Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16045 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 del G.u.p. del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il G.u.p. del Tribunale di Ravenna con la sentenza impugnata in questa sede ha applicato a NOME Antonio, su concorde richiesta formulata dalle parti e in relazione al delitto di rapina aggravata, ai sensi degli artt. 110, 628, comma 1 e 3 n. 1 cod. pen., la pena di mesi 5 di reclusione ed C 300 di multa, quale aumento per la continuazione cd. esterna, in relazione alla pena concordata (per più episodi di rapina aggravata, applicata con la sentenza dello stesso ufficio in data 28 marzo 2023) di anni 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa, pena detentiva sostituita con
la detenzione domiciliare sia con quest’ultima sentenza, sia con la successiva sentenza oggetto di ricorso.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna, deducendo il profilo dell’illegalità della pena applicata sotto un duplice profilo.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 59, comma 1, lett. d) I. 689/1981; la pena sostitutiva applicata (la detenzione domiciliare) per il reato di rapina aggravata era illegale, poiché il reato in relazione al quale era stata disposta la sostituzione è compreso nel catalogo dei reati indicati nell’art. 4 bis I. 354/1975 (disposizione richiamata dall’art. 59, comma 1, lett. d) I. 689/1981), il che rappresenta condizione ostativa espressa alla sostituzione della pena irrogata.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 20 bis, comma 2, cod. pen., 545 bis cod. proc. pen., 53, comma 1 e 3, I. 689/1981; la pena sostitutiva della detenzione domiciliare è stata applicata dalla sentenza impugnata violando il limite, indicato dalle norme su ricordate, dei 4 anni di pena detentiva, che attualmente (e a differenza della previgente disciplina) deve essere considerato nell’ipotesi di reato continuato non in relazione ai singoli reati avvinti dal vincolo, bensì rispetto alla misura della pena come risultante dal calcolo comprensivo degli aumenti a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente osservato che la trattazione del procedimento nelle forme dell’udienza pubblica, pur trattandosi di ricorso avverso sentenza di applicazione concordata della pena da decidere con le forme dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., risponde ad esigenze di economia processuale, attesa la coincidenza dei termini per il deposito delle richieste del procuratore generale e delle memorie difensive, senza che sia stato alterato il regime previsto per la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, oltre al riconoscimento della facoltà (non esercitata da alcuna delle parti) di richiedere la più garantita forma della trattazione prevista dall’art. 611, comma 1 bis, cod. proc. pen.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. La condizione ostativa alla sostituzione delle pene detentive, stabilita dall’art. 59, comma 1, lett. d) I. 689/1981, è collegata al dato dell’imputazione relativa ad “uno dei reati di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354”
tra cui è compreso il delitto di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3, cod. pen. (art. 4 bis, comma 1 ter).
La pena concordata dalle parti, in quanto relativa all’imputazione di rapina aggravata come indicato nella decisione impugnata, incontrava pertanto il limite rappresentato dalla condizione soggettiva dell’imputato, ostativa alla sostituzione della pena detentiva che ha formato oggetto dell’accordo.
2.2. Ulteriore profilo di illegalità della pena, così come sostituita, discende dalla palese violazione del disposto dell’art. 53, comma 3, I. 689/1981, atteso che la pena sostituita con la sentenza impugnata costituisce aumento di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., rispetto alla pena applicata con la precedente sentenza che aveva già determinato la pena detentiva nella misura di 4 anni, risultando così superato il limite fissato dall’art. 20 bis cod. pen. (Sez. 2, n. 46128 del 4/10/2023, COGNOME, n.m.).
Alle statuizioni che precedono consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; gli atti vanno trasmessi al G.u.p. del Tribunale di Ravenna, perché proceda nuovamente all’udienza preliminare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 15/3/2024