Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 46397 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da NOMECOGNOME nato a Gagliano del Capo il 21/10/1958
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 27/11/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/11/2023 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 04/06/2019, rimodulava la pena applicata dal primo giudice a NOME COGNOME per i reati di cui agli articoli 44 lettera c) d.P.R. 380/2001 e 181 d. Igs. 42/2004 in mesi 7 di arresto, confermando la pena pecuniaria, irrogata dal primo giudice in euro 45.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in riferimento all’articolo 163 cod. pen., avendo lo stesso riportato in passato una sola condanna.
Con il secondo motivo lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con valore assorbente sul secondo, è fondato.
La norma invocata prevede che il beneficio della pena sospesa “può” essere concesso anche in presenza di una precedente condanna a pena condizionalmente sospesa.
Tale possibilità non introduce, sicuramente, alcun automatismo in riferimento alla seconda concessione. Ed infatti il giudice, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087 – 01), compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Felipache, Rv. 279206 – 02)
Va quindi affermato che la presenza di un precedente penale, soprattutto se specifico (come nel caso in esame), rende necessario lo svolgimento del giudizio prognostico circa la futura astensione dalla commissione di nuovi delitti in modo più rigoroso.
Nel caso concreto, le due sentenze di merito hanno concordemente ritenuto che l’esistenza di un precedente specifico non consentisse di formulare un giudizio prognostico favorevole in quanto espressione negativa della personalità dell’imputato.
Tale motivazione, tuttavia, è meramente apparente, in quanto non accompagnata da elementi in grado di valorizzare in chiave prognostica l’esistenza del precedente, ché, altrimenti, si perverrebbe ad una interpretati° abrogans della possibilità di una seconda concessione del beneficio.
Il motivo è pertanto fondato e la sentenza va annullata sul punto.
L’instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione impone al Collegio la verifica della esistenza di cause di estinzione del reato.
Nel caso di specie, la stessa Corte territoriale evidenzia che, a fronte di un reato contestato alla data del 17 aprile 2018, si è in presenza di 525 giorni di sospensione della prescrizione (dal 31/01/2022 al 10/07/2023).
La prescrizione massima è pertanto decorsa in data 23 settembre 2024.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Di diritto sono revocati l’ordine di demolizione, di riduzione in pristino e la confisca («L’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso, come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato» Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017 – dep. 28/07/2017, P.G. in proc. Catanzaro, Rv. 27090701).
Deve disporsi la trasmissione della presente sentenza al Comune di Castrignano del Capo per quanto di competenza.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione. Revoca l’ordine di demolizione e di riduzione in pristino.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al comune di Castrignano del Capo.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2024.