Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9631 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di:
NOME COGNOME nato a san Donà di Piave il 29/01/1965;
COGNOME NOMECOGNOME nato a San Donà di Piave il 10/05/1972;
avverso la sentenza del 01/03/2024 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti NOME COGNOME per NOME COGNOME e NOME COGNOME per NOME COGNOME che hanno illustrato i motivi di ricorso e quelli più recenteme aggiunti ed hanno insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 01/03/2024, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale del medesimo capoluogo in data 17/12/2020, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione ed euro 1200,00 di multa, per i reati di tentata estorsi aggravata in concorso descritti nei due capi di imputazione e unificati sotto il vincolo continuazione; NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, per il solo reato di estorsione tentata, aggravata concorso (persona offesa NOME COGNOME, a lui contestato.
Avverso detta sentenza sono stati proposti, dai difensori rispettivamente nominati dagl imputati, due distinti ricorsi, sostenuti dai seguenti motivi, qui enunciati nei limiti stret necessari alla motivazione, secondo quanto dispone l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME,
2.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione del responsabilità per le due ipotesi (come poco sopra già specificato, una sola ipotesi di reato per vero, contestata al ricorrente COGNOME) di concorso in estorsione tentata contestate ( 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte di appello supportato la decision di rigetto dei motivi di gravame con alcuna convincente argomentazione in ordine alla dedotta estraneità del COGNOME alle ragioni creditizie illecite vantate dal concorrente e suo manda NOME COGNOME avrebbe infatti prestato la sua opera nei confronti della perso offesa nel convincimento delle reali ragioni di credito del suo mandante;
2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, co proc. pen.), avendo la Corte omesso ogni doverosa pronuncia sulla richiesta, avanzata dai difensori di fiducia alla condiscendente presenza delle parti in udienza, di sostituzione d pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 20-b pen.
2.3. Con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in data 18 dicembre 2024, la difesa del COGNOME argomentava ulteriormente in ordine alla ritenuta fondatezza dei due motivi origina di ricorso, richiamando anche la recente giurisprudenza di questa Corte sui punti oggetto d censura.
Avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME.
2.4. Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, è totalmente sovrapponibile secondo proposto nell’interesse del COGNOME, con esso si censura l’omessa pronuncia, in ordine alla proposta di sostituzione della pena detentiva irrogata, ritualmente avanzata udienza pubblica nel grado di appello, secondo quanto espressamente prevede la disciplina
transitoria (art. 95) della riforma c.d. Cartabia, in vigore alla data di celebrazione del g di appello;
2.5. Con il secondo motivo la difesa del NOME deduce violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. pen.) in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell’imputato per il concorso nelle ipot estorsione tentata, così come aggravate dal metodo mafioso, non potendo riconoscersi nella domanda di ristoro delle spese legali sostenute nei processi in cui era imputato, per effet delle dichiarazioni di accusa delle due vittime di estorsione, alcuna forma di implicita minac (c.d. ambientale), né avendo la Corte in alcun modo argomentato (ex officio) l’esclusione della ipotesi del fatto di lieve entità, così come definito dalla sentenza della Corte costituziona 120 del 2023;
2.6. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa del NOME deduce ancora violazione del legge penale e vizi esiziali di motivazione, non avendo la Corte di merito offerto alcuna rispo argomentativa alla derubricazione delle condotte descritte in imputazione in ipotesi minaccia, né avendo la Corte di merito argomentato l’esclusione della ipotizzata desistenza volontaria, l’esclusione della computata recidiva, la rideterminazione della pena nel minim edittale, con la massima riduzione per il tentativo ed il minimo aumento per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato solo il motivo processuale comune, svolto in tema di omessa pronuncia sulla domanda di sostituzione della pena detentiva irrogata in primo grado. Sono inammissibili tutti gli altri motivi di ricorso.
Aspecifici, propositivi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati in diritto sono i motivi comuni (primo per COGNOME, riproposto con primo dei mo nuovi, secondo per NOME) spesi in tema di riconosciuta responsabilità degli imputati per fatti (primo e secondo capo NOME, solo secondo capo COGNOME) contestati, come qualificat ed aggravati.
