Pena Sostitutiva e Precedenti Penali: La Discrezionalità del Giudice
La concessione di una pena sostitutiva al carcere rappresenta un momento cruciale nel percorso sanzionatorio, in cui il giudice è chiamato a bilanciare la necessità di punire con l’obiettivo della rieducazione del condannato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22808/2024) ha ribadito i confini del potere discrezionale del giudice in questa materia, chiarendo come i precedenti penali possano costituire un ostacolo insormontabile, anche quando il reato commesso è di lieve entità. Analizziamo la decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: L’Evasione per una Battuta di Pesca
Il caso riguarda un uomo condannato in via definitiva a nove mesi di reclusione per il reato di evasione (art. 385 c.p.). La sua colpa era stata quella di essersi allontanato per qualche ora dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, per andare a pescare. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano negato la possibilità di sostituire la pena detentiva con una misura alternativa, come la libertà controllata.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando che la decisione dei giudici di merito fosse ingiusta e immotivata. A suo avviso, il diniego si basava unicamente sui suoi precedenti penali, senza considerare il ‘minimo disvalore’ del fatto commesso e il riconoscimento delle attenuanti generiche, elementi che avrebbero dovuto giocare a suo favore.
La Decisione della Corte: La Discrezionalità sulla Pena Sostitutiva
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità della decisione della Corte di Appello. La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso era generico e tendeva a sollecitare un nuovo esame dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Il Potere Discrezionale del Giudice di Merito
Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale. La legge (art. 58 della L. 689/1981) affida al giudice la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per applicare una pena sostitutiva, basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Il giudizio prognostico negativo sulla personalità dell’imputato, fondato sui suoi precedenti penali, è stato ritenuto un argomento né illogico né contraddittorio. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per negare un beneficio, non è necessario che il giudice analizzi tutti i parametri dell’art. 133 c.p., ma è sufficiente che ne valorizzi uno, ritenendolo prevalente e decisivo. In questo caso, i precedenti penali sono stati considerati un elemento sufficiente a formulare un giudizio di inadeguatezza della misura alternativa a garantire la rieducazione del condannato.
Le Motivazioni: Perché i Precedenti Pesano Così Tanto?
La motivazione della Corte si fonda sulla natura del giudizio richiesto al giudice. La scelta di concedere o meno una pena sostitutiva non è automatica, ma dipende da una previsione sul comportamento futuro del reo. I precedenti penali, in quest’ottica, non sono solo una ‘macchia’ sul certificato, ma un elemento fattuale che il giudice utilizza per valutare la personalità del soggetto e la sua propensione a commettere nuovi reati. Un passato criminale, anche se non collegato al reato specifico per cui si procede, può indicare una generale insofferenza alle regole e rendere meno probabile il successo di un percorso rieducativo al di fuori del carcere.
La Corte ha quindi ritenuto che la decisione impugnata avesse adeguatamente spiegato perché, nonostante la modesta gravità del fatto, la personalità del ricorrente rendesse la pena detentiva l’unica sanzione adeguata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza conferma che la valutazione per la concessione di una pena sostitutiva è altamente discrezionale. Per chi si trova ad affrontare un processo penale, ciò significa che:
1. I precedenti penali hanno un peso determinante: Non possono essere liquidati come ‘cose passate’, ma influenzano attivamente le decisioni del giudice sui benefici futuri.
2. La lieve entità del reato non è una garanzia: Anche un comportamento di modesto allarme sociale può portare al carcere se la storia personale del condannato è negativa.
3. Le impugnazioni devono essere specifiche: Criticare genericamente la decisione del giudice non è sufficiente. In Cassazione, è necessario dimostrare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione, non semplicemente proporre una diversa interpretazione dei fatti.
Un giudice può negare una pena sostitutiva basandosi solo sui precedenti penali di una persona?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudizio prognostico del giudice può fondarsi sulla valenza prevalente attribuita a un solo elemento, come i precedenti penali, senza la necessità di esaminare tutti i parametri previsti dalla legge.
Il fatto che il reato commesso sia di lieve entità obbliga il giudice a concedere la pena sostitutiva?
No, la lieve entità del fatto è solo uno degli elementi che il giudice valuta. La decisione finale è discrezionale e deve tenere conto della personalità complessiva del reo, la quale può essere giudicata negativamente a causa dei precedenti penali, giustificando così il diniego della misura alternativa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione ritenuta infondata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22808 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Saronno il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 21 novembre 2022 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Deduce due motivi di ricorso, che in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente. Il ricorrente censura il punto della decisione relativo al diniego della sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata e deduce vizi di violazione di legge e di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente che la motivazione posta a fondamento del diniego (ovvero il giudizio negativo sulla sua personalità in quanto gravato da precedenti penali), oltre ad essere insufficiente, è in contrasto con il minimo disvalore del fatto (si è allontanato da casa per qualche ora al fine di andare a pesca) e con il trattamento sanzionatorio inflitto previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e di contenuto meramente confutativo, tendendo a sollecitare una non consentita diversa valutazione degli elementi fattuali incidenti sul giudizio prognostico riservato al potere discrezionale del giudice di merito.
Rileva, al riguardo, il Collegio che la Corte territoriale ha fatto un corretto esercizio di tale potere, formulando un giudizio prognostico negativo e di complessiva inadeguatezza della pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del ricorrente, sulla base di argomenti, relativi alla sua personalità ed ai suoi precedenti penali, non manifestamente illogici nè contraddittori.
L’art. 58 della legge n. 689 del 1981 rimette, infatti, alla discrezionalità del giudice, da esercitare sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva. Va, tuttavia, ribadito che, al pari della determinazione della pena, il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non richiede l’esame di tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo tale giudizio fondarsi sulla valenza prevalente attribuita ad uno di tali elementi quali, ad esempio, come nel caso di specie, i precedenti penali
(Sez. 7 , n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876; Sez. 2, n. 28707 de 03/04/2013, COGNOME, Rv. 256725) ovvero l’inefficacia della sanzione sostituti richiesta (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della ca delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso sen versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 aprile 2024