Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2087 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2087 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 febbraio 2025, la Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di truffa, perché prescritto, confermando il giudizio di condanna per il delitto di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., per aver utilizzato un assegno in bianco, provento di illecito, compilandolo con i dati di un soggetto-schermo e apponendo la firma falsa del traente, e rideterminando la pena in mesi sette di reclusione ed euro 150 di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che la condotta di ricettazione ascritta, inizialmente rilevante, è stata poi depenalizzata.
2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale fornito ragioni in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., ovvero dell’applicazione di sanzione pecuniaria sostitutiva. Le richieste erano state formulate dalla difesa in via subordinata e inviate con p.e.c. in vista dell’udienza di appello del 19 febbraio 2025.
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla dedotta richiesta di applicazione di pena sostitutiva; rispetto a tale profilo, s’impone, dunque, l’annullamento dell’impugNOME provvedimento, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio sul punto. Nel resto, il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo è inammissibile, attesa, l’assenza del corrispondente motivo d’appello. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte, con ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non
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devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
In disparte l’assorbente rilievo della superiore argomentazione, va rimarcato, inoltre, che il motivo è palesemente inammissibile in quanto generico e aspecifico, non indicando il ricorrente neppure se il titolo di credito in questione fosse o meno trasferibile (v. Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 – 01: «in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credit trasmissibili per girata»).
3. Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Nel caso in scrutinio, il giudizio di appello veniva celebrato con rito cartolare; dall’esame diretto degli atti processuali (consentito a questa Corte, attesa la natura processuale dell’eccezione sollevata: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che la richiesta di pena sostitutiva era formulata dalla difesa con conclusioni scritte del 19 febbraio 2025, inviate per il tramite di p.e.c. La sentenza impugnata non forniva replica alcuna in merito a detta richiesta.
Come lamentato dal ricorrente, la mancata motivazione sul punto, rende legittimo il motivo in esame. Questa Corte ha, infatti, affermato che, «nell’ambito di un procedimento di cognizione celebrato M appello con trattazione cartolare, esclusa la possibilità di attivarsi dopo la pubblicazione mediante lettura del dispositivo, che per legge non ha luogo, deve ritenersi consentito ricorrere per cassazione, dolendosi del silenzio della Corte di appello in ordine all’esperibilità del subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall’art. 545 bis cod. proc. pen., unicamente a condizione che l’imputato abbia formulato la richiesta di accesso al predetto subprocedinnento, se non nell’atto di appello oppure in motivi nuovi/aggiunti o memorie successivamente depositati, quanto meno all’atto della formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica» Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 – 01, in motivazione).
Ne consegue che la gravata sentenza deve essere annullata limitatamente all’invocata applicazione di pena sostitutiva, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio sul punto.
Con riguardo, invece, all’invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., la richiesta è inammissibile, non essendo stata dedotta con atto d’appello (cfr. Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 – 02: «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali)».
Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto; nel resto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025
Il consigliere estensore
Il presidente