2.1. La Corte, in perfetta consonanza con il giudizio di primo grado, ben argomenta in ordine all’elemento psicologico che ha animato la condotta del NOME; costui ha avanzato una richiesta di denaro non iure (non potendo ragionevolmente neppure ipotizzare di vantare alcun diritto al rimborso delle spese processuali sostenute o sostenende in danno di denunzianti e chiamanti in reità) e, nei modi, contra ius, giacché avanzata con toni ultimativi, avvalendosi della fama criminale derivante dai propri trascorsi processuali. Secondo il recente orientament delle Sezioni Unite di questa Corte, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragio violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazi
all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.(Sez. U, n. 2954 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 02); in particolare in motivazione si precisa che: “Deve, quindi, concludersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con vio minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattament sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovv di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella pien consapevolezza della sua ingiustizia”. La suddetta pronuncia precisa, quindi, che per aversi esercizio arbitrario è necessario che l’agente abbia posto in essere la condotta per realizzazione di una pretesa giuridica astrattamente tutelabile, senza travalicarne il contenu le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato come per aversi esercizio arbitrario è necessario ch l’agente ponga in essere una condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudizia altrimenti vertendosi nella più grave fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen.. Principio affermato da quell’inciso secondo cui: “Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente esistente, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 260584; Sez 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in i suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezz possibilità di successo (Sez. 2, n, 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)”.
Tanto precisato in ordine al contenuto della pretesa avanzata da parte dell’attore principale, poi aggiunto che, quanto al concorso del terzo (primo motivo proposto nell’interesse d COGNOME) nella domanda estorsiva, la pronuncia più volte richiamata precisa che il concors del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, COGNOME, Rv. 2800 – 03, cit.).
2.2. Questo orientamento, che postula la condivisione della volontà di agire non iure, va condiviso e ribadito. La Corte di merito ha in proposito argomentato, valorizzando la datat preconoscenza tra correi ed il comune storicizzato agire nella riscossione di crediti di nat illecita (scaturenti da negozi dalla causa e dall’oggetto illeciti), oltre alla prosecuzione d del Bortoletto di un percorso illecito già avviato dal Maritan. Tale argomentare sul mer dell’accertamento della responsabilità non appare affatto illogico, tantomeno in maniera manifesta.
2.3. Del pari deve ritenersi per la doglianza riferita alla non riconosciuta particolare te del fatto (sent. Corte cost. n. 120 del 2023). Questa stessa sezione della Corte (Sez. 2,
32569 del 16/06/2023, Aguì, Rv. 284980 01) ha già recentemente avuto modo di affermare che “In tema di estorsione, ove ricorra l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non trovare applicazione l’attenuante della lieve entità del fatto, introdotta, in relazione delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.”. Nel giudizio di merito è rimasto dimostrato che gli agenti hanno proposto la domanda estorsiva valorizzando e facendo leva sul trascorso criminale del Maritan, così da rendere edotte le vittime di non dover confrontare con un criminale comune, quanto con una struttura organizzata che pervade e controlla il territorio. In tal caso, si è detto, ove il gruppo criminale (nel nostro caso vicine alla mafia del Brenta, come tali riconosciute) abbia esercitato per anni il controll territorio, non occorre neppure l’esplicitazione della minaccia per l’integrazione della fattis tentata (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, COGNOME, Rv. 285669 – 01).
2.4. I residui motivi di ricorso proposti nell’interesse del Maritan, solo enunciati e nep sviluppati con argomentazioni di sostegno, non sono stati previamente dedotti, con i motivi d gravame, innanzi al giudice di appello, il che ne preclude l’esame (art. 606, comma 3, cod proc. pen.) nella sede di legittimità.
Si è detto, in apertura della parte motiva, che fondati sono invece i motivi di ric (sovrapponibili) posti in tema di omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione delle pe detentive irrogate.
3.1. Innanzi tutto, deve darsi conto del fatto processuale evincibile dalla lettura del ve di udienza del 1° marzo 2024. Presenti entrambi gli imputati, i difensori avanzavano -in sede d conclusioni- la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pub utilità, accompagnando la domanda con pertinente documentazione amministrativa.
