Pena sostitutiva e Riforma Cartabia: la Cassazione chiarisce il limite dei quattro anni
Con la recente ordinanza n. 47678/2023, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sull’applicazione della pena sostitutiva, introdotta dalla Riforma Cartabia. La questione centrale riguardava il calcolo del limite di quattro anni di reclusione per accedere a queste misure: si deve considerare la pena inflitta dal giudice con la sentenza o la pena residua da scontare, al netto della carcerazione preventiva? La Suprema Corte ha offerto una risposta netta, delineando un principio di diritto di grande rilevanza pratica.
Il caso in esame: condanna e richiesta di pena sostitutiva
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato una condanna di primo grado per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). La pena finale era stata rideterminata in quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
Durante il giudizio di appello, la difesa aveva richiesto l’applicazione di una pena sostitutiva, sostenendo che, tenendo conto del periodo di arresti domiciliari già scontato (il cosiddetto “presofferto”), la pena residua da espiare sarebbe stata inferiore al limite di quattro anni previsto dalla legge per la concessione del beneficio. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto la richiesta, ritenendo che il presupposto per la sostituzione fosse la pena inflitta con la sentenza, la quale superava la soglia massima.
I motivi del ricorso: pena inflitta contro pena residua
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. Errata interpretazione del limite di pena: Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto considerare la pena residua, cioè quella effettivamente da scontare, che nel suo caso era inferiore a quattro anni.
2. Genericità dell’istanza: Il ricorrente contestava il rilievo della Corte d’Appello sulla genericità della sua richiesta, affermando che non vi è alcun obbligo di specificare quale pena sostitutiva si desideri, essendo compito del giudice valutare la più idonea.
La decisione della Cassazione sulla pena sostitutiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, confermando la decisione della Corte territoriale. Gli Ermellini hanno stabilito con chiarezza un principio fondamentale per l’applicazione delle nuove pene sostitutive.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un’attenta analisi letterale e sistematica della normativa. Il legislatore, con il d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), ha stabilito che la sostituzione è possibile se la condanna non eccede i quattro anni di reclusione. L’espressione “condanna alla reclusione … non superiori a quattro anni” indica in modo inequivocabile che il parametro di riferimento è l’entità della pena inflitta con la sentenza. Questa pena, infatti, rappresenta la valutazione del giudice sulla gravità concreta del reato commesso.
La Corte ha rafforzato questa interpretazione attraverso un confronto con altre norme dell’ordinamento. Ad esempio, l’art. 47, comma 3-bis, della legge sull’ordinamento penitenziario, che regola l’affidamento in prova, specifica espressamente che tale misura può essere concessa al condannato che deve espiare una “pena, anche residua, non superiore a quattro anni”.
Questa differenza terminologica non è casuale: quando il legislatore ha voluto dare rilevanza alla pena residua, lo ha indicato esplicitamente. L’assenza di un simile riferimento nella norma sulle pene sostitutive dimostra una scelta precisa: per queste ultime, conta solo la pena irrogata in sentenza, a prescindere dal presofferto. La diversa struttura giuridica tra pene sostitutive (che sono una modalità di determinazione della sanzione al momento della condanna) e misure alternative alla detenzione (che intervengono nella fase esecutiva della pena) giustifica questa disciplina differenziata.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che, ai fini dell’applicazione di una pena sostitutiva, il limite di quattro anni deve essere calcolato esclusivamente sulla pena detentiva inflitta dal giudice con la sentenza di condanna. Il periodo di custodia cautelare già scontato non ha alcuna rilevanza per determinare l’accesso a questo beneficio. Si tratta di un principio che offre certezza applicativa agli operatori del diritto e chiarisce un punto cruciale della Riforma Cartabia, distinguendo nettamente l’ambito delle pene sostitutive da quello delle misure alternative alla detenzione.
Per chiedere una pena sostitutiva, il limite di quattro anni si calcola sulla pena totale decisa dal giudice o su quella che resta da scontare dopo la carcerazione preventiva?
Sulla base di questa ordinanza, il limite di quattro anni si riferisce esclusivamente alla pena inflitta dal giudice con la sentenza (‘pena irrogata’), e non alla pena residua da scontare al netto della custodia cautelare.
La detenzione cautelare già scontata (‘presofferto’) può ridurre la pena sotto la soglia dei quattro anni per accedere alle pene sostitutive?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ‘presofferto’ è irrilevante per la determinazione del limite di accesso alle pene sostitutive. L’unico criterio da considerare è la durata della pena stabilita nella sentenza di condanna.
Qual è la differenza tra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione secondo questa ordinanza?
