Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18404 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 07/08/1990 a PAGANI avverso la sentenza in data 13/03/2024 della CORTE DI APPELLO DI BOLO-
GNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all ‘omessa pronuncia sull’istanza di applicazione di pena sostitutiva;
letta la nota dell’Avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse della parte civile NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso depositando conclusioni e nota spese;
a seguito di trattazione con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 13/03/2024 della Corte di appello di Bologna che, in
parziale riforma della sentenza in data 11/10/2022 del Tribunale di Modena, ha escluso la recidiva e ha rideterminato la pena inflitta per il reato di truffa.
Deduce: inosservanza di norma processuale per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione di pena sostitutiva.
Il ricorrente, dopo avere riassunto l’iter processuale, evidenzia che, in data 29/02/2024, il difensore, in vista dell’udienza di discussione davanti alla corte di appello, aveva depositato istanza di applicazione della detenzione domiciliare, ricorrendone i presupposti.
Denuncia, dunque, l’omessa pronuncia su tale istanza, che si assume ava nzata tempestivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Dall’esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione prospettataemerge che, in data 29/02/2024, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, depositava istanza di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.
Alla successiva udienza del 13/03/2024, la corte di appello pronunciava la sentenza oggi impugnata, senza nulla statuire a tale proposito nel dispositivo letto in udienza.
Il silenzio sull’istanza di sostituzione della pena si perpetuava anche nella motivazione della sentenza, dove non si rinviene alcun cenno di risposta all’istanza avanzata nell’interesse dell’imputato.
Va dunque ricordato che secondo l’orientamento assolutamente consolidato di questa corte «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 -01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 -01).
Da ciò la fondatezza del ricorso, atteso che la corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena tempestivamente depositata per di più dal difensore munito di procura speciale a tal fine rilasciata dall’imputato .
Segue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna che avrà il compito di esaminare l’istanza in questione.
Infine, va rilevato che l a parte civile si è costituita nell’odierno giudizio e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso , chiedendo contestualmente la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio.
Tale richiesta è tuttavia inammissibile atteso che la parte civile è priva di interesse e non è -perciò- legittimata a costituirsi e a interloquire in un giudizio di legittimità che, come nel caso di specie, attenga al punto della sentenza di condanna che abbia a oggetto statuizioni esclusivamente riferibili al trattamento sanzionatorio, atteso che tali statuizioni non interferiscono sull’azione civile e sugli interessi civili, non determinando alcun effetto circa la dovutezza e la quantificazione del risarcimento del danno e/o delle restituzioni richiesti.
Da ciò discende l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il suo esame. Dichiara inammissibile la richiesta di liquidazione spese avanzata dalla parte civile NOME
Così deciso il 01/04/2025