Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22428 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22428 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata in ROMANIA il 31/12/1996
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE DI APPELLO DI L ‘ AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria presentata dall ‘ avv. COGNOME il quale, nell ‘ interesse di NOME COGNOME ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30 maggio 2024, la Corte di appello di L ‘ Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti in data 18 ottobre 2021, con la quale NOME era stata condannata alla pena di 2 mesi di reclusione e di 60,00 euro di multa in quanto riconosciuta colpevole, con la circostanza attenuante prevista dall ‘ art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., perché, in concorso con altra persona non identificata, al fine dl trarne profitto, si impossessava, all ‘ interno di un esercizio commerciale, di alcuni capi di abbigliamento che occultava in parte sulla propria persona e, in parte, in una borsa rivestita all ‘ interno; in Chieti in data 11 ottobre 2018.
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del Difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria ai sensi dell ‘ art. 20bis cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che in sede di conclusioni scritte la Difesa aveva avanzato richiesta di applicazione della pena sostitutiva rispetto alla quale la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi.
In data 7 aprile 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto la richiesta di applicazione, in grado di appello, di una pena sostitutiva potrebbe essere avanzata, ove il giudizio si svolga in forma cartolare, soltanto con l ‘ atto di impugnazione o con i motivi nuovi e non anche, come qui invece avvenuto, in sede di conclusioni scritte.
In data 9 aprile 2025 è pervenuta in Cancelleria una memoria scritta dell ‘ avv. COGNOME con la quale è stato chiesto l ‘ accoglimento del ricorso sul presupposto della tempestività della richiesta di applicazione della pena sostituiva in quanto formulata in sede di conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Sul tema della individuazione del momento entro il quale, nel giudizio di appello, poteva essere formulata, in base alla disciplina transitoria contenuta nell ‘ art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 e prima della recente entrata in vigore del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva di una pena detentiva ai sensi dell ‘ art. 20bis cod. pen., la giurisprudenza di legittimità aveva elaborato due distinti orientamenti, peraltro accomunati dalla necessità che l ‘ applicazione della pena sostitutiva fosse espressamente richiesta dal l’imputato , non potendo il giudice di appello disporre la pena sostitutiva ex officio , posto che la sostituzione della pena ex art. 20bis cod. pen. non rientrava tra i casi espressamente previsti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 42825 del 15/10/2024, C., Rv. 287219 -01; Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285708 – 01 ) e avendo le Sezioni unite di questa Corte affermato l’analogo principio in materia di sanzioni sostitutive già prima della cd. riforma Cartabia (v. Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269125 -01).
2.1. Secondo un primo indirizzo, invero, richiamato dalla requisitoria del Procuratore generale, la richiesta di applicazione, in grado di appello, di pene sostitutive di pene detentive brevi poteva essere avanzata, ove tale giudizio si svolgesse in forma cartolare, soltanto con l ‘ atto di impugnazione o con i motivi nuovi. E ciò in quanto la possibilità di vedersi riconosciuto un trattamento più favorevole secondo l ‘ art. 545bis cod. pen. (inserito dall ‘ art. 31, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, decorrente -alla luce del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 -dal 30 dicembre 2022), doveva essere contemperata con le norme che disciplinano il rito di appello e, in particolare, con l ‘ art. 597, comma 1, cod. proc. pen., laddove esso limitava, e invero tuttora limita, l ‘ ambito conoscitivo del giudice di secondo grado ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Pertanto, ove formulata con le conclusioni scritte, la questione non poteva ritenersi efficacemente devoluta alla Corte di appello.
2.2. Secondo altro orientamento, anch ‘ esso antecedente all ‘ entrata in vigore dell ‘ art. 2, comma 1, lett. z ), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di secondo grado fosse tenuto a pronunciarsi sull ‘ applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all ‘ art 20bis cod. pen., era necessario che la richiesta dell ‘ imputato fosse formulata con l ‘ atto di gravame o in sede di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell ‘ udienza previsto per la presentazione delle conclusioni ex art. 23bis , comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, da intendersi come perentorio (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624 – 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 -01;
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 – 01; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902 – 01; Sez. 6 n. 2106 del 10/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285894 -01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729 – 01; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 – 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01).
