Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30266 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1879/2025
CC – 28/05/2025
R.G.N. 12669/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Con ordinanza in data 20/02/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice dell’esecuzione, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto la revoca del beneficio condizionale della pena, concesso a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Nocera inferiore in data 21/06/2023, irrevocabile dal 10/04/2024, per il mancato adempimento degli obblighi imposti al condannato, e in particolare per il mancato pagamento della somma di euro 1.455,00 alla persona offesa entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
Il pagamento era avvenuto solo il 04/12/2024, pertanto quando oramai era decorso il predetto termine
Il Tribunale disattendeva le deduzioni della difesa che sosteneva che il condannato aveva avuto conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza solo in data 28/11/2024, perchØ risultava che il Risi aveva proposto appello e poi ricorso per Cassazione e la presunta omessa notificazione della sentenza che ha dichiarato inammissibile quest’ultimo ricorso non Ł stata dimostrata.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod proc. pen., carenza o illogicità della motivazione laddove riteneva che fosse lo stesso condannato a dare dimostrazione della mancata notifica della sentenza che aveva fatto passare in giudicato la decisione.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la sentenza che subordinava la sospensione dell’esecuzione della pena al pagamento della predetta somma era passata in giudicato con ordinanza di inammissibilità dichiarata, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., perchØ il ricorso era stato presentato dall’interessato personalmente non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. In questo caso, la norma citata non prevede la comunicazione di avvisi, non essendo consentita la partecipazione all’udienza. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto diligentemente seguire la trattazione del ricorso, assumendo informazioni dall’ufficio
preposto, in tal modo acquisendo immediata cognizione della declaratoria di inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
La questione controversa attiene all’individuazione dalla data di decorrenza del termine per l’adempimento del pagamento della somma di euro 1.455,00 alla persona offesa, cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Nocera inferiore in data 21/06/2023.
Il dispositivo della sentenza aveva fissato il termine in tre mesi dal passaggio in giudicato dalla sentenza.
Della statuizione così come della sentenza l’odierno ricorrente aveva avuto compiuta conoscenza, tanto che l’aveva potuta impugnare con ricorso per cassazione.
Il sistema processuale non prevede che si dia formale avviso dell’attestazione di irrevocabilità della sentenza. L’art. 625, comma 4, cod. proc. pen. prevede solo l’annotazione della decisione della Corte di cassazione da parte della cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata e l’art. 27 reg. es. cod. proc. pen., oltre all’annotazione, prevede una comunicazione al pubblico ministero ma ai fini delle annotazioni sul registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen.
La sentenza a carico di COGNOME Ł divenuta irrevocabile il 10/04/2024, perchØ il ricorso da lui presentato personalmente Ł stato dichiarato inammissibile.
Il ricorso era stato avanzato quando era già entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si Ł esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 – 01).
SicchŁ ricorreva un’ipotesi riconducibile all’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in particolare con riferimento al profilo della legittimazione ad impugnare. E tale ipotesi Ł richiamata dall’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
La Corte di cassazione ha proceduto, quindi, alla dichiarazione di inammissibilità «senza formalità di procedura», come stabilito dall’ art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen.; quindi senza la fissazione di udienza e senza avvisi alle parti.
In assenza di alcuna previsione che imponesse la comunicazione dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza al condannato onerato di adempiere alla condizione alla quale era subordinato il beneficio a lui concesso, egli non può lamentare di non avere avuto conoscenza di quale fosse la data dalla quale doveva ritenersi iniziato il decorso di tre mesi previsto dalle statuizioni a suo carico e al piø avrebbe dovuto dare dimostrazione di una situazione di assoluto impedimento ad averne conoscenza, tale di certo non essendo il fatto che nell’osservanza delle procedure di legge non gli sia stata data formale comunicazione della conseguita irrevocabilità della decisione.
3. Il ricorso Ł, pertanto, infondato e va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 28/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME