Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40594 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 30/05/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha tra l’altro respinto la domanda avanzata nell’interesse di NOME COGNOME diretta ad ottenere la revoca della prescrizione del ritiro del passaporto con riferimento alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata di 790 ore, disposta con ordinanza del medesimo giudice dell’esecuzione in data 6 febbraio 2024 in relazione alla sentenza del Tribunale di Modena – sezione distaccata di COGNOME – pronunciata il 5 novembre 2009 (irrevocabile il 19 ottobre 2023) che aveva condannato il predetto alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 250 di multa.
Il Tribunale di Modena ha osservato che il ritiro del passaporto e la sospensione della validità dei documenti equipollenti per l’espatrio non poteva essere oggetto di modifica o di revoca per espressa previsione normativa ai sensi dell’art. 64, comma 4, I. 689/81 che esclude che il giudice dell’esecuzione possa intervenire sulle prescrizioni di cui all’art. 56-ter, comma 1 n. 4 della medesima legge.
Avverso la predetta ordinanza NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. p insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha respinto la sua richiesta di revoca della prescrizione riguardante il ritiro d passaporto.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 3 I. 1185/67 e dell’art. 2, protocollo 4, CEDU, evidenziando che nei suoi confronti non poteva essere disposto il ritiro del passaporto considerato che egli non sta espiando una pena detentiva, ma sta invece svolgendo la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, l’art. 64 1.689/81 prevede espressamente il divieto di modificare le prescrizioni relative al lavoro di pubblica utilità previste dall’art. 56-ter della medesima legge, tra le quali è ricompresa quella del ritiro del passaporto e della sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente.
2.1. Per completezza deve aggiungersi che anche prima della entrata in vigore del citato art. 56-ter (introdotto con il d.lgs. 150/2022), si era ritenuto legittimo il
diniego del nulla-osta al rilascio del passaporto, a norma dell’art. 3, lett. d), della legge 21 novembre 1967 n. 1185, in relazione all’esecuzione di una sanzione sostitutiva, dato che essa comporta comunque una restrizione della libertà personale e, in caso di violazione delle prescrizioni inerenti all predetta sanzione sostitutiva, quest’ultima si tramuta in pena detentiva (Sez. 1, n. 1441 dell’ 01/12/2009, dep. 2010, Rv. 245951 – 01).
2.3. Con riferimento al dedotto contrasto della citata normativa con l’art. 2, prot. 4 Cedu in relazione all’automatismo del divieto ed al conseguente sospetto di illegittimità costituzionale della previsione introdotta dal d.lgs. 150 del 2022, osserva che le pene sostitutive delle pene detentive, si traducono, secondo il razionale apprezzamento conformativo del legislatore italiano, in una restrizione della libertà personale (si pensi alla esplicita equiparazione di cui all’art. 57, prim comma, I. 689/81, anche in relazione alla possibilità di revoca di cui all’art. 66 della medesima legge) con la conseguenza che risulta infondato l’accostamento operato dal ricorrente sia alla tematica delle pene condizionalmente sospese (questione affrontata da Corte EDU 20 settembre 2016, COGNOME e COGNOME c. Russia) sia al tema delle misure cautelari coercitive, ossia ai principi di proporzionalità e adeguatezza ad esse sottesi che hanno condotto la Corte cost. alle conclusioni di cui alla sentenza 109 del 1994.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024.