Pena sospesa: la valutazione sulla personalità dell’imputato è decisiva
La concessione della pena sospesa rappresenta uno degli istituti più importanti del nostro ordinamento penale, ma non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la valutazione sulla personalità dell’imputato e sulla gravità del reato commesso siano elementi cruciali che possono portare al diniego del beneficio e, di conseguenza, all’inammissibilità di un ricorso palesemente infondato.
I fatti del caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. In sede di appello, i giudici avevano negato la concessione della sospensione condizionale della pena. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di violazione di legge e di motivazione.
La decisione della Cassazione sulla pena sospesa
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma la blocca sul nascere, ritenendola ‘manifestamente infondata’. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva già esposto in modo corretto e completo le ragioni per cui il beneficio non poteva essere concesso. L’impugnazione, pertanto, non presentava argomenti validi per mettere in discussione la sentenza precedente.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni: gravità della condotta e personalità dell’imputato
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici di merito a negare la pena sospesa. La Corte d’Appello aveva basato il proprio diniego su due pilastri:
1. La gravità della condotta: Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato considerato di particolare serietà.
2. Il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato: I giudici hanno formulato una valutazione negativa sulla personalità del condannato.
Questi due elementi, considerati insieme, sono stati ritenuti ‘incompatibili con la prognosi di futura astensione dalla reiterazione di reati’. In altre parole, la Corte non ha ritenuto probabile che l’imputato, se lasciato in libertà con la pena sospesa, si sarebbe astenuto dal commettere nuovi crimini. La Cassazione ha ritenuto questa argomentazione logica, coerente e sufficiente, rendendo di fatto inutile e pretestuoso il ricorso presentato.
Le conclusioni: le implicazioni della sentenza
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: per ottenere la sospensione condizionale della pena non basta l’assenza di precedenti penali o la modesta entità della pena. È necessario che il giudice formuli un giudizio prognostico favorevole sul futuro comportamento del reo. Quando il giudice di merito, con motivazione adeguata, esprime un giudizio negativo fondato su elementi concreti come la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, le possibilità di ribaltare tale decisione in Cassazione si riducono drasticamente. Un ricorso privo di censure specifiche e fondate contro tale valutazione rischia non solo di essere respinto, ma di essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto le argomentazioni della Corte d’Appello a sostegno del diniego della pena sospesa erano state ritenute corrette, complete e logiche.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare la pena sospesa?
La Corte ha basato la sua decisione sulla gravità della condotta e su un giudizio negativo riguardo la personalità dell’imputato, elementi ritenuti incompatibili con una prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reati.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46953 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 08/05/1997
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa, in relazione alla condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), intervenuta con la sentenza indicata in epigrafe.
3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte delle corrette argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa: la Corte di appello di Ancona ha espresso considerazioni, relative alla gravità della condotta ed al negativo giudizio sulla personalità dell’imputato, incompatibili con la prognosi di futura astensione dalla reiterazione di reati.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia ‘ stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La consigliera relatrice
La Presi nte