Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41454 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Deta (Romania) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte di appello dell’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello dell’Aquila confermava l sentenza emessa dal Tribunale dì Pescara V01/12/2022 con cui NOME veniva ritenuto responsabile per i reati di resistenza a pubblico ufficial oltraggio e danneggiamento e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il NOME, con atto sottoscritto da suo difensore, deducendo:
violazione di legge, in relazione all’art. 20 bis cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale omesso di valutare l’stanza applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, avanzata in sede di conclusio scritte;
violazione di legge, in relazione all’art. 156, comma 1, cod. proc. pen., avere la Corte di appello ritenuto valida la notifica del decreto di citazione a giu effettuata al domicilio eletto, nonostante lo stato di detenzione del NOME conoscenza in capo al Pubblico ministero procedente.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consigli con le forme e con le modalità dì cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui eff sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento limitatamente al primo motivo, mentre va rigettato nel resto.
Anteponendone lo scrutinio per ragioni di ordine logico, va dichiarata la infondatezza del secondo motivo, inerente la nullità della sentenza emessa da Tribunale di Pescara per omessa notifica del decreto di citazione diret all’imputato, detenuto in carcere per altra causa.
L’art. 156, comma 1, cod. proc. pen. prevede che le notificazioni all’imputat detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio In forza del comma 4 del citato articolo, tale disciplina trova applicazione anc nei confronti dell’imputato detenuto per altra causa, purchè lo stato di detenzi risulti dagli atti (Sez. U, n 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869 – 01).
2.1. Nel caso di specie, il decreto di citazione venne notificato presso il dife di fiducia pro tempore, ove l’imputato aveva eletto domicilio, anziché presso l’istituto penitenziario, dov’era detenuto per altra causa. L’eccezione di nullit notifica è stata rigettata dalla Corte d’appello, in considerazione della man conoscenza dello stato di detenzione e quindi dell’impedimento dell’imputato i capo dell’Autorità giudiziaria procedente.
2.2. La valutazione operata dalla Corte distrettuale in parte qua non merita censura, essendo essa conforme al testo normativo e in linea con l’orientamento di questa Corte. La conoscenza dello stato di detenzione, richiesta dal quar comma dell’art. 156 cod. proc. pen., deve affiggersi in capo al Giudice, essend del tutto irrilevante che la restrizione in vinculis del NOME emergesse dagli atti acclusi al fascicolo del Pubblico ministero, che non sono conosciuti né conoscibi dal Giudice procedente, salva l’opzione difensiva di accesso ai riti premiali patteggiamento o del giudizio abbreviato.
Né il difensore di fiducia del ricorrente -che pure aveva ricevuto la notifica decreto dì citazione diretta per conto del suo assistito presso il suo studio, in come domicilio eletto, e che era verosimilmente consapevole , proprio in ragione del mandato fiduciario e della conoscenza degli atti in possesso del Pubblic ministero, dello stato di detenzione del NOME – ha nel corso del giudizio di pr grado reso edotto il Giudice dell’impedimento dell’imputato e sollevato la question della ” non ritualità” della notifica ( Sez. 1 n 11151 del 21/10/1996 Gulino R 206425; Sez.2 n 19590 del 17/05/2006 Rv 234202).
A diverse conclusioni si giunge in relazione alle questioni dedotte con il pri motivo di ricorso, che va dunque accolto.
La disamina degli atti permette di rilevare che il difensore dell’imputat presente alla udienza di discussione, aveva chiesto alla Corte di appello sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria ex art. 20 bis cod. pen.. Nondimeno, la Corte trattava e definiva il giudizio senza esaminare ne merito la istanza. Infatti, non risulta che i Giudici di appello abbiano avvi percorso procedurale previsto dall’art. 545 bis cod. proc. pen. e/o quanto meno affrontato in modo esplicito il tema sollecitato con le conclusioni difens indicando le ragioni eventualmente ritenute ostative all’applicazione della pe pecuniaria in sostituzione della pena detentiva.
E ciò benchè l’art.95 del d.lvo del 10/10/2022 n. 150, cd “riforma Cartabia preveda che la nuova disciplina introdotta in materia di pene sostitutive applicabile ai procedimenti sia di primo che di secondo grado in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 dicembre 2022.
3.1. Né a tal riguardo appare ostativa la mancanza di procura speciale Sebbene, infatti, l’applicazione delle pene sostitutive sia un atto personaliss che in quanto tale presuppone il consenso esplicito dell’imputato, reso di pers o anche per il tramite del difensore munito di procura speciale- è altresì indu che- in forza del chiaro dettato normativo di cui all’art. 545 bis cod. proc. la procura speciale non sia richiesta laddove, come nel caso in esame, si tratt pena pecuniaria.
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Per completezza, va anche aggiunto come questa Sezione della Corte abbia affrontato la quaestio iuris della necessità- nell’ambito della procedura prevista dall’art. 545 bis cod. proc. pen. – della procura speciale in capo al difensore in caso di assenza dell’imputato, ritenendo condivisibilmente – in linea con la littera legis e con l’intenti° legislatoris volta a favorire la più ampia applicazione delle pene sostituive- che non necessariamente la procura speciale (richiesta per le pe sostitutive diverse da quella pecuniaria) debba essere rilasciata già nel moment della presentazione dell’istanza, essendo sufficiente che il rilascio avvenga ne successiva fase decisoria ( così Sez. 6 , n. 14035 del 20/02/2024, F., Rv 286216)
Registrandosi dunque un vulnus motivazionale la sentenza va annullat a limitatamente alla mancata applicazione dell’art. 20 bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva e rinvia per u nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il rico Così deciso il 10/10/2024.