Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30400 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30400 Anno 2025
Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 523 PU – 25/03/2025 R.G.N. 37326/2024
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 12/05/1984,
Il secondo motivo sulla conversione della pena Ł infondato. La Corte territoriale ha negato il beneficio richiesto dell’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20bis cod. pen. perchØ l’imputato aveva già fruito del beneficio della pena sospesa. Prima del d.lgs. n. 150 del 2022, la giurisprudenza prevalente era a favore del cumulo delle due misure (Sez. . 4, n. 46157 del 24/11/2021, COGNOME, Rv. 282551 – 01). L’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022 ha invece stabilito il divieto di cumulo. Trattandosi di norma meno favorevole, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma piø favorevole all’imputato. Ne consegue che, per i fatti, come quelli qui in esame, commessi anteriormente all’entrata in vigore degli artt. 58 e 61bis , legge n. 689 del 1981, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, la mancata applicazione della pena sostitutiva in luogo della pena detentiva non può essere giustificata dall’avvenuta concessione della sospensione condizionale, posto che, al momento della commissione di tali fatti, i due istituti erano tra loro compatibili nell’assetto complessivo del sistema normativo ( amplius , Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, COGNOME, Rv. 287354-01 ove la Corte ha precisato anche che la regola dell’alternatività tra l’applicazione di tali pene e la concessione della sospensione condizionale non Ł venuta meno neanche per effetto della modifica dell’art. 545bis cod. proc. pen. disposta dall’art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3 non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive). La sentenza impugnata ha negato il cumulo sulla base della riforma senza avvedersi che il fatto era anteriore alla sua entrata in vigore. Tuttavia, il ricorso sul punto Ł aspecifico perchØ, una volta che era stata rigettata la richiesta di conversione, il ricorrente non si sarebbe dovuto limitare ad attaccare il principio di diritto affermato, ma avrebbe dovuto dedurre gli elementi di fatto sulla base dei quali meritava l’applicazione della sanzione pecuniaria, in ossequio ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017 Rv. 268822 – 01 sulla specificità die motivi di impugnazione) e dalle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125 – 01 che ha escluso che la conversione possa essere applicata d’ufficio). Peraltro, anche l’atto di appello era
estremamente generico sul punto. Il secondo motivo di appello si limitava, infatti, alla mera richiesta di conversione accompagnata da considerazioni generali sull’istituto.
Il terzo motivo sulla confisca Ł del pari infondato, perchØ all’imputato Ł stata contestata la condotta di cessione di sostanze stupefacenti a numerosi soggetti, che Ł caduta sotto la diretta percezione delle forze dell’ordine, sicchØ la somma pari ad euro 695,00, in banconote di diverso taglio, deve considerarsi provento di tale attività illecita e, quindi, Ł stata ritenuta confiscabile ai sensi dell’articolo 240 cod. pen. La decisione Ł in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione al reato previsto dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992 (Sez. 4, Sentenza n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 25 marzo 2025
Il Presidente NOME COGNOME