Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1630 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1630 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POGGIOMARINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli con riferimento al capo relativo alla determinazione della pena e senza dichiarare rinvio con riferimento al capo relativo alle statuizioni civili e inammissibili nel resto i ricorsi con le statuizioni consequenziali.
letta la memoria di replica della difesa.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione agli artt. 110 cod.pen., 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 65, 83 e 95 d.p.r. 380 del 2001, e art. 349 cod.pen. (capi A, B, C e D) perché estinti per prescrizione e ha confermato nel resto la sentenza di condanna dei medesimi in relazione al reato di cui agli artt. 110, 349 cod.pen. (capo E), alla pena sospesa di mesi otto di reclusione e € 400,00 di multa ciascuno, nonché la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Poggiomarino.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, deducendo motivi comuni.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 597 comma 4, cod.proc.pen., 129 e 578 cod.proc.pen.
Sotto un primo profilo la corte territoriale avrebbe omesso di ridurre la pena per effetto della declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi A), B), C) e D), in violazione dell’art. 597 commi 3 e 4 cod.proc.pen. in presenza di appello dei soli imputati, dovendo obbligatoriamente ridurre la pena ancorchè illegale.
Sotto altro profilo, deduce la violazione dell’art. 578 cod.proc.pen., omessa pronuncia. In presenza di declaratoria di prescrizione dei reati e di costituzione di parte civile, la corte territoriale avrebbe omesso di revocare le statuizioni in favore della parte civile in presenza di reati edilizi prescritti in data anteriore alla sentenza di primo grado. Omessa revoca della condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. in relazione all’art. 349 cod.pen. di cui al capo D), mancata pronuncia di insussistenza del fatto.
La corte territoriale non avrebbe considerato che, con sentenza pronunciata in data 15/06/2023, la Corte d’appello di Napoli Sez. V, aveva assolto il COGNOME NOME dal reato di violazione di sigilli ritenendo che con precedente sentenza del 03/04/2023, era stato disposto il dissequestro con restituzione all’avente diritto dell’immobile, di tal chè non si poteva configurare la condotta di violazione di sigilli. Da cui l’erronea conclusione della sentenza qui impugnata secondo cui il sequestro in data 23/07/2015 era stato disposto sia per la violazione di sigilli che per l’attività edilizia illecita in prosecuzione, sicchè era legittimo il successivo sequestro in data 01/08/2016, mai revocato. Conclusione avversata dalla difesa sul rilievo che altra sentenza aveva ritenuto di non poter configurarsi la violazione di sigilli del 01/08/2016 essendo i sigilli privi di rilevanza penale secondo la pronuncia della Corte di cassazione n. 44288/2019. Da cui la prova dell’insussistenza del reato di cui al capo D), motivo per il quale la corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare sentenza, ex art. 129 comma 2 cod.proc.pen., per insussistenza del fatto.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 349 cod.pen. di cui al capo E) per insussistenza degli elementi costitutivi e vizio di motivazione anche con travisamento della prova circa la presenza degli imputati presso l’immobile nell’agosto 2020, motivazione contraddittoria con riguardo all’affermazione della responsabilità del COGNOME tenuto conto che il reato si configura con la materiale violazione del vincolo precedentemente imposto.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., avendo la corte territoriale adottato una decisione che non considera le singole posizioni degli imputati e non è rispettosa di tutti gli indici di legge per ritenere la tenuità del fatto.
Il Procuratore generale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli con riferimento al capo relativo alla determinazione della pena e senza rinvio con riferimento al capo relativo alle statuizioni civili e di dichiarare inammissibili nel resto i ricorsi con le statuizioni consequenziali.
Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento di tutti i motivi di ricorso, concordando con il AVV_NOTAIO. sulla fondatezza del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Il primo motivo di ricorso è, in parte, fondato.
Deve rilevarsi, in punto di fatto, che la sentenza impugnata, ha confermato la pena inflitta in primo grado agli imputati, nella misura di mesi otto di reclusione e € 400,00 di multa, in quanto ‘ pena di molto inferiore al minimo edittale previsto dal delitto di violazione di sigilli aggravata dalla qualità di custode ‘.
Gli imputati erano stati condannati, in primo grado, per i reati di edilizi di cui ai capi A, B e C e per il reato di violazione di sigilli aggravato dalla qualità di custode, di cui al capo D e E, in continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione e € 400,00di multa.
La Corte d’appello preso atto della prescrizione maturata in relazione ai reati edilizi e del reato di violazione di sigilli di cui al capo D, ha confermato la pena in ragione della irrogazione di una pena di molto inferiore al minimo edittale e finanche illegale.
