Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40958 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME DI COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’applicazione della disciplina delle sanzioni sostitutive.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art.570, commi primo e secondo, cod. pen.
Avverso tale pronuncia la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, dolendosi del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, ritualmente formulata con le conclusioni scritte rese all’esito del giudizio trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
La Corte di appello ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità sul presupposto che all’imputato fosse stata già riconosciuta la sospensione condizionale della pena.
Si tratta di una conclusione condivisibile, posto che a seguito dell’introduzione dell’alternatività tra la sostituzione della pena e la sospensione condizionale – ex art. 61bis l.n. 689 del 1981 – la sostituzione poteva essere riconosciuta solo ove l’imputato avesse rinunciato al beneficio della sospensione.
Nel caso di specie, il giudizio d’appello Ł stato con rito cartolare e, quindi, senza la partecipazione dell’imputato all’udienza, sicchŁ non può in alcun modo valorizzarsi un’eventuale implicita rinuncia alla sospensione condizionale, per effetto della richiesta di sostituzione avanzata dal difensore.
Trova applicazione, invece, il principio secondo cui la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull’esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell’imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal
difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata (Sez.4, n. 25152 del 20/5/2025, Rv.288465).
A diverse conclusioni non si giunge neppure seguendo la tesi sostenuta dal AVV_NOTAIO, volta a valorizzare il fatto che il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi in ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena Ł stato introdotto solo con l’inserimento dell’art. 61bis l.n. 689 del 1981.
La previgente normativa non contemplava, invece, alcuna incompatibilità tra la sostituzione e l’avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena e, pertanto, anteriormente alla riforma Cartabia, la sospensione condizionale della pena e le pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge n. 689 del 1981 erano istituti concorrenti, sicchØ, come riconosciuto dalla giurisprudenza, il beneficio della sospensione ben poteva essere applicato anche alle pene sostitutive (Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, COGNOME, Rv. 282551; Sez. 2, n. 21459 del 07/03/2019, COGNOME, Rv. 276064).
Quanto detto consente di affermare che, ante riforma, non vi era alcuna incompatibilità tra la sospensione condizionale e l’irrogazione di sanzioni sostitutive.
3.1. Tale principio, pur se valido in astratto, non Ł applicabile al caso di specie, nel quale la sostituzione della pena detentiva Ł divenuta ammissibile solo a seguito dell’introduzione dell’art. 56bis l.n. 689 del 1989, posto che in precedenza il lavoro sostitutivo era previsto limitatamente a determinate fattispecie di reato, diverse da quella in esame.
Ne consegue che la previgente disciplina non può essere integrata da quella risultante a seguito della riforma Cartabia, con la conseguenza che ove l’imputato intenda beneficiare della sostituzione della pena, anche con riguardo ad ipotesi per le quali in precedenza non era consentito l’accesso a tale beneficio, troverà applicazione esclusivamente la disciplina attualmente in vigore, essendo questa piø favorevole nella misura in cui estende la sostituzione della pena detentiva anche ad ipotesi precedentemente non contemplate.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.