Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16963 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16963 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME COGNOME nato ad Asti il 20/11/1972, avverso la sentenza in data 14/05/2024 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 14 maggio 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 8 giugno 2022 del Tribunale di Vercelli che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per la raccolta e il trasporto senza autorizzazione di rifiuti pericolosi e non.
L’imputato lamenta la violazione di legge in relazione agli art. 56-q . uater legge n. 689 del 1981 e 545 bis cod. proc. pen. per la mancata sostituzione della pena dell’arresto con la pena sostitutiva pecuniaria.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, concernente la sola omessa sostituzione della pena dell’arresto con la sanzione sostitutiva pecuniaria, è fondato.
La Corte territoriale ha infatti rigettato l’istanza ritualmente proposta con l’atto di appello perché non era stata proposta nel rispetto dell’art. 545-bis cod.
proc. pen. In realtà, alla luce della “versione” dell’art. 545-bis cod. proc. pen., vigente al momento della adozione della sentenza di primo grado e della
proposizione dell’appello, la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria non richiedeva il consenso dell’imputato o del difensore munito di
procura speciale, richiesto invece per le pene sostitutive latu sensu
incidenti sulla persona dell’imputato. Solo successivamente all’inoltro dell’atto di appello, il
legislatore è nuovamente intervenuto con il d. Igs. 19/03/2024, n. 31, e, introducendo, con i commi
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-bis
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– quater inseriti nell’art. 598-bis cod. proc.
pen., la disciplina specifica per l’applicazione delle pene sostitutive in grado d’appello, ha previsto la necessità di acquisire il consenso dell’imputato, anche
tramite il difensore munito a tal fine di procura speciale, senza (più) distinguere tra le diverse pene sostitutive (così anche, nelle more del deposito della presente sentenza, Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, COGNOME, Rv. 287425 – 01).
La sentenza va, dunque, annullata limitatamente a tale statuizione con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P . Q . M .
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sanzione sostitutiva con rinvio sul punto alla Corte di appello di Torino Così deciso, il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore