Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18915 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra le seguenti sentenze riguardanti NOME COGNOME:
sentenza del Tribunale di Torino del 15/11/2011 (passata in giudicato il 12/05/2022), a mezzo della quale è stata inflitta la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 e 497-bis cod. pen., commesso in Torino il 18/10/2021;
sentenza della Corte di appello di Genova del 05/12/2022 (passata in giudicato il 21/01/2023), a mezzo della quale è stata inflitta la pena di anni quattro, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 2.334,00 di multa, per più episodi di truffa, commessi in varie località del Nord Italia tra il 07/06/2021 e il 04/10/2021;
e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni cinque, mesi cinque di reclusione ed euro 2.200,00 di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine all’entità dell’aumento operato a titolo di continuazione.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. La quantificazione della pena a titolo di aumento per continuazione, con riferimento al reato-satellite oggetto della sentenza del Tribunale di Torino del 15/11/2011, non è sorretta da alcuna motivazione, neanche implicita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, il principio di diritto scolpito dalle Sezioni Unite della Corte cassazione – in tema di reato continuato – è nel senso che il giudice, laddove proceda alla determinazione della pena complessiva, quale esito della ritenuta unificazione di singoli reati sotto il vincolo della continuazione, deve non solo individuare il reato più grave e specificarne la pena base, ma anche procedere all’indicazione – sorretta da adeguata motivazione – dei distinti aumenti di pena correlati a ognuno dei reati satellite; tanto al fine di permettere una verifica, si in ordine al rispetto della relazione di proporzionalità fra le singole pene, sia
relativamente al fatto che non venga effettuato – in maniera surrettizia – un cumulo materiale fra pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Nella concreta fattispecie, coglie nel segno la doglianza difensiva, dato che il provvedimento impugnato è carente, sotto il profilo della motivata commisurazione dell’aumento correlato al reato satellite. E infatti, relativamente alla sentenza del Tribunale di Torino del 15/11/2011, che aveva quantificato la pena – in sede di cognizione – in anni uno e mesi dieci di reclusione, il Giudice dell’esecuzione ha disposto un aumento pari ad anni uno di reclusione, mancando di fornire qualsivoglia motivazione sul punto. Ricorre pertanto il lamentato vizio di omessa motivazione dell’impugnato provvedimento. Trattasi di patologia della decisione specificamente ricorribile per cassazione, stante l’evidente interesse – in capo al condannato – alla precisa determinazione del trattamento sanzionatorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, 08 marzo 2024.