Pena Ricettazione Attenuata: La Cassazione Annulla e Ridetermina la Multa
Con la sentenza n. 47315/2023, la Corte di Cassazione interviene su un caso di ricettazione, offrendo chiarimenti cruciali sulla prescrizione e correggendo un errore nel calcolo della pena per ricettazione attenuata. La decisione sottolinea l’importanza di distinguere tra reato autonomo e circostanza attenuante e garantisce il rispetto dei limiti massimi di pena stabiliti dalla legge.
I Fatti del Caso: una Condanna per Ricettazione
Un soggetto veniva condannato dalla Corte di Appello di Bari per il reato di ricettazione, con il riconoscimento dell’ipotesi attenuata prevista dall’articolo 648, secondo comma, del codice penale, a causa del modesto valore dei beni.
Nonostante la conferma della colpevolezza, la difesa dell’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due questioni di diritto fondamentali: una relativa alla prescrizione del reato e l’altra all’entità della pena pecuniaria inflitta.
I Motivi del Ricorso: Prescrizione e Pena Eccessiva
Il difensore ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Decorrenza della prescrizione: Secondo la difesa, essendo stato il reato commesso nel 2014 e riconosciuta l’ipotesi attenuata, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi sarebbe già trascorso.
2. Errore nella determinazione della pena: Si contestava alla Corte di Appello di aver applicato una multa superiore al massimo edittale di 516,00 euro, previsto dalla normativa vigente all’epoca dei fatti per la ricettazione attenuata.
La Decisione della Cassazione sulla pena ricettazione attenuata
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, accogliendo solo il secondo e fornendo un’analisi dettagliata delle ragioni giuridiche alla base della sua decisione.
L’Errata Applicazione della Prescrizione
Il primo motivo è stato respinto. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la ricettazione attenuata non è un’autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante speciale. Di conseguenza, per calcolare i termini di prescrizione, non si deve guardare alla pena ridotta prevista per l’ipotesi attenuata, bensì a quella stabilita per il reato principale di ricettazione (art. 648, primo comma, c.p.).
Applicando questo principio, il termine massimo di prescrizione per il caso in esame è di dieci anni, un periodo non ancora decorso al momento della decisione.
La Correzione della Pena Pecuniaria
Il secondo motivo, invece, è stato giudicato fondato. La Corte ha verificato che, effettivamente, la pena pecuniaria applicata dalla Corte d’Appello superava il limite massimo di 516,00 euro previsto dalla legge al momento della commissione del reato. Questo costituisce un errore di diritto che imponeva una correzione.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando una precedente sentenza (n. 14767/2017) per chiarire la natura giuridica della ricettazione attenuata come circostanza e non come reato autonomo, risolvendo così la questione sulla prescrizione. Per quanto riguarda la pena, l’errore materiale nel superamento del massimo edittale ha consentito alla Corte di intervenire direttamente, senza necessità di un nuovo processo d’appello. Ai sensi dell’art. 620, lett. l), del codice di procedura penale, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla sanzione pecuniaria. Tenendo conto che la pena detentiva era stata fissata vicino al minimo, ha rideterminato la multa nella misura di 50,00 euro, ripristinando la legalità della sanzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ha due importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, consolida l’interpretazione giurisprudenziale sulla natura della ricettazione attenuata, con effetti diretti sul calcolo della prescrizione. In secondo luogo, riafferma il principio di legalità della pena, secondo cui nessun condannato può subire una sanzione superiore a quella massima prevista dalla legge. La decisione della Cassazione di correggere direttamente l’errore dimostra l’efficienza del sistema nel porre rimedio a vizi di legittimità, garantendo una giusta applicazione della legge.
Come si calcola la prescrizione per la ricettazione attenuata?
La prescrizione si calcola sulla base della pena prevista per il reato di ricettazione nella sua forma base (art. 648, primo comma, c.p.), e non su quella ridotta dell’ipotesi attenuata. Questo perché quest’ultima è considerata una circostanza attenuante speciale e non un reato autonomo.
Cosa succede se un giudice applica una pena pecuniaria superiore al massimo previsto dalla legge all’epoca del fatto?
La sentenza è illegittima in quella parte e può essere annullata dalla Corte di Cassazione. Come avvenuto in questo caso, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e rideterminare direttamente l’importo della pena entro i limiti legali.
La ricettazione attenuata è un reato autonomo?
No, secondo la giurisprudenza costante richiamata dalla Corte di Cassazione, l’ipotesi di ricettazione per fatti di particolare tenuità non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante speciale del delitto di ricettazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47315 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47315 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame sulla determinazione della pena;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 15/09/2022 che aveva confermato la condanna di COGNOME per il reato di ricettazione (riconosciuta l’ipotesi attenuata)
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che, visto che era stata riconosciuta l’ipotesi di cui al secondo (ora quarto) comma dell’art. 648 cod. pen. e che il reato era stato commesso in data 28 marzo 2014, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi era decorso.
1.2. Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva errato nella determinazione della pena, avendo riconosciuto l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen., in quanto la pena pecuniaria era stata applicata oltre il massimo edittale previsto dalla citata norma
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato soltanto quanto al secondo motivo proposto.
1.1 Infatti, quanto al primo motivo di ricorso, deve essere ribadito che “In tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo” (Sez. 2, sentenza n. 14767 deI21/03/2017, Acquaro, Rv. 269492); pertanto, il termine massimo del reato in esame, ai sensi degli artt. 157 e 161, è da considerare di dieci anni, non ancora decorso.
1.2 Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, posto che nella formulazione dell’art. 648 cod. pen. vigente all’epoca dei fatti, la pena pecuniaria era prevista nel massimo in C 516,00: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., con rideterminazione della pena pecuniaria in C 50,00, in considerazione del fatto che i giudici del merito avevano commiNOME la pena detentiva in misura prossima al minimo edittale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 50,00 di multa Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 18/10/2023