Pena Sostitutiva e Precedenti Penali: La Discrezionalità del Giudice
L’applicazione di una pena sostitutiva rappresenta un’importante alternativa al carcere, ma la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini della discrezionalità del giudice nel negare tale beneficio, sottolineando come anche i precedenti penali estinti possano giocare un ruolo decisivo nella valutazione della personalità dell’imputato. Analizziamo insieme questa pronuncia per capirne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), vedeva confermata la sua condanna dalla Corte d’Appello. In quella sede, veniva altresì rigettata la sua richiesta di applicare una pena sostitutiva, misura introdotta dalla recente riforma per le pene detentive brevi. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella decisione dei giudici d’appello.
La Valutazione della Pena Sostitutiva e la Discrezionalità del Giudice
Il ricorrente contestava il giudizio prognostico negativo espresso dalla Corte d’Appello. A suo avviso, i giudici avevano errato nel considerarlo un soggetto non meritevole del beneficio, basando la loro decisione su elementi non più rilevanti.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti fondamentali sul potere decisionale del giudice di merito in materia di sanzioni.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato un principio cardine: la scelta del trattamento sanzionatorio è un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma può solo verificare che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o arbitraria.
Nel caso specifico, la decisione di negare la pena sostitutiva era fondata su due elementi chiave:
1. I Precedenti Penali: L’imputato aveva alle spalle numerose condanne per evasione e violazione della sorveglianza speciale.
2. La Valutazione della Personalità: Sebbene tali reati fossero stati dichiarati estinti a seguito del buon esito di una misura alternativa alla detenzione, la Corte ha affermato che essi non possono essere considerati “del tutto inconferenti”. Al contrario, rimangono un elemento valido e significativo per “tratteggiare la personalità” del condannato e formulare un giudizio sulla sua futura affidabilità nel rispettare le prescrizioni.
In altre parole, l’estinzione del reato cancella alcuni effetti giuridici della condanna, ma non cancella il fatto storico né la sua rilevanza nella valutazione complessiva della condotta di un individuo. Il giudice, quindi, ha agito legittimamente all’interno della sua discrezionalità, basando il suo giudizio prognostico negativo su elementi concreti che indicavano una pregressa tendenza a violare le misure imposte dall’autorità giudiziaria.
Le Conclusioni: Il Peso dei Precedenti anche se Estinti
La pronuncia è di notevole importanza pratica. Essa chiarisce che, ai fini della concessione di benefici come la pena sostitutiva, il passato di un imputato ha un peso specifico. L’estinzione di precedenti condanne non crea una “tabula rasa” che obbliga il giudice a ignorare comportamenti passati. Questi restano un indicatore fondamentale per la valutazione prognostica richiesta dalla legge. La decisione finale resta un esercizio di discrezionalità del giudice di merito, che è insindacabile in Cassazione se supportato da una motivazione logica e coerente con gli elementi processuali, come i precedenti penali.
Perché è stata negata la pena sostitutiva all’imputato?
La richiesta è stata respinta perché il giudice di merito ha formulato un giudizio prognostico negativo, ritenendo che l’imputato non avrebbe rispettato le prescrizioni della misura. Questa valutazione si basava sulle sue numerose condanne precedenti per evasione e violazione della sorveglianza speciale.
I precedenti penali estinti possono essere usati per negare un beneficio?
Sì. Secondo questa ordinanza, anche se i reati precedenti sono formalmente estinti, essi rimangono elementi validi che il giudice può e deve considerare per valutare la personalità complessiva dell’imputato e la sua affidabilità futura.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso contestava una valutazione di fatto (la scelta della pena), che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è rivedibile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica o assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43077 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43077 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 633, cod. pen..
Egli lamenta vizi di motivazione, nella parte in cui è stata rigettata la sua richiesta di applicazione di pena sostitutiva, avanzata ai sensi degli artt. 545-bis, cod. proc. pen., e 95, d.lgs. n. 150 del 2022.
Il difensore ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie.
2. Il ricorso è inammissibile.
In tema di trattamento sanzioNOMErio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conta, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, il giudizio prognostico negativo sul rispetto, da parte dell’imputato, delle prescrizioni della sanzione sostitutiva non si presenta manifestamente irragionevole, essendo fondato sulle plurime condanne per evasione e violazione della sorveglianza speciale, che, quantunque estinte per effetto del positivo esperimento di una misura alternativa alla detenzione, non possono reputarsi del tutto inconferenti nel tratteggiarne la personalità: ragione per cui la motivazione della Corte d’appello rimane nell’àmbito di discrezionalità riservato al giudice di merito, non sindacabile in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, li 25 ottobre 2024.