Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10343 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10343 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Maracaibo (Venezuela) il 04/10/1972 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di sanitari ed elettrodomestici, del valore di oltre 100 mila euro, di provenienza illecita in quanto oggetto di precedente furto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non essendo stato provato che i beni ritrovati all’interno dell’abitazione
dell’imputato fossero quelli oggetto di furto subito dalla ditta RAGIONE_SOCIALE essendo solo omologhi rispetto ai beni indicati nell’elenco prodotto dalla denunziante;
violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto, senza tuttavia giustificare tale decisione, che l’imputato non fosse in buona fede, avendo egli prodotto, sia pure tardivamente, una fattura priva di vizi formali inerente all’acquisto dei beni dalla società di COGNOME Giuseppe, il quale, escusso come teste al dibattimento, aveva confermato la circostanza;
violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di ricettazione, trattandosi di beni di valore economico contenuto, come dimostrato dall’importo della fattura pari a 920 euro;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come incauto acquisto, in considerazione dello stato soggettivo del ricorrente secondo quanto dedotto con il primo motivo.
Ne conseguirebbe la declaratoria di prescrizione del reato;
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte preso in considerazione la richiesta del difensore di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati.
Il primo motivo è generico, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha sottolineato che parte degli elettrodomestici e dei sanitari ritrovati nella sua abitazione, nuovi di zecca, recavano ancora il talloncino della ditta che aveva subito il furto ed erano stati riconosciuti dai responsabili della società persona offesa.
Del pari, quanto al secondo motivo, il ricorrente sorvola del tutto sulle ragioni che hanno portato la Corte ad escludere che egli versasse in uno stato di buona fede, essendo stato rilevato che la fattura di acquisto dalla ditta RAGIONE_SOCIALE peraltro tardivamente prodotta dall’imputato – solo in giudizio, nonostante recasse una data di pochissimi giorni precedente al ritrovamento della merce, circostanza valutata come indiziante della sua falsità, in una alle altre – era priva di firma e timbro, non risultava essere stata pagata, la merce non corrispondeva per qualità a quella descritta dal teste COGNOME (non era merce da smaltire di poco costo ma nuova e di un valore di oltre 100 mila euro, come da imputazione), la ditta del COGNOME non commerciava in sanitari ed elettrodomestici, la versione del teste difensivo cozzava con il riconoscimento dei beni da parte dei responsabili
della ditta che aveva subito il furto e la merce presentava ancora i talloncini riconducibili alla persona offesa.
Di tanto, nel ricorso non si dà contezza.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente motivato, con valutazione di merito non rivedibile in questa sede perché non manifestamente illogica, l’esclusione dell’ipotesi lieve di ricettazione, tenendo in conto il valore cospicuo dei beni, secondo quanto emerso dalle prove a carico.
Il quarto motivo è manifestamente infondato dal momento che l’avere rilevato il dolo del reato di ricettazione in capo al ricorrente, per quanto esplicitato i ordine al secondo motivo di ricorso, ha portato la Corte ad escludere ogni più benevola qualificazione giuridica del fatto in un reato meno grave.
Tanto assorbe e supera ogni ulteriore argomentazione difensiva inerente al giudizio di responsabilità, anche con riferimento ai motivi nuovi.
E’ fondato l’ultimo motivo di ricorso.
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilit come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01).
Nel caso in esame, la richiesta era stata fatta oggetto di un apposito motivo nuovo di appello e all’udienza di trattazione del processo di secondo grado, svoltasi in presenza, era stata depositata anche la disponibilità manifestata da parte del responsabile dell’ente presso il quale l’imputato avrebbe dovuto svolgere il lavoro di pubblica utilità.
Ne consegue che, non avendo la Corte di appello mostrato di aver esaminato l’istanza, la sentenza deve essere annullata con rinvio sul punto, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e definitivo l’accertamento di responsabilità.
Così deciso, il 12/02/2025.