Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10614 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Roma;–udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla sostituzione della pena;
sentito l’AVV_NOTAIO, che, in difesa di COGNOME, ha chiesto l’accoglimento de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 febbraio 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione (con la applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva) inflitta a NOME COGNOME per il reato ex artt. 110, 336 e 337 cod. pen. descritto nel capo di imputazione.
2. Nel ricorso e nella memoria difensiva del 12 gennaio 2024, presentati dal difensore di COGNOME, si chiede l’annullamento della sentenza deducendo omessa risposta alla richiesta – subordinata al motivo di appello volto a ottenere l’assoluzione per mancanza dell’elemento soggettivo del reato – di valutare la possibilità di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 20bis, comma 1, n.3, cod. pen. presentata con la memoria difensiva depositata il 22 febbraio 2023 per l’udienza di trattazione orale del 27 febbraio 2023, allegats al presente ricorso assieme al verbale dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La disciplina transitoria posta dall’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede che il giudice d’appello sia tenuto a pronunciarsi circa l’applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis c.p., se l’imputato ha formulato una specifica richiesta, non necessariamente con l’atto di appello o con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma anche, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione dell’appello.
Tale interpretazione non è preclusa dall’art. 597, comma 5, cod. proc pen. secondo cui il giudice non avrebbe il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’appello (non rientrando le sanzioni sostitutive tra i casi indicati nella disposizione), perché la disposizione va coordinata con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobr 2022 n. 150L,L t Fi9ttazioni—tase, i ~ya-e -cteciserta – ,-Pertanto, la richiesta dell’imputato può essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d’appello (Sez. 6, n. 49319, del 30/10/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, COGNOME, non mass. Sez. 6, n. 33027, del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090).
2. Nel ricorso in esame si osserva che la richiesta era stata avanzata rappresentando che l’imputato alla fine del 2022 è stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con lavoro part-time per 20 ore alla settimana, prorogato sino al 30 giugno 2023, da qualche tempo ha una abitazione stabile a Roma e da sette anni non commette reati, così mostrando di avere iniziato un personale percorso di rieducazione consonante con la applicazione di una pena sostitutiva della detenzione breve.
3. La Corte di appello non ha risposto alla richiesta e la sentenza non contiene argomenti valevoli per una motivazione anche solo implicita di un diniego. L’omessa risposta alla richiesta della difesa di applicare una pena sostituiva comporta l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto, perché non risulta possibile desumere dal contenuto della sentenza neanche una motivazione implicita (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114) e la Corte di cassazione non ha il potere di esprimere valutazioni sul tema oggetto del motivo di appello (Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, De COGNOME, Rv. 280400).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostituiva e rinvia per nuovo giudizio sul puntDad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 30/01/2024