Orbene, questa Corte ha più volte ed in diversi contesti avuto modo di affermare che la richiesta avanzata dal difensore di fiducia -non munito della pur richiesta procura specialecionondimeno ammissibile laddove l’imputato sia presente e non abbia eccepito nulla, atteso che in tal caso il difensore agisce non già in nome e per conto dell’imputato, ma come mero nuncius della volontà del medesimo (Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, COGNOME, Rv. 238680, che ha giudicato legittima l’instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata difensore di fiducia, pur privo di procura speciale, qualora l’imputato sia presente e n eccepisca; Sez. 6, n. 8492 del 16/02/2011, COGNOME, Rv. 249637, che, per lo stesso motivo, ha reputato legittima l’instaurazione del procedimento di applicazione della pena su richiesta del parti avanzata dal difensore non munito di procura speciale; più recentemente, Sez. 3, n. 1946 del 27/04/2016, Salerno, Rv. 268922, ancora in ordine alla richiesta di instaurazione de giudizio abbreviato da parte di difensore non munito di procura speciale; da ultimo, Sez. 6, 16969 del 26/03/2024, Bruno, non mass.).
3.2. In rito, questa Corte ha recentemente precisato (Sez. 4, n. 42888 del 30/10/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 38127 del 06/06/2024, COGNOME, Rv. 287022; Sez. 2, n. 995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729-01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME,
Rv. 285090:01) che ai sensi della disciplina transitoria .contenuta nell’art. 95. del Dig 150/2022 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice d’appello sia tenuto a pronunciarsi merito all’applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive, di cui all’art. 20-bis cod. necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l’atto di appello o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod proc. pen., ma deve comunque intervenire -al più tardi- nel corso dell’udienza di discussione d’appello. Tale interpretazione, si è rilevato, «non è preclusa dal principio ricavato dall’art comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d’ufficio sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’app non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindi disposizione. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria sancisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, giudizi d’appello in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, senza limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la dell’imputato può essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel cor della discussione del giudizio d’appello. Si tratta dell’interpretazione maggiormente conform all’intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitut Ritiene il Collegio che detta interpretazione vada ulteriormente riaffermata. Non appar condivisibile, infatti, la diversa ricostruzione della suindicata disciplina transitoria, fatt da altra recente pronuncia (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, COGNOME, non mass.) che ha ritenuto che la richiesta in tal senso formulata in sede di giudizio di gravame non è idonea attribuire il relativo potere decisorio al Giudice di appello «se nell’atto di appello non formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito» considerato «che le eccezion tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., (eccezione alla regol generale del principio devolutivo dell’appello) non autorizzano alcuna estensione generalizzata alla possibilità di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 de (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Detta pronuncia ha poi rilevato che «la lettura congiunta, pertanto, della disposizione di all’art. 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. pen. in uno all’art. 95, d.lgs. n. 150 del impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva pene detentive brevi (materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata norma) la stessa deb essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime impugnazioni in genere e dell’appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ci ovviamente, sia in concreto possibile», concludendo che la formulazione della relativa richiesta solo in sede di conclusioni del giudizio di appello è inammissibile per l’impossibil ampliare d’ufficio il tema devoluto alla Corte di appello con i motivi di gravame. Invero, d argomentazione – che replica il ragionamento operato dalle Sezioni Unite nella sentenza “Punzo” in ordine alla richiesta di applicazione in appello delle sanzioni sostitutive delle
detentive brevi ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 – non tiene adeguatamente conto che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l’ambito applicativo della sostituzione limiti ricavabili dal mero innesto nell’ordinamento penale delle nuove “pene sostitutive”.
In tal senso, sembra possa leggersi anche l’indicazione presente nella Relazione illustrativa decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla Gazzett Ufficiale, serie generale n. 245 del 19.10.2022, p. 429) secondo cui “L’applicabilità delle nu pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta d rispetto del principio di retroattività della lex mitior -una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale- e, comunque, compromette possibili eff deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)”.
Alla luce di tali considerazioni, va confermato che anche la richiesta formula dall’imputato nel corso dell’udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative.
3.3. Consegue alla omessa pronuncia sulla comune domanda formulata in sede di conclusioni:
-l’annullamento della sentenza impugnata, nei confronti dei ricorrenti, limitatamente al statuizione sulla richiesta della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punt altra sezione della Corte di appello di Venezia;
-la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto;
-la declaratoria di irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della pe responsabilità degli imputati.
La Corte onerata del rinvio dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti e l condizioni per accedere alla disciplina sanzionatoria sostitutiva richiesta, fornendo congr motivazione dell’eventuale rigetto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente all valutazione inerente alla sostituzione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Dichiara inammissibili nel rest ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità degli imputati. Così deciso il 7 gennaio 2025.