Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5557 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5557 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a CONSELVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio ha ribadito la parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettando la richiesta difens di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniar
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile.
Le censure proposte, in punto di trattamento sanzionatorio, non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 – 01).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego della richiesta di sostituzione della irrogata pena detentiva con il lavoro di pubblica uti rimanendo immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito hanno motivatamente ritenuto che le prescrizioni della pena sostitutiva non sarebbero state adempiute dal condannato, trattandosi di soggetto gravato da plurimi precedenti penali, anche recenti, ritenuti indica di una spiccata indole delinquenziale. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazion di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026
Il Con liere estensore
dente