Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39104 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39104 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO NOMENOME nato il DATA_NASCITA a Catania
avverso la sentenza del 20/11/2023 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo si provveda alla correzione dell’errore materiale nonché all’annullamento della sentenza limitatamente alla sanzione sostitutiva, dichiarando per il resto il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Catania, stante la riunione di due procedimenti entrambi per evasione (art. 385 cod. pen.), rideterminava la pena per essi inflitta in dieci mesi di reclusione.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, chiedendo preliminarmente una correzione di errore materiale, non essendo stato in sentenza riportato il numero di RGNR di uno dei due procedimenti riuniti (10340/2016), ed essendone stato in suo luogo indicato altro.
Quindi, deduce i seguenti due motivi di ricorso.
2.1. Nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificat nell’ambito del procedimento RGNR 10340/2016 per omessa indicazione del difensore di fiducia.
In appello era stata eccepita la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini, emesso il 27/09/2016, in quanto vi era indicato il difensore d’ufficio, nonostante l’imputato avesse già nominato il proprio difensore di fiducia il 30/06/2016 nel verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore, redatto dai Carabinieri.
Successivamente, nell’ambito del medesimo procedimento, in data 09/11/2016, era redatto un altro verbale di identificazione, elezione di domicilio nomina del difensore, in seguito al quale l’avviso di conclusione delle indagini del 27/09/2016, già emesso e notificato all’imputato, veniva “corretto”, sostituendo all’indicazione “difensore d’ufficio” quella del difensore di fiducia.
L’atto così integrato veniva però notificato esclusivamente al difensore di fiducia, il 23/11/2018, e non al AVV_NOTAIO il quale sarebbe stato pertanto privato della possibilità di esercitare i diritti e le facoltà di cui all’art. 415-bis cod pen., con grave ed irrimediabile pregiudizio del diritto di difesa.
La Corte d’appello, pur riconoscendo che il AVV_NOTAIO ha ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini con indicazione del difensore nominatogli d’ufficio, ha ritenuto il dato irrilevante.
2.2. Vizio di motivazione in rapporto all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
La Corte di appello ha escluso potesse essere accolta la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva, sostenendo che era stata avanzata soltanto in uno dei due procedimenti, poi riuniti.
Tale affermazione è erronea, perché l’imputato aveva depositato in entrambi i procedimenti (RG App 2532/2018 e RG App 4460/2018) distinti motivi aggiunti con cui avanzava richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, come emerge dalle attestazioni di cancelleria (allegate).
Il ricorrente ha presentato una memoria difensiva in cui insiste per l’accoglimento del ricorso, evidenziando la necessità che l’avviso di conclusione delle indagini fosse notificato anche all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso deve essere respinto perché meramente reiterativo, oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte di appello già risposto ad analoga deduzione che «poco importa se all’indagato non sia stato nuovamente notificato avviso ex art. 415-bis con indicazione del difensore di fiducia corretto, comunque entrambi raggiunti dalla notifica del medesimo atto».
La circostanza che la prima notifica all’indagato ha avuto buon fine esclude, quindi, che possa dirsi inverata una lesione dei diritti di difesa.
Né varrebbe la pena di chiosare che la nullità, quand’anche configurabile, sarebbe stata relativa (Sez. 5, n. 34515 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 264272; Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014, COGNOME, Rv. 262104) oppure, in base ad un più recente indirizzo di legittimità, intermedia (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274475; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272025), con la conseguenza che la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata – a seconda – appena compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti oppure comunque prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Ciò che il ricorrente non allega essere accaduto.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità perché avanzata soltanto nel procedimento RG App. 4460/2018.
In realtà, premesso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), dall’esame di questi ultimi risulta che – come peraltro allegato dal ricorrente – la sostituzione della pena era stata richiesta dall’attuale ricorrente in entrambi i procedimenti riuniti, sicché è massimamente probabile che i Giudici di secondo grado non se ne siano avveduti a causa dell’errore materiale in cui sono incorsi nell’indicazione di uno di essi.
Errore materiale che – per rispondere ad espressa richiesta del ricorrente non merita di essere corretto, essendo venuto meno l’interesse a tal fine.
In assenza di adeguata motivazione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego della pena sostitutiva, con rinvio alla Corte d’appello affinché motivi, nel senso dell’accoglimento o meno, sull’istanza ritualmente avanzata dal AVV_NOTAIO, restando per il resto irrevocabile la affermazione di responsabilità penale del condannato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.