Tale indirizzo, invero, oltre a sottolineare l ‘ intenzione del legislatore di favorire una più ampia applicazione delle pene sostitutive, attestata anche dalla previsione, da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, di una apposita disciplina transitoria, il cui significato, per il giudizio di appello, era proprio quello di ampliare l ‘ ambito applicativo delle pene sostitutive, intendeva all ‘ evidenza ovviare all ‘ impossibilità di accedere alla nuova disciplina nei procedimenti, pendenti alla data della sua entrata in vigore, in cui la relativa richiesta non aveva potuto essere formulata con l ‘ atto introduttivo di impugnazione o in sede di motivi nuovi.
Nel caso di specie, tuttavia, la pena sostitutiva invocata dalla Difesa dell ‘ imputata era quella pecuniaria. In altri termini, la richiesta formulata in sede di conclusioni scritte afferiva a una fattispecie contemplata nel catalogo delle sanzioni sostitutive della pena detentiva già prima della entrata in vigore della disciplina di nuovo conio e rispetto alla quale, dunque, non vi era quella esigenza, più sopra evidenziata, di consentire la proposizione di un ‘ istanza che, in precedenza, non avrebbe potuto essere avanzata. Ne consegue che, con riferimento a tale tipologia di pena sostitutiva, la disciplina generale dettata dall ‘ art. 597, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale il giudice di appello deve limitare la propria cognizione ai soli punti della decisione oggetto di impugnazione o ad essi strettamente connessi, non avrebbe comunque consentito, già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, la presentazione della richiesta in sede di conclusioni scritte e, dunque, al di fuori di quanto devoluto con gli ordinari strumenti di impugnazione.
In ogni caso, deve osservarsi che la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 30 maggio 2024 e, dunque, dopo l ‘ entrata in vigore, il 4 aprile 2024, del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che all ‘ art. 2, comma 1, lett. z ), ha introdotto, all ‘ art. 598bis cod. proc. pen., il comma 1bis , il quale ha specificamente disciplinato l ‘ applicazione delle pene sostitutive nei casi di trattazione scritta del giudizio di appello. In particolare, è stato previsto che, fermo restando quanto stabilito dall ‘ art. 597 cod. proc. pen. e, dunque, sempre che l ‘ applicazione della pena sostitutiva sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, l ‘ imputato, fino a quindici giorni prima dell ‘ udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene
sostitutive di cui all ‘ art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689; e che la corte di appello, ove ritenga che ne ricorrano i presupposti, sostituisca la pena detentiva, fissando, quando non è possibile decidere immediatamente, una apposita udienza, non oltre sessanta giorni, di cui deve dare avviso alle parti e all ‘ ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvedendo ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all ‘ art. 545bis , comma 2, cod. proc. pen.; mentre nei casi di udienza partecipata, il nuovo comma 4bis , anch’esso introdotto dal d.lgs. n. 31 del 2024, prevede che il consenso alla sostituzione possa essere espresso sino alla data dell ‘ udienza. Dunque, anche con riferimento alla disciplina di nuovo conio, entrata in vigore prima della celebrazione dell ‘ udienza in cui fu pronunciata la sentenza impugnata, la proposizione della richiesta di applicazione della pena sostitutiva va collocata nell’atto di impugnazione ovvero in sede motivi aggiunti. L’unica eccezione a questo schema appare quella contemplata dal successivo comma 4ter , concernente il caso, all’evidenza eccentrico rispetto alla vicenda qui in rilievo, in cui debba applicarsi una pena detentiva non superiore a quattro anni per effetto della decisione sull’impugnazione. In tali casi, evidentemente, conseguendo l’applicabilità della pena sostitutiva a una modifica dell’assetto sanzionatorio rispetto alla situazione vigente al moment o della presentazione dell’appello e dei motivi nuovi, la possibilità, per la corte, di sostituire la pena detentiva appare svincolata da una specifica doglianza in sede di impugnazione, ferma la necessità di acquisire il consenso dell ‘ imputato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ritenersi infondato, sicché lo stesso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 24 aprile 2025