Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39612 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 39612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di PARMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 aprile 2024 il Tribunale di Parma ha condanNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 186 )co. 1 e 2 1 lett. bydel d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, alla pena di giorni dieci di arresto ed euro 534,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva in pena pecuniaria per complessivi 1.034,00 euro di ammenda.
1.1 GLYPH Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, sulla scorta del annotazione di servizio dei Carabinieri di Collecchio, acquisita sull’accordo delle parti, degli esiti dell’alcoltest eseguiti che registravano, alla prima prova, un valor pari a 0,96 g/I e, alla seconda, pari a 0,87 g/I nonché delle dichiarazioni del carabiniere COGNOME, ha ritenuto provato che il NOME, il 30 aprile 2021, si s posto alla guida della propria autovettura, in stato di ebbrezza alcolica.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME, tramite i propri difensori, articolando sei motivi,
2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alle modalità con le quali è stato svolto l’esame dell’imputato per il quale l’art. 503 cod. proc. pen. richiama gli artt. 498 e 499 cod. proc. e non anche l’art. 64, comma 3, cod. proc. ten,. con la conseguenza che non sussiste alcun dovere per il Tribunale di fornire una molteplicità di avvisi all’imputato né d porgli domande volte ad identificarlo.
2.2 Con il secondo motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità dell’accertamento alcolemico ex art 354, co. 3, cod. proc. pen., per omesso avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore, nel compimento degli accertamenti. La questione viene riproposta anche in virtù del fatto che avendo il Tribunale ritenuto, all’esito del giudizio, sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria, solo perché l’imputato dispone di un lavoro a tempo indetermiNOME, è stato precluso un grado di giudizio.
2.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen e vizio di motivazione e in specie la contraddittorietà relativamente al punto in cui il Tribunale non ha riconosciuto la nullità dell’accertamento e la inutilizzabilità dei risultati per il mancato avviso all’imputato di farsi assistere un difensore.
2.4 Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen..
2.5 Con il quinto motivo la difesa assume che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l’assenza dell’elemento oggettivo, consistente nella concomitanza tra la condotta di guida e lo stato di ebbrezza. L’esame sarebbe stato effettuato dopo un’ora e i valori sarebbero inattendibili, come era stato dimostrato dalla produzione di un parere medico che il giudice avrebbe acquisito ma non utilizzato.
2.6 Da ultimo lamenta la difesa l’erronea applicazione della legge penale in punto di trattamento sanzioNOMErio / stante l’eccessività della misura per di più sostituita con pena pecuniaria nonché della pena accessoria inflitta. Il Tribunale ha ritenuto che COGNOME abbia le risorse necessarie per pagare la sanzione pecuniaria solo perché l’imputato in sede di esame ha dichiarato di lavorare regolarmente, così precludendogli la possibilità di proporre appello. Lamenta inoltre che non sono stati in alcun modo indicati in sentenza i criteri sulla base dei quali la pena è stata ritenuta congrua e proporzionata.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse del NOME deve essere convertito in appello.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma sostenendo che, avendo detta sentenza applicato solo la pena dell’ammenda, sarebbe stato precluso un grado di giudizio. L’argomento, tuttavia, è infondato.
L’art. 593 cod. proc. pen., al comma 3, statuisce che “sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità”. Nella attuale formulazione della norma, modificata dall’art. 34 d.lgs 20 ottobre 2022 n. 150 (cd. Riforma Cartabia), dopo le parole “pena pecuniaria” è stato aggiunto l’inciso “o la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità”. Il testo previgente era stato a su volta interpolato dall’ art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11) quale aveva inserito fra le parole “sono inappellabili” l’espressione “in ogni caso”, ad esprimere in termini di assolutezza e tassatività la inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della ammenda (in tal senso Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, Sobrio, Rv. 283825 in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere l’inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, ha inteso riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e non anche alle contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta, e ciò anche se sia stata in concreto inflitta la sola pena dell’ammenda per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva.
È, dunque, ammissibile l’appello avverso sentenza di condanna per contravvenzione in relazione alla quale sia stata applicata, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, la sola pena dell’ammenda come sanzione sostitutiva dell’arresto e ciò in ragione della revocabilità della sostituzione ex artt. 72 e citata legge n. 689 del 1981 (nel testo in vigore prima della entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia), rispetto alla quale il sacrificio del secondo grado nel merito non è costituzionalmente ammissibile (Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Lupo, Rv. 266833 – 01; Sez. 1, n. 10735 del 05/03/.2009 – dep. 11/03/2009, Provvidenti, 3 Rv. 242879; Sez. 1, n. 6885 del 05/05/1995, Pepe, Rv. 201720; Sez. 3, n. 1855 del 30/09/1993, dep. 1994, Reposi, Rv. 197552 – 01).
I principi su indicati devono essere ribaditi anche a seguito della entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia. Invero il testo dell’art. 593, connma 3, cod. proc. pen., come detto, è stato modificato solo relativamente alla previsione della inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata, oltre che la sola pena dell’ammenda, anche la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità, introdotta dall’art. 1 lett. a) d. Igs. n. 150/2020, attraverso l’inserimento codice penale dell’art. 20-bis.
Nel caso di specie trattandosi di una condanna all’arresto e all’ammenda in cui la pena detentiva è stata convertita in pena pecuniaria, la sentenza, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso è appellabile.
Ne consegue che il ricorso in cassazione in esame deve essere convertito in appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello competente per il giudizio.
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Dispone la conversazione del ricorso per cassazione in appello e, per l’effetto, ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, per l’ulterio corso.
Deciso il 2 ottobre 2024
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