Pena Sospesa: Quando la Discrezionalità del Giudice Rende Inammissibile il Ricorso
Con l’ordinanza n. 6092/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando oggetto della censura è la mancata concessione della pena sospesa. La decisione sottolinea un principio cardine del nostro ordinamento: l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la prognosi di futura astensione dal commettere reati, un giudizio difficilmente sindacabile se sorretto da una motivazione logica e coerente.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, relativo a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. La Corte d’Appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, aveva negato all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando proprio la mancata applicazione di tale beneficio e riproponendo, di fatto, le stesse argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio.
La Valutazione della Corte sulla Pena Sospesa
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha evidenziato come i motivi del ricorso fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte d’Appello con argomenti giuridici corretti. Questo vizio, di per sé, è spesso causa di inammissibilità.
La Discrezionalità Insindacabile del Giudice di Merito
Il punto cruciale della decisione risiede però nel secondo argomento. La Cassazione ribadisce che la concessione della pena sospesa è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito. Questo potere discrezionale non è soggetto a scrutinio di legittimità quando la decisione è supportata da una motivazione esauriente e logica. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente basato il loro diniego su elementi concreti, come le modalità del fatto e i precedenti arresti dell’imputato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che la valutazione prognostica richiesta per la concessione della sospensione condizionale – ossia prevedere se l’imputato si asterrà dal commettere futuri reati – è un giudizio di fatto. Il giudice di merito, avendo una conoscenza diretta e completa del processo, è nella posizione migliore per formulare tale giudizio. La Corte d’Appello aveva valorizzato elementi specifici (precedenti e modalità del crimine) per escludere, con un ragionamento non manifestamente illogico, che l’imputato avrebbe tenuto una condotta futura conforme alla legge. Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti e priva di vizi logici, la Corte di Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Inoltre, è stato chiarito che la doglianza relativa alla mancata concessione della non menzione della condanna era inammissibile perché non era stata sollevata con uno specifico motivo di appello, precludendone l’esame in sede di legittimità.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Dimostra che non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito, ma è necessario individuare vizi specifici – come la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione – che possano giustificare un intervento della Suprema Corte. La decisione sulla pena sospesa rimane un baluardo della discrezionalità del giudice che ha esaminato le prove, e un ricorso che si limiti a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei medesimi elementi è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione della pena sospesa?
No, se la decisione del giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello) è basata su una motivazione logica ed esauriente. La concessione del beneficio è una valutazione discrezionale che non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, se non per vizi logici evidenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano semplici ripetizioni di censure già respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, la critica alla mancata concessione della pena sospesa si scontrava con la discrezionalità del giudice, la cui valutazione era ben motivata da elementi concreti.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare la pena sospesa?
Il giudice ha negato la pena sospesa tenendo conto delle concrete modalità del fatto e dei precedenti arresti dell’imputato. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti per formulare un giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dal commettere ulteriori reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6092 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello della mancata applicazione del beneficio della pena sospesa rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto e dei precedenti arresti, elementi valorizzati per escludere, con argomentazioni non manifestamente illogiche, che l’imputato si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati;
non è deducibile il motivo che concerne l’omessa motivazione sull’applicazione del beneficio della non menzione della condanna che non era stato devoluto al giudice di appello con specifico motivo di gravame;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
re COGNOME
Il Consigliere re COGNOME
Il Presi ente