L’ordinanza evidenzia una differenza normativa cruciale: per le pene sostitutive si guarda alla ‘condanna’ inflitta dal giudice al momento della sentenza. Per alcune misure alternative, come l’affidamento in prova, la legge fa invece esplicito riferimento alla ‘pena, anche residua’ da espiare, che si applica nella fase esecutiva. Questa distinzione mostra una diversa volontà del legislatore per i due istituti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47678 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 47678 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Mazara del Vallo il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23/05/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO
La Corte di appello di Palermo con la sentenza sopra indicata, pronunciata ai sensi dell’art 599 bis cod. proc. pen., ha,in parziale riforma di quella di condanna in primo grado, concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidi rideterminando la pena in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 20.00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Nel ricorso proposto dall’imputato a mezzo del proprio difensore si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione della pena sostitutiv evidenziandosi che a fronte di richiesta in tal senso formulata dall’imputato in sede di appello Corte territoriale, con ordinanza dettata a verbale di udienza ma la cui motivazione non presente nella sentenza, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sostituzione, in quan la pena supera i quattro anni di reclusione e l’istanza risulta generica. Sul punto l’imput
eccepisce che, tenuto conto del “presofferto” nell’esecuzione della misura cautelare custodial degli arresti domiciliari (in corso per detto reato sin dal 10 marzo .2022), al momento de pronuncia della condanna la pena residua era inferiore al limite dei quattro anni e, considera che erano stati applicati gli arresti donniciliari, non emergevano profili ostativi all’espiazion pena in regime di detenzione domiciliare. Infine, in merito alla asserita “genericità” dell’is l’imputato evidenzia che non vi era alcun obbligo di indicare la specifica pena sostitutiva applicare “dovendo il Giudice di merito, come è noto ex art. 545 bis cod. proc. pen., prender atto del consenso alla sostituzione della pena e poi fare la valutazione del caso eventualment fissando apposita udienza”.
Ritiene il Collegio di dovere preliminarmente precisare che l’ordinanza reiettiva del richiesta di sostituzione della pena detentiva è ricorribile in Cassazione unitamente alla senten che definisce il grado nel quale l’istanza è stata formulata. Infatti il diverso principio af da questa stessa Sezione (Sez. 6, ord. n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 – 01), è riferito alla sentenza di applicazione della pena su richiesta per la quale, a differenz procedimento ordinario, il giudice del patteggiannento può applicare una delle pene sostitutive cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione stata oggetto dell’accordo, di tal che in tale particolare rito alternativo – a differenza giudizio ordinario – l’imputato non si può dolere se, in assenza di accordo sul punto, il giu non esamini la possibilità di detta sostituzione.
Ciò premesso, il ricorso è però infondato. Invero, la sostituzione della pena detentiv con le pene alternative della semilibertà sostitutiva e della detenzione domicili sostitutiva, introdotte con l’art. 20 bis cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022, è possibi se la condanna non ecceda il limite di quattro anni (tre anni per la sostituzione con il la di pubblica utilità sostitutivo). L’espressione utilizzata dal legislatore, che indic presupposto per la sostituzione la “condanna alla reclusione o all’arresto non superiori quattro anni”, rende evidente che il limite per l’applicazione delle pene sostituti rappresentato dalla entità della detentiva inflitta con sentenza di condanna (che individ la concreta gravità del fatto di reato) e non anche dalla pena residua da scontare tenut conto dell’eventuale “presofferto cautelare”. D’altro canto, quando il legislatore ha in dare rilievo alla pena effettiva da espiare lo ha indicato espressamente: è il caso dell 47, comma 3-bis, della I.n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) – introdotto dal decreto legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10 del 2014 che, sempre in riferimento al limite edittale che consente l’applicazione di mis alternativa alla detenzione carceraria, precisa che l’affidamento in prova può esser concesso “al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni detenzione”.
Va quindi ribadito il principio, recentemente affermato da questa Corte (e di cui d conto la notizia di decisione n. 12/23 relativa alla pronuncia adottata dalla Sez. 1 all’udi dell’11/10/2023), secondo il quale: «l’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 si riferisce, come si
desume dall’art. 545-bis cod. proc. pen., alla pena irrogata con la sentenza di condanna con la conseguenza che la differente struttura giuridica delle pene sostitut rispetto alle misure alternative alla detenzione e la diversa ratio cui gli istituti si ispirano rendono non irragionevole una disciplina diversificata e, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata».
Alla luce delle precedenti considerazioni corretta è l’ordinanza della Corte territoria il ricorso è quindi infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.