Pena Sostitutiva: La Cassazione Annulla la Sentenza se il Giudice non Risponde alla Richiesta
L’introduzione della pena sostitutiva nel nostro ordinamento ha rappresentato una svolta importante, mirando a ridurre il ricorso alla detenzione breve e a favorire percorsi di rieducazione efficaci. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10614/2024) ribadisce un principio fondamentale: se l’imputato ne fa richiesta, il giudice d’appello ha l’obbligo di pronunciarsi. Vediamo nel dettaglio il caso e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Processo
Un uomo veniva condannato in primo grado a sei mesi di reclusione per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Roma.
Tuttavia, durante il giudizio di secondo grado, la difesa dell’imputato aveva presentato una richiesta specifica: la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. A sostegno di tale istanza, l’avvocato evidenziava che l’imputato aveva intrapreso un percorso di reinserimento sociale, dimostrato da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, una stabile abitazione e l’assenza di nuovi reati commessi negli ultimi sette anni.
Il Silenzio della Corte d’Appello e il Ricorso in Cassazione
Nonostante la richiesta fosse stata formalmente presentata con una memoria difensiva prima dell’udienza, la Corte di appello confermava la condanna senza fornire alcuna motivazione riguardo al rigetto o all’accoglimento della richiesta di pena sostitutiva. La sentenza, di fatto, ignorava completamente il punto sollevato dalla difesa.
Di fronte a questo ‘silenzio’, la difesa ricorreva in Cassazione, lamentando proprio l’omessa risposta su un punto decisivo del processo. L’argomento centrale era che il giudice di secondo grado avesse violato un preciso obbligo di legge, negando all’imputato la possibilità di vedersi valutata una richiesta legittima.
Le Motivazioni della Cassazione: L’Obbligo di Valutare la Pena Sostitutiva
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sanzione. I giudici supremi hanno chiarito che, in base alla disciplina transitoria introdotta dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva può essere formulata anche nel corso dell’udienza di discussione dell’appello.
Questo significa che il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta, non potendola ignorare. L’omessa risposta, come avvenuto nel caso di specie, costituisce un vizio della sentenza, poiché non consente di comprendere le ragioni del diniego, neanche in forma implicita. La Corte ha sottolineato che non è possibile desumere dal contenuto della sentenza una motivazione non espressa. Di conseguenza, non avendo la Corte di Cassazione il potere di entrare nel merito della valutazione, l’unica soluzione è l’annullamento della decisione con rinvio a un’altra sezione della Corte di appello per un nuovo esame.
Le Conclusioni: Cosa Implica questa Decisione
La sentenza rafforza il diritto dell’imputato a ottenere una risposta motivata sulle proprie istanze, specialmente quando riguardano modalità alternative alla detenzione. Il principio affermato è chiaro: il silenzio del giudice su una richiesta di pena sostitutiva non è ammissibile. Questa decisione garantisce che le opportunità offerte dalle nuove sanzioni sostitutive vengano concretamente vagliate dai giudici, promuovendo un’applicazione della legge più attenta ai percorsi di reinserimento e alla finalità rieducativa della pena.
È possibile chiedere una pena sostitutiva per la prima volta durante l’udienza di appello?
Sì, la sentenza chiarisce che, in base alla disciplina transitoria della Riforma Cartabia, la richiesta di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive può essere formulata fino alla discussione nel giudizio d’appello.
Cosa succede se il giudice d’appello ignora la richiesta di applicare una pena sostitutiva?
La sentenza viene annullata limitatamente al punto relativo alla pena. Il caso viene rinviato a un altro giudice d’appello che dovrà obbligatoriamente esaminare la richiesta e motivare la sua decisione.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza in questo caso specifico?
Perché la Corte di appello non ha risposto alla richiesta della difesa, omettendo qualsiasi motivazione, anche implicita, sul diniego della pena sostitutiva. Questa omissione costituisce un vizio della sentenza che ne impone l’annullamento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10614 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Roma;–udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla sostituzione della pena;
sentito l’AVV_NOTAIO, che, in difesa di COGNOME, ha chiesto l’accoglimento de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 febbraio 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione (con la applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva) inflitta a NOME COGNOME per il reato ex artt. 110, 336 e 337 cod. pen. descritto nel capo di imputazione.
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Nel ricorso e nella memoria difensiva del 12 gennaio 2024, presentati dal difensore di COGNOME, si chiede l’annullamento della sentenza deducendo omessa risposta alla richiesta – subordinata al motivo di appello volto a ottenere l’assoluzione per mancanza dell’elemento soggettivo del reato – di valutare la possibilità di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 20bis, comma 1, n.3, cod. pen. presentata con la memoria difensiva depositata il 22 febbraio 2023 per l’udienza di trattazione orale del 27 febbraio 2023, allegats al presente ricorso assieme al verbale dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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La disciplina transitoria posta dall’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede che il giudice d’appello sia tenuto a pronunciarsi circa l’applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis c.p., se l’imputato ha formulato una specifica richiesta, non necessariamente con l’atto di appello o con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma anche, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione dell’appello.
Tale interpretazione non è preclusa dall’art. 597, comma 5, cod. proc pen. secondo cui il giudice non avrebbe il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’appello (non rientrando le sanzioni sostitutive tra i casi indicati nella disposizione), perché la disposizione va coordinata con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobr 2022 n. 150L,L t Fi9ttazioni—tase, i ~ya-e -cteciserta – ,-Pertanto, la richiesta dell’imputato può essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d’appello (Sez. 6, n. 49319, del 30/10/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, COGNOME, non mass. Sez. 6, n. 33027, del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090).
2. Nel ricorso in esame si osserva che la richiesta era stata avanzata rappresentando che l’imputato alla fine del 2022 è stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con lavoro part-time per 20 ore alla settimana, prorogato sino al 30 giugno 2023, da qualche tempo ha una abitazione stabile a Roma e da sette anni non commette reati, così mostrando di avere iniziato un personale percorso di rieducazione consonante con la applicazione di una pena sostitutiva della detenzione breve.
- La Corte di appello non ha risposto alla richiesta e la sentenza non contiene argomenti valevoli per una motivazione anche solo implicita di un diniego. L’omessa risposta alla richiesta della difesa di applicare una pena sostituiva comporta l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto, perché non risulta possibile desumere dal contenuto della sentenza neanche una motivazione implicita (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114) e la Corte di cassazione non ha il potere di esprimere valutazioni sul tema oggetto del motivo di appello (Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, De COGNOME, Rv. 280400).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostituiva e rinvia per nuovo giudizio sul puntDad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 30/01/2024