Pena sospesa: se non la chiedi in appello, il ricorso è inammissibile
L’ordinanza n. 42937/2023 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando si discute della mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: le questioni non sollevate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Suprema Corte, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile. Questa decisione serve come monito sulla necessità di una strategia difensiva completa fin dal primo grado di giudizio.
I Fatti di Causa
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di Bologna, hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza. I motivi del ricorso erano molteplici e spaziavano dalla presunta prescrizione dei reati alla contestazione del concorso di persone nel reato, fino alla critica sulla valutazione della recidiva e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Tra i vari motivi, spiccava quello relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità totale. I giudici hanno smontato le argomentazioni difensive una per una, evidenziandone la manifesta infondatezza o la genericità. Ad esempio, il motivo sulla prescrizione è stato rigettato perché, tenendo conto della recidiva infraquinquennale, il termine massimo non era ancora decorso. Altri motivi sono stati considerati meramente riproduttivi di censure già vagliate e respinte correttamente dal giudice d’appello.
Il Principio Decisivo: la Sospensione Condizionale della Pena
Il punto cruciale dell’ordinanza riguarda il quinto motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile perché sollevato per la prima volta in sede di legittimità. Richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 22533 del 2018), i giudici hanno ribadito che l’imputato non può lamentarsi in Cassazione della mancata concessione del beneficio se non ne ha fatto esplicita richiesta nel corso del giudizio di merito (primo grado o appello). Il giudice d’appello ha il dovere di motivare sul mancato esercizio del suo potere di concedere d’ufficio il beneficio, ma l’imputato, per poter contestare tale omissione, deve aver prima attivato la richiesta.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è lineare e rigorosa. La funzione della Corte di Cassazione è quella di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti o accogliere richieste nuove. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di superare questi limiti. La Corte ha sottolineato come i motivi proposti fossero o manifestamente infondati, o generici, o, come nel caso della sospensione condizionale, del tutto nuovi. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, poiché si è ritenuto che avessero proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro promemoria dell’importanza di una difesa tecnica attenta e completa in ogni fase del processo penale. Non è possibile ‘riservarsi’ delle carte da giocare per la prima volta in Cassazione. Ogni richiesta, eccezione o argomentazione deve essere tempestivamente presentata ai giudici di merito. La richiesta di sospensione condizionale della pena, in particolare, deve essere formulata esplicitamente, altrimenti la possibilità di dolersi della sua mancata concessione è preclusa nel giudizio di legittimità. Questa regola garantisce l’ordine processuale e la corretta ripartizione delle competenze tra i diversi gradi di giudizio, sanzionando con l’inammissibilità i ricorsi che non rispettano tali paletti procedurali.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati (come nel caso della prescrizione), generici e meramente riproduttivi di argomenti già respinti, oppure se introducono per la prima volta questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile chiedere la sospensione condizionale della pena per la prima volta con il ricorso in Cassazione?
No. La Corte, richiamando un precedente delle Sezioni Unite, stabilisce che un imputato non può lamentarsi della mancata concessione di tale beneficio in Cassazione se non ne ha fatto specifica richiesta durante il giudizio di merito (in primo grado o in appello).
Cosa comporta per i ricorrenti la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro ciascuno) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42937 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e NOME avverso sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto, tenuto conto della ritenuta recidiva infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione dei reati ascritti non è ancora maturato;
ritenuto che il secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 5 quanto al concorso della NOME, e pagina 6 quanto alla ritenuta recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche);
ritenuto, infine, che il quinto motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione de sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in questa Sede, dovendosi, al riguardo, ribadire che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del poter dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Presidente