Pena sostitutiva breve: la discrezionalità del giudice sull’avviso all’imputato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: l’applicazione della pena sostitutiva breve. La decisione chiarisce che il giudice non è sempre obbligato a informare l’imputato di questa possibilità, e la sua omissione non determina automaticamente la nullità della sentenza. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata in appello per i reati di lesioni personali pluriaggravate e danneggiamento. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione dell’articolo 545-bis del codice di procedura penale. In particolare, si lamentava che il giudice, dopo la lettura del dispositivo, avesse omesso di dargli l’avviso previsto dalla norma per poter richiedere la sostituzione della pena detentiva breve con una misura alternativa.
La Decisione della Corte sulla pena sostitutiva breve
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestatamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito è investito di un potere discrezionale riguardo all’applicazione delle pene sostitutive.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ha specificato che il giudice non ha l’obbligo di proporre in ogni caso l’applicazione di una pena sostitutiva breve. La mancata formulazione dell’avviso subito dopo la lettura della sentenza non è una dimenticanza che ne causa la nullità, ma deve essere interpretata come una valutazione implicita. Con questa omissione, il giudice comunica implicitamente di ritenere insussistenti i presupposti per accedere a tale misura.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su un precedente orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023), secondo cui l’omesso avviso non comporta la nullità della sentenza. Questo perché la possibilità di concedere una pena sostitutiva è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha inoltre evidenziato come il ricorrente non avesse adeguatamente contestato le argomentazioni del giudice di merito. Quest’ultimo, infatti, aveva già motivato la sua decisione negativa valorizzando in senso ostativo i precedenti penali dell’imputato. La presenza di un passato criminale è stata considerata un elemento sufficiente per escludere a priori la concessione di benefici e, quindi, per giustificare l’omissione dell’avviso per la richiesta di una pena sostitutiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di notevole importanza pratica. La richiesta di una pena sostitutiva breve non è un diritto automatico dell’imputato, ma una possibilità soggetta alla valutazione discrezionale del giudice. La mancata notifica da parte del giudice non è un errore procedurale che vizia la sentenza, ma rappresenta una tacita manifestazione della sua convinzione che non vi siano le condizioni per concedere la misura. Questa pronuncia sottolinea come elementi quali i precedenti penali possano influenzare pesantemente tale valutazione, precludendo l’accesso a sanzioni alternative al carcere.
L’omissione dell’avviso per richiedere la pena sostitutiva breve rende nulla la sentenza?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’omissione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. non comporta la nullità della sentenza, in quanto presuppone una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti.
Il giudice è sempre obbligato a proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva breve?
No, il giudice è investito di un potere discrezionale e non deve in ogni caso proporre l’applicazione di una pena sostitutiva. La sua scelta si basa sulla valutazione delle circostanze del caso concreto.
Quali elementi può considerare il giudice per negare implicitamente la pena sostitutiva breve?
Nel caso esaminato, il giudice ha valorizzato in senso ostativo i precedenti penali dell’imputato come elemento sufficiente a ritenere non sussistenti i presupposti per accedere alla misura sostitutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari in data 15 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di lesioni personali pluriaggravate (artt. 582,583,585 cod. pen.) e di danneggiamento (art.635 comma secondo cod. pen.);
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui lamenta violazione di legge quanto al mancato avviso ex art.545 bis cod. proc. pen. al fine di richiedere l’ applicazione della pena sostitutiva breve – è manifestatamente infondato in quanto non si confronta con le indicazioni di questa Corte secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. (Sez.2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412); non si confronta inoltre con i corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag.9 e 10) che ha valorizzato in senso ostativo i precedenti penali dell’imputato.
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Cons .gliere estensore
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