Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15257 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASSINO il 08/11/1994 avverso la sentenza del 15/05/2024 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza gravata limitatamente alla valutazione da rendere sulla pena sostitutiva con rinvio alla Corte del merito
RITENUTO IN FATTO
La difesa di NOME COGNOME impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia irrogata ai danni del predetto dal Tribunale di Cassino per il reato di evasione allo stesso ascritto.
Due i motivi prospettati con il ricorso.
2.1. Per un verso si lamenta la nullità della sentenza quale conseguenza della invalidità della notifica inerente al decreto di citazione in appello, notificata al difensore di fiducia e non all’imputato detenuto. In particolare, avendo questi rifiutato di ricevere l’atto, l’ufficiale notificatore, piuttosto che procedere ai sensi della prima parte del
secondo comma dell’ad 156 del codice di rito, avrebbe notificato il decreto al difensore con conseguente nullità dell’atto.
2.2. Per altro verso, si lamenta violazione dell’ad. 545 bis cod. proc. pen.
Pur avendo il ricorrente sollecitato, con i motivi aggiunti e in forza di procura speciale, la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, la Corte di appello ha integralmente preternnesso tale richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita accoglimento limitatamente al solo secondo motivo di impugnazione.
Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, prospettato genericamente oltre che tardivamente, per la prima volta, in sede di legittimità.
Anche a ritenere che la mancata osservanza del modulo procedurale dettato dall’ad 156, comma 2, cod.proc.pen. sia tale da invalidare la notifica (realizzata senza consegnare copia al direttore dell’istituto perché ne desse notizia al detenuto che ebbe a rifiutare la notifica stessa), in ogni caso non può parlarsi di nullità assoluta bensì intermedia: l’avvenuta notifica del decreto comunque resa a mani del difensore di fiducia, proprio in considerazione delle ordinarie interrelazioni tra cliente e avvocato sottese al mandato fiduciario, consente di affermare, salvo che emerga aliunde il contrario in termini di effettiva concretezza, che l’atto ebbe ad entrare nella sfera di conoscibilità del destinatario, con conseguente esclusione della applicabilità alla specie dell’ad 179, comma 1, cod. proc. pen.
2.1. Come recentemente osservato dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 12778 del 27/2/2020, Speranza), nel distinguere fra notifica omessa e notifica nulla e sulle conseguenze che derivano dall’una o dall’altra ipotesi, giova dare rilievo essenziale alle pregresse indicazioni di principio offerte dalle stesse sezioni unite con la sentenza “Palumbo” (n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005), secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’ad. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia omessa o quando, essendo eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.
Di conseguenza, se la notificazione della citazione avvenga in modo viziato (art. 171 cod. proc. pen.) o adottando un modello diverso da quello prescritto, si vede in un caso di nullità a regime intermedio rilevabile nel termine di cui all’ad. 180 cod. proc. pen., e sempre che la nullità non resti sanata, a norma dell’ad. 184 comma 1 cod. proc. pen., quando la parte compaia o rinunci a comparire.
2.2. Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame (ex plurimis, proprio con riguardo al caso di notifica effettuata presso il difensore di fiducia anziché presso il
domicilio dichiarato, Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101), deve, quindi, ritenersi che la nullità ora denunziata – in mancanza di puntuali allegazioni che
consentano di affermare che nel caso, malgrado il rapporto fiduciario con il difensore, l’imputato non sarebbe comunque stato in grado di aver conoscenza effettiva dell’atto-
è stata tardivamente prospettata dalla difesa solo con il ricorso di legittimità: integrando una nullità a regime intermedio; maturata anteriormente al giudizio – da ritenersi
instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero-, andava eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con
le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione
(Sez.
2,
Sentenza n.
2332
del
24/11/2023,dep. 2024, rv. 285795).
3. Ad una conclusione opposta si perviene riguardo al secondo motivo di ricorso.
Per quanto ritualmente sollecitata, tramite i motivi aggiunti e in forza di procura speciale conferita al difensore, la Corte di appello ha integralmente trascurato la richiesta
di sostituzione della pena irrogata con i lavori di pubblica utilità.
Vuoto argomentativo che andrà sanato in sede di rinvio.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sull’applicabilità della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 04/03/2025.