Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 570 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 570 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 29/09/1963
avverso la sentenza del 29/03/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto da COGNOME COGNOME avverso la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all’art.186, comma 2, lett.b) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia convertita ai sensi dell’art.53 s.s. L.689/81, trattandosi di condanna a pena pecuniaria e, riqualificata l’impugnazione quale ricorso per cassazione, ha rimesso gli atti alla Suprema Corte di cassazione quale giudice competente sulla impugnazione.
Il COGNOME, con la impugnazione in appello, lamentava violazione di legge e vizio motivazionale in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio. Con una seconda articolazione si duole di un difetto di motivazione della sentenza appellata in ragione della esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, risultando illogico l’argomento fondato sulla ricorrenza di un precedente specifico rispetto al quale il ricorrente aveva beneficiato della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art.186, comnna 9 bis C.d.S., atteso che a seguito del positivo svolgimento del lavoro sostitutivo, la contravvenzione era stata dichiarata estinta.
Preliminarmente il giudice di legittimità rileva la irritualità del provvedimento con il quale la Corte di appello remittente ha dichiarato improponibile l’appello del COGNOME, contestualmente riqualificandolo quale ricorso per cassazione perché, secondo la sua interpretazione, alla luce della novella apportata dalla Riforma Cartabia, l’art.593 comma 3 cod.proc.pen. deve essere letto nel senso che “per reati per i quali è stata applicata la pena dell’ammenda” devono intendersi anche quelli per cui l’ammenda è stata riconosciuta come pena sostitutiva delle pene detentive brevi.
3.1 Va invece ribadita la costante giurisprudenza del giudice di legittimità la quale, ancor prima delle modifiche apportate al testo dell’art.593 ;comma 3 cod.proc.pen., aveva sempre riconosciuto che l’impugnazione esperibile avverso una sentenza di condanna per una contravvenzione per la quale sia stata inflitta la pena dell’ammenda, come sanzione sostitutiva dell’arresto, è l’appello e non il ricorso per cassazione, facendo riferimento l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, COGNOME, Rv. 266833 – 01; Sez. 4, n. 45751 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 253645-01; Sez. 1, n. 10735 del 05/03/2009, Provvidenti, Rv. 242879). Si era in passato ritenuto, in sostanza (Cass. Pen., sez. 6, 22 novembre 2012, n. 45751, cit.), che la sentenza di condanna a sanzione pecuniaria
sostitutiva di pena detentiva dovesse ritenersi appellabile «sussistendo la possibilità di revoca del beneficio, ai sensi dell’art. 72 della legge n. 689/81, e non potendo comunque ritenersi ammissibile il sacrificio del secondo grado di giudizio (v., ex multis, Cass., n. 14241/99, Rv. 215115; Cass., n. 14295/2001, Rv. 221169)». Il principio riposava su una risalente – ma mai superata – pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7902 del 03/02/1995, COGNOME, Rv. 201547 – 02), che riteneva appellabili le sentenze di condanna a pena pecuniaria, in sostituzione di pena detentiva, -sOk ibaséldt:L i na du k p ?, 3′”/ 7 ArÌ l’A r 7, l; 2 14 Az rK A GLYPH .11 ti A Ai %Et,ArLri GLYPH TI tti-// i GLYPH a A 9 E, « l’a 5 i é . íT fAtr 4. Ritiene questa Corte di legittimità che le modifiche apportate dall’art. 34, comma GLYPH . t r , h: 4 F É
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1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, al testo dell’art.593 comma 3 cod.proc.pen. t, (T t , i r(1 £4 non abbiano affatto determinato il venire meno delle ragioni poste a fondamento della GLYPH ),2 originaria impostazione, in quanto la novità della disciplina sopravvenuta ha GLYPH A 44 riguardato esclusivamente la ritenuta inappellabilità delle sentenze di primo grado con le quali sia disposta la sanzione dei lavori di pubblica utilità, misura introdotta dall’art. 1 lett. a) d. Igs. n. 150/2020, attraverso l’inserimento nel Codice penale dell’art. 20-bis in sostituzione della pena detentiva, ma tale previsione è estranea alla ipotesi considerata nella sentenza oggetto di impugnazione ove, a fronte della previsione di pene congiunte (art.186 comma 2, lett.b, C.d.S.). ‘ la pena detentiva dell’arresto è stata sostituita con quella dell’ammenda.
4.1. La stessa legge ha anche introdotto, nella disciplina delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689/81, all’art. 71, la previsione per cui il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà o nella detenzione domiciliare: permane dunque, il profilo, individuato dalla giurisprudenza di legittimità a fondamento dell’orientamento su indicato, per cui il sacrificio del secondo grado di giudizio non sarebbe costituzionalmente legittimo, a fronte della astratta possibilità, in caso di mancato pagamento, di conversione in una sanzione che incide sulla libertà personale (sez.4, Ordinanza n.11375 del 30/01/2024, COGNOME, Rv.286018) e pertanto deve essere confermato l’orientamento espresso dal giudice di legittimità sul punto, pur nella ricorrenza di un difforme arresto successivo (ez.3, n.20573 del 13/03/2024, COGNOME, Rv.286360.01).
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna, per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bologna .A . in data 5/02/2024 (App. n.397/23) e dispone la restituzione degli atti GLYPH predetta Corte di appello, per l’ulteriore corso.
Il PreSiOntex
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore