Pena Sostitutiva: Quando i Precedenti Penali Contano di Più
L’applicazione di una pena sostitutiva rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento, volto a evitare il carcere per reati di minore gravità. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la presenza di numerosi e gravi precedenti penali può essere, di per sé, un motivo sufficiente per negare questo beneficio, senza che il giudice debba fornire ulteriori e più analitiche motivazioni. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dalla legge n. 401/1989, ricorreva in Cassazione. L’unico motivo di impugnazione riguardava il rigetto, da parte della Corte di Appello, della sua richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel basare il diniego esclusivamente sulla presenza di precedenti penali, senza valutare adeguatamente l’idoneità della sanzione a soddisfare le esigenze rieducative e a prevenire il rischio di reiterazione del reato. A suo dire, inoltre, un recente provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che gli aveva concesso la detenzione domiciliare dimostrava la sua meritevolezza.
La Questione Giuridica: Diniego della Pena Sostitutiva
Il nucleo della questione legale verte sulla discrezionalità del giudice nel concedere o negare una pena sostitutiva. Il ricorrente lamentava una motivazione incompleta, affermando che il semplice richiamo ai precedenti penali non fosse sufficiente. La difesa riteneva che il giudice avrebbe dovuto considerare altri elementi, come la personalità del condannato e le eventuali prescrizioni aggiuntive che avrebbero potuto mitigare il rischio di recidiva. La decisione della Cassazione era quindi chiamata a definire i confini di questa valutazione discrezionale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “generico”. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si era limitato a contestare una presunta incompletezza della motivazione senza addurre argomenti specifici, in fatto e in diritto, che avrebbero potuto condurre a una decisione diversa. Il riferimento alla concessione della detenzione domiciliare da parte del Tribunale di Sorveglianza è stato ritenuto irrilevante, in quanto relativo a un istituto diverso e, soprattutto, perché non risultava che tale provvedimento fosse stato prodotto e discusso davanti ai giudici di merito.
Nel cuore della decisione, la Corte ha affermato che la motivazione della Corte di Appello era adeguata e in linea con i principi di legittimità. I giudici di secondo grado avevano negato la pena sostitutiva sulla base di tre elementi solidi: l’elevato numero di precedenti penali, la loro gravità e la dichiarazione di delinquenza abituale a carico dell’imputato.
La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui la valutazione per la sostituzione della pena è un atto discrezionale del giudice. Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri dell’art. 133 c.p., che includono la valutazione della personalità del condannato. In tale contesto, il giudice può legittimamente negare il beneficio anche solo perché i precedenti penali rendono il reo “immeritevole”, senza l’obbligo di aggiungere ulteriori e più analitiche ragioni.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un principio fondamentale: la storia criminale di un individuo ha un peso determinante nella valutazione della concessione di benefici come la pena sostitutiva. La discrezionalità del giudice, sebbene non arbitraria, trova un solido fondamento nei precedenti penali, specialmente se numerosi e gravi. Questa decisione chiarisce che una motivazione basata su tali elementi è da considerarsi completa e sufficiente, respingendo i ricorsi generici che non offrono elementi concreti per una diversa valutazione. Per i cittadini, ciò si traduce in un chiaro monito: le conseguenze di una condotta criminale si protraggono nel tempo, influenzando non solo la pena principale ma anche l’accesso a misure alternative che potrebbero evitare il carcere.
Un giudice può negare una pena sostitutiva basandosi unicamente sui precedenti penali?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali, per numero e gravità, rendono il condannato immeritevole del beneficio, senza necessità di fornire ulteriori e più analitiche ragioni.
Cosa rende un ricorso contro il diniego della pena sostitutiva “generico” e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando si limita a contestare una presunta incompletezza della motivazione del giudice senza indicare specifiche ragioni di fatto e di diritto che, se considerate, avrebbero potuto portare a una decisione diversa.
Una decisione favorevole di un altro organo giudiziario (es. Tribunale di Sorveglianza) può influenzare la concessione della pena sostitutiva?
Non automaticamente. La sentenza chiarisce che il semplice richiamo a un provvedimento favorevole di un altro giudice, relativo a un istituto diverso, non è sufficiente a fondare il ricorso, specialmente se tale provvedimento non è stato prodotto e discusso nel corso del giudizio di merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24258 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA a Marsala; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 25/05/2023 della corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Paler confermava la sentenza del 21 dicembre 2021 del tribunale di Marsala, con cui NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’ar commi 2 e 6 della legge n. 401/1989.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo un unico motivo di impugnazione.
Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. contestando l’intervenuto rigetto da parte della corte di appello della richie di applicazione di pena sostitutiva. Si osserva come per l’applicazione di tale p non sia dirimente, come invece ritenuto dai giudici, la sussistenza di plu precedenti penali. Piuttosto, i parametri di riferimento sarebbero costituiti
idoneità della sanzione a soddisfare esigenze rieducative e la sua idoneità al a prevenire il rischio di reiterazione. In ordine al primo requisito mancher ogni motivazione ed egualmente, quanto al secondo, i giudici si sarebber limitati a richiamare precedenti penali senza far cenno ad eventuali prescriz aggiuntive in grado di prevenire il rischio di ricaduta nel reato. Inoltr giudici avessero svolto attività istruttoria ex art 545 bis comma 2 cod. proc. sarebbe emerso che di recente, secondo il tribunale di sorveglianza di Palermo ricorrente era stato ritenuto meritevole della misura alternativa della deten domiciliare cui è attualmente sottoposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1AI ricorso è inammissibile, siccome generico, essendosi il ricorren limitato a contestare una ritenuta incompletezza della motivazione con particolare riferimento a taluni parametri valutativi, senza nulla ded specificamente circa le ragioni in fatto e diritto che in concreto avreb condotto ad un diverso epilogo né è sufficiente a tali fini richiamare il cont di un diverso provvedimento giudiziario inerente a un diverso istituto, peraltro non risulta prodotto dinnanzi ai giudici del merito né nulla si deduc tal ultimo senso. Deve altresì aggiungersi che, con la sentenza impugnata, corte ha motivato la mancata concessione della sostituzione della pena sul base dell’elevato numero dei precedenti penali a carico dell’imputato, e de relativa gravità, nonché in ragione della dichiarazione di delinquenza abituale tratta di una motivazione adeguata, in linea con gli indirizzi di legittimità p “la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazi discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criter cui all’ art. 133 c.p., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fat quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato” (Sez. 6, n. 476 del 24/10/2023), e ancor più specificamente, il giudice può negare sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragi (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere pe il ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le s procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione de causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la som
determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE
Il Consigliere estensore
useppe NOME
,….'(,’..
a v •-•
P
I