Così descritta la fattispecie concreta, condivide, il Collegio, l’indirizzo interpretativo secondo cui in tema di determinazione della pena nel reato continuato, è illegittima la decisione del giudice d’appello che, qualora la pena relativa al reato più grave sia stata determinata dal giudice di primo grado in misura inferiore al minimo edittale, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nel dichiarare l’estinzione per prescrizione dei reati satellite posti in continuazione, confermi la pena complessiva irrogata dal giudice di primo grado, senza decurtarla degli aumenti correlati ai reati estinti (Sez. 5, n. 44088 del 09/05/2019, COGNOME, Rv. 277845 -01).
Come chiarito in altra pronuncia, i reati satellite conservano autonomia (S.U. n. 47127 del 2021, COGNOME) e tale autonomia resta anche in caso di presa d’atto di eventuali cause di estinzione, sicchè la mancata decurtazione della pena complessiva significa, come chiarito dalla citata sentenza, “omettere le implicazioni immediate di una decisione, “in parte qua”, comunque liberatoria”.
Dunque, integra la violazione del divieto di reformatio in peius , il giudice di appello che in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l’imputato per taluno di essi, non diminuisca l’entità della pena originariamente inflitta ancorchè giustificata dalla applicazione di una pena inferiore al minimo edittale previsto dalla fattispecie di cui all’art. 349 comma 2, cod.pen. essendo i ricorrenti nominati custodi.
Non è, viceversa, fondata l’ulteriore censura di violazione dell’art. 578 cod.proc.pen. in relazione alla mancata revoca della condanna al risarcimento della parte civile da parte del giudice dell’appello.
La condanna al risarcimento dei danni, in favore della parte civile Comune di Poggiomarino, è giustificata dalla condanna per il reato di cui al capo E, reato per il quale è intervenuta condanna in primo grado e in grado di appello e, in ragione della soccombenza, è giustificata anche la condanna degli imputati alle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile in grado di appello.
Pertanto, il mantenimento della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile non viola il disposto di cui all’art. 578 comma 1, cod.proc.pen. e, tenuto conto che si versa in una condanna generica con liquidazione del danno in separato giudizio, in tale giudizio troveranno ragione i ricorrenti con riferimento ai reati dichiarati prescritti.
Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione di cui all’art. 129 comma 2, cod.pen., è infondato.
La tesi difensiva secondo cui la violazione di sigilli contestata nel capo D), dichiarato prescritto, sarebbe insussistente, da cui la denunciata violazione dell’art. 129 comma 2 cod.proc.pen., in quanto in altro procedimento penale, la C orte d’appello di Napoli avrebbe assolto l’imputato COGNOME dal reato di violazione di sigilli, ritenendo che con una precedente sentenza era stato disposto il dissequestro e la restituzione all’avente diritto dell’immobile, non è fondata.
Occorre rammentare che le Sezioni Unite COGNOME, S.U. n. 35490 del 28/05/2009 COGNOME, hanno affermato il consolidato principio, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma 2 cod.proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del
medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 COGNOME, Rv. 244274; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013 COGNOME, Rv. 258441; Sez. 5, n. 39220 del 16/07/2008 COGNOME, Rv. 242191).
Quanto al caso in esame, la sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il proscioglimento di merito con riferimento al reato di violazione di sigilli di cui al capo D, in quanto al momento dell’accertamento di opere in prosecuzione di quelle già abusive, che costituisce ulteriore condotta illecita di abuso edilizio, era stato disposto sequestro, in data 01/08/2016, e la violazione contestata al momento del successivo e nuovo accertamento, integrava la violazione di sigilli contestata nel capo D, dichiarata prescritta.
Ora, il ricorrente chiede di verificare l’applicazione dell’art. 129 comma 2, cod.proc.pen. attraverso una richiesta di accertamento di fatto che è già di per sé incompatibile con la regola di giudizio delle Sezioni Unite COGNOME, e, in ogni caso, è smentita dal provvedimento impugnato là dove ha rilevato che la contestazione di cui al capo D riguardava la violazione di sigilli apposti il 01/08/2016, da cui la conclusione che ictu oculi non emerge l’insussistenza del fatto non essendo fondata la prospettazione difensiva (vedi infra) per cui non si potrebbe contestare la violazione di sigilli, contestata all’01/08/2016, essendo tali sigilli privi di rilevanza giuridica al momento del fatto perché revocati da una pronuncia neppure allegata. Prospettazione difensiva anche generica e fattuale.
Anche il terzo motivo di ricorso in relazione all’affermazione della responsabilità penale per il capo E, non è fondato.
