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena e la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art.545 bis cod.proc.pen.
Con particolare riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena evidenziava che costituiva elemento preclusivo al riconoscimento la misura della pena edittale in astratto applicabile e, quanto alla sostituzione della pena, la circostanza che il ricorrente aveva omesso di depositare la documentazione concernente la disponibilità offerta da un ente abilitato alla esecuzione, né era stata prospettata una ipotesi di programma dei lavori di pubblica utilità richiesti, con la conseguente impossibilità per il giudice distrettuale di procedere ad una valutazione del merito di tale motivo di impugnazione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato COGNOME NOME il quale ha presentato tre motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la ragione di esclusione era rappresentata dalla ricorrenza di precedenti specifici che, in realtà si sostanziavano con i fatti già giudicati dal Tribunale di Parma rispetto ai quali era stato contestualmente riconosciuto un rapporto di continuazione ed era stata rideterminata la pena complessiva, di talchè, in presenza di un reato unitario, quantomeno quoad poenam in quanto sorretto da una comune determinazione criminosa, non era possibile trarre dal precedente unificato il disvalore per escludere, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.2 Con una seconda articolazione assume la illogicità della motivazione anche con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale della pena la quale era stata esclusa sul falso presupposto che la pena minima prevista per il delitto ascritto, di cui all’art.73 comma 4 dPR 309/90, fosse di anni tre di reclusione, invece che di anni due, cadendo pertanto in un travisamento che si era riverberato sul complessivo trattamento sanzionatorio, atteso che la pena base detentiva era stata calcolata in anni tre di reclusione sulla base di tale erroneo pregiudizio.
3.3 Con il terzo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione in relazione alla statuizione con la quale è stata negata la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Premessa la erroneità dell’affermazione con la quale il giudice distrettuale rimandava alla fase esecutiva la facoltà di accedere alla pena sostitutiva, atteso il tenore dell’art.95 D.Lgs.150/2022 e la possibilità di beneficiare della sostituzione in grado di appello, trattandosi di disciplina sopravvenuta al giudizio di primo grado, denunciava il vizio motivazionale nella parte in cui il giudice distrettuale aveva escluso che il ricorrente avesse prodotto documentazione relativa alla disponibilità offerta da un ente di volontariato ovvero prospettato una ipotesi di programma sul punto, laddove la disponibilità di un ente era stata allegata a verbale di udienza mentre, in relazione alla presentazione di un programma, non era un incombente richiesto a pena di improcedibilità della richiesta, laddove l’art.545 bis comma 2 cod.proc.pen. prevede espressamente che la predisposizione dell’eventuale programma concernente la pena sostitutiva avvenga previa interlocuzione con lo UEPE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso risultano fondati nel loro complesso di talchè deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Afferma il giudice distrettuale a pag.6 della sentenza impugnata: “l’appellante risulta gravato da precedenti penali anche di natura specifica, in quanto la sentenza emessa dal Tribunale di Parma, anche per reati d natura specifica, è divenuta irrevocabile il 29/04/2023 e, inoltre, la pena edittale prevista per i fatti delittuo di cui all’imputazione (anni tre di reclusione) non consente la sospensione condizionale della pena; mentre n ordine al quinto motivo, inerente la sostituzione della pena detentiva irrogata con la pena sostitutiva di lavori di pubblica utilità, non risulta presentata la documentazione inerente la disponibilità di un ente abilitato alla esecuzione di tale pena sostitutiva, né una ipotesi di programma di tali lavori di pubblica utilità, con la conseguente assenza dei presupposti necessari a una
valutazione sul merito di tale motivo di impugnazione da parte di questa Corte di appello; appare sussistere la facoltà dell’imputato di formulare idonea e documentata istanza sul punto in fase di esecuzione”. In tale affermazione si sostanziano gli errori logico giuridici, il travisamento della prova e l’errore percettivo denunciat nei motivi di impugnazione.
Quanto all’accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena la motivazione della sentenza sconta l’errore percettivo concernente la misura della pena edittale detentiva prevista per il reato di cui all’art.73 comma 4 d.P.R. 309/90, asseritamente preclusiva al beneficio, atteso che la stessa non è pari ad anni tre di reclusione, bensì risulta pari ad anni due di reclusione e pertanto rientra nella soglia che consentirebbe l’applicazione dell’istituto della sospensione condizionale della pena.
2.1 Quanto ai precedenti penali specifici ostativi al riconoscimento (rappresentati da sentenza del Tribunale di Parma irrevocabile dal 29/04/2023) la Corte di appello di Brescia, nel prosieguo della motivazione, ne riconosceva il vincolo della continuazione con i fatti, commessi quasi contestualmente, di cui all’odierno giudizio, così da rideterminare la pena, per tutti gli addebiti, in anni due, mesi due di reclusione ed euro 7.000 di multa, apprezzando pertanto la unicità della determinazione criminosa. Orbene, a seguito della suddetta riunificazione, il giudice avrebbe dovuto rinnovare la valutazione sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche alla stregua dei parametri offerti dall’art.133 cod.pen. e non limitarsi a enunciare l’esistenza di un precedente specifico, il quale era risultato ormai inserito nella unitaria valutazione di antidoverosità del reato continuato, tenuto conto del fatto che, ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche solo per alcuni di essi, con la conseguenza che le attenuanti generiche riconosciute solo per il reato più grave non si estendono a quelli satellite (sez.2, n.54573 del 13/12/2016, PG-PM e altri in proc.Cameruccio e altro, Rv.268888; sez.4, n.39986 del 8/09/2021, Pietta, Rv.282050)
2.2. Quanto, infine alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, errato è il riferimento alla facoltà per il ricorrente di agire in sede esecutiva, stante i tenore della disciplina transitoria dettata dall’art.95 D.Lgs.150/2022 la quale prescrive che “Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto”. Erroneo risulta poi il richiamo ad una omissione da parte del richiedente nella indicazione dell’ente deputato a consentire lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità avendo al contrario il COGNOME fornito dimostrazione (mediante allegazione del verbale di udienza del 12 settembre 2023) di avere indicato la disponibilità di un ente di riferimento. In contrasto poi con la disciplina di cui all’art.545 bis comma
2 cod.proc.pen. è l’argomento secondo il quale la mancata allegazione di un programma di esecuzione della pena sostitutiva precluderebbe al giudice distrettuale di prendere in considerazione la istanza di sostituzione della pena, laddove la allegazione di un programma da parte dell’interessato costituisce una modalità del tutto eventuale, rientrando invece nei poteri del giudice “richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità” (art.545 bis comma 2 cod.proc.pen.) e per tale ragione è espressamente previsto che il procedimento sia rinviato ad altra udienza per provvedere in collegamento con L’UEPE.
In conclusione la sentenza impugnata deve trovare annullamento limitatamente alle statuizioni concernenti la sospensione condizionale della pena, le circostanze attenuanti generiche e la sostituzione della pena detentiva e rinvia, sui suddetti punti, ad altra sezione della Corte di appello di Bresca per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti la sospensione condizionale della pena, le attenuanti generiche e la sostituzione della pena detentiva e rinvia sui suddetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Bresca per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside e