Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28359 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Eboli il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza in data 24/5/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale del procedimento ma nessuno è comparso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità della pena sostitutiva pecuniaria, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto; letta la memoria difensiva con la quale l’ AVV_NOTAIO ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24/5/2023 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del GUP del locale Tribunale che aveva condannato COGNOME NOME per più episodi di truffa, in continuazione.
(NOME
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del difensore di fiducia il quale, con il primo motivo, deduce la mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena. Il giudice di primo grado e quello di appello non avrebbero specificamente
motivato sull’aumento di pena operato a titolo di continuazione.
2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge per non avere la Corte di merito accolto la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive per la mancanza di informazioni sulle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato.
Sostiene il ricorrente che la Corte di appello, in applicazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen. avrebbe dovuto rinviare l’udienza ed assumere d’ufficio le informazioni necessarie per decidere sulla richiesta di sostituzione ai sensi dell’art. 56 quater legge 689/81.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
Il ricorso è basato su motivi in parte non consentiti, in parte infondati e va pertanto, rigettato.
In via preliminare rileva il collegio che il difensore di COGNOME è stato autorizzato alla trattazione orale ma all’udienza fissata per la discussione, nessuno è comparso e tuttavia l’assenza del difensore di fiducia, al quale è stato regolarmente notificato il decreto di fissazione dell’udienza e la cui richiesta di trattazione orale è stata accolta, non comporta, secondo quanto affermato da questa Corte, l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio e di rinviare l’udienza (Sez. 2, n. 29574 del 07/07/2022, Rv. 283682; Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, Rv. 270633).
Occorre ribadire, infatti, che in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, la richiesta di trattazione orale deve ritenersi irretrattabile, quanto, ove si consentisse alla parte che la ha formulata, di revocarla a suo piacimento, ne deriverebbe, nella sostanza inesorabilmente, la successiva impossibilità di rispettare i termini previsti dall’articolo 23, comma 8. d.l. 2 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare; ciò comporterebbe, a tutela del diritto al contraddittorio della parte pubblica e delle altre parti private, la necessità di differi ulteriormente la trattazione, allungando immotivatamente la durata del procedimento, in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, comma 2, Cost.,
ancor più rilevante in riferimento all’esercizio della giurisdizione cautelare (Sez.2, n. 42410 del 17/06/2021, Rv. 282207).
Venendo ora ai motivi di ricorso, osserva il collegio che la questione della omessa motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione, non è stata devoluta nel giudizio di appello, ove il difensore si era limitato a richiedere i minimo della pena e l’aumento minimo per la continuazione (istituto che in primo grado non aveva comportato alcun incremento di pena) e pertanto non è in questa sede scrutinabile (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv.269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 , Rv. 270316).
Il motivo con cui si contesta la pronuncia di inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena detentiva (un anno di reclusione) con quella pecuniaria corrispondente, ai sensi dell’art. art. 56 quater L. 689/91 (norma introdotta dall’art.71 D.Igs. 150/2022, a decorrere dal 30/12/2022), è infondato.
Va precisato che il ricorrente con l’atto di appello non aveva chiesto l’applicazione della pena sostitutiva pertanto la richiesta, avanzata con le conclusioni in sede di appello, soggiace alla nuova disciplina in tema di pene sostitutive di cui alla L. 689/81 come modificata dalla Riforma Cartabia.
L’articolo 53 della legge n. 689 del 1981, come novellato dal decreto attuativo, prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene d doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56 qua ter.
L’art. 58 della L. n. 689 del 1981 (rubricato “Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”), come modificato dal d.lgs. n. 150 D.Igs. cit., stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni
non saranno adempiute dal condannato».
Sotto il profilo processuale, l’art. 31 del decreto attuativo inserisce, al titolo del Libro VII del codice di procedura penale, dopo l’art. 545, l’art. 545 bis. Secondo la nuova previsione, quando non è stata disposta la sospensione condizionale della pena e ricorrono le condizioni per la sostituibilità della pena detentiva, il giudice, dopo la lettura del dispositivo, ne dà avviso alle parti.
Appare evidente dunque che, nel caso di specie, in cui è stato concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, questi non poteva beneficiare anche della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, per non sovrapponibilità delle nuove pene sostitutive con l’istituto della sospensione condizionale della pena.
Alla luce di quanto complessivamente esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 15 marzo 2024
Itrani
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