Premesso che nei confronti degli imputati era stato disposto un primo sequestro in data 01/02/2011, in relazione al reato edilizio, che in data 23/07/2015 veniva accertata la prosecuzione degli abusi edilizi e veniva nuovamente disposto sequestro; successivamente, in data 01/08/2016, veniva nuovamente accertata la prosecuzione dell’attività illecita e nuovamente disposto il sequestro; in occasione del sopralluogo del 20/08/2020 veniva accertata la violazioni di sigilli apposti nelle date precedenti e nuovamente si accertava la
violazione di sigilli il successivo 28/10/2020, mediante allaccio alla rete elettrica e la presenza di un materasso.
Il sequestro in data 01/02/2011 era stato revocato con sentenza in data 03/04/2015, ma successivamente veniva nuovamente disposto sequestro in data 23/07/2015, stante la prosecuzione degli abusi e per violazione di sigilli. Anche in questo caso, con sentenza in data 01/07/2022, era stata disposta la revoca del sequestro. Ma in data 01/08/2016, a seguito di accertata violazione di sigilli, oltre alla prosecuzione dell’abuso, veniva nuovamente disposto sequestro, in data 01/08/2016, ancora in essere in quanto mai revocato.
Come evidenziato dalla Corte territoriale, il procedimento concluso con la sentenza del 15 giugno 2023 ha accertato la mancata esistenza del sequestro disposto il 1° febbraio 2011, a seguito della sentenza del 3 aprile 2015, e, dunque, l’insussistenza del reato di violazione dei sigilli accertato il 23 luglio 2015, ma, in tale data, veniva disposto un ulteriore sequestro dell’immobile, sulla base non soltanto della violazione dei sigilli, ma anche dei protratti abusi edilizi, violazione di sigilli che era accertata il 1° agosto 2016, allorchè veniva nuovamente disposto il sequestro i cui sigilli venivano nuovamente violati in epoca anteriore a prossima al sopralluogo del 20/08/2020. Successivamente veniva nuovamente accertata la violazione di sigilli in data 28/10/2020 (capo E) essendo stati trovati gli imputati all’interno dell’immobile allorchè si accertava l’allaccio alla rete elettrica e il posizionamento di un materasso.
Dunque, era intervenuta la revoca del -solo- sequestro in data 23/07/2015 (oltre a quello del 2011), ma poiché in data 1 agosto 2016 era stata accertata la prosecuzione dei lavori e disposto un nuovo sequestro, le accertate violazioni di sigilli, contestate nei capi D e E, erano sussistenti in quanto il relativo provvedimento di apposizione del vincolo non era caducato dalla pronuncia di altra sentenza che aveva invece solo caducato quello del luglio 2015. Essendo ancora in essere quello disposto in data 1 agosto 2016, alla data degli ulteriori accertamenti dei reati edilizi e di violazione di sigilli di cui ai capi D e E, i reati rispettivamente contestati nei capi D), dichiarato prescritto, e di cui al capo E sono pienamente sussistenti.
Così ricostruiti gli eventi risulta chiaro che il vincolo di indisponibilità, per effetto del sequestro operato in data 01/08/2016, permaneva ancora alla data dei due sopralluoghi del 20/08/2020 e 28/10/2020, nelle quali veniva anche accertata la prosecuzione del reato edilizio e la violazione del vincolo di indisponibilità della cosa.
Infine, non viene in rilievo, nel caso in esame, il principio espresso dalla sentenza segnalata in ricorso della irrilevanza del vincolo giuridico in caso di prosecuzione dell’attività edilizia successivamente alla pronuncia di dissequestro
del bene, da parte dell’autorità giudiziaria, ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell’esecuzione (Sez. 3, n. 5430 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 269756 -01; contra Sez. 3, n. 44288 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 277181 -01), essendo stata accertata la prosecuzione dei lavori in epoca antecedente alla pronuncia che ha fatto cessare il vincolo (del 2022) e, dunque, ricorre il reato contestato di violazione di sigilli nel periodo nel quale sussisteva il vincolo di indisponibilità del bene sottoposto a sequestro efficace perché non revocato.
Il quarto motivo di ricorso mediante il quale i ricorrenti lamentano la mancata concessione della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. è parimenti infondato. A pag. 3, la sentenza impugnata, con motivazione congrua e non qui censurabile, ha argomentato la non particolare tenuità del fatto in ragione della reiterazione degli abusi edilizi su bene sequestrato e violazioni di sigilli appunto per la prosecuzione dei lavori abusivi.
Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio, nel resto i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così è deciso